Articolo 2 della Legge 5 ottobre 2001, n. 367
Articolo 1Articolo 3
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9 ottobre 2001
Art. 2. 1. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce truffa in materia fiscale la condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo in errore l'autorita' amministrativa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto, con danno all'ente pubblico defraudandolo di un tributo la cui entita' comporta un reato fiscale.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2001
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