Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 1
In tema di compenso per le festività infrasettimanali, ai sensi dell'art. 5, comma terzo, ultima parte, legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954 n. 90, il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera determinata come un sesto della retribuzione settimanale, corrispondente a un ventiseiesimo della retribuzione mensile) ivi previsto per il caso in cui le festività nazionali coincidano con la domenica, spetta al lavoratore retribuito in misura fissa che, in tali giorni, riposi; tale compenso trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo e la misura fissa della sua retribuzione lo priverebbe, in mancanza di siffatta previsione normativa, di un corrispondente compenso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10309 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NN PRESTIPINO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAS - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIACINTO FAVALLI, SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI NN, AT CI RI, LI LO, NI IA AR, ZI ON, VE US LL, SU NN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BELISARIO 6, presso lo studio dell'avvocato LO NATALE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI STOLFA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 4751/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 15/05/99 - R.G.N. 970/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 18 luglio 1998 il Pretore di Milano riconobbe il diritto di GI SI e di altri dipendenti RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ (R.A.S.) S.p.a. alla corresponsione dell'aliquota giornaliera per le festività nazionali cadenti di domenica, condannando la società al pagamento delle relative somme. Con sentenza del 15 maggio 1999 il Tribunale di Milano ha respinto l'appello proposto dalla società, affermando che l'art. 5 terzo comma della legge n. 260 del 1949, come modificato dalla legge n. 90 del 1954 (secondo cui qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà al lavoratori, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera), considera il mero fatto della coincidenza fra festività civili e giornata di domenica, e fissa un criterio compensativo del fatto che il lavoratore perde con la coincidenza un giorno di festa.
Poiché, aggiunge il Tribunale, l'art. 5 della predetta legge dispone che la normale retribuzione giornaliera è determinata attraverso il ragguaglio ad un sesto dell'orario settimanale, il calcolo dell'aliquota giornaliera con il divisore 26 sulla retribuzione mensile per calcolare l'aliquota giornaliera, è esatto. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ (R.A.S.) S.p.a., percorrendo le linee di due motivi, coltivati, con memoria: GI SI e gli altri iniziali ricorrenti resistono con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 5 terzo comma della legge 27 maggio 1949 n. 260 e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ.
nonché omessa ed insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che l'art. 5 dell'indicata legge, dopo aver disciplinato nel primo e nel secondo comma il trattamento economico spettante ai lavoratori retribuiti non in misura fissa in occasione di alcune festività nazionali, al terzo comma prevede analogo trattamento per i lavoratori retribuiti in misura fissa: in particolare, nella prima parte del comma si disciplina l'ipotesi della prestazione lavorativa nelle festività nazionali e nella seconda parte si disciplina l'ipotesi in cui queste festività coincidano con il giorno di domenica.
In questo quadro, la seconda parte del terzo comma è uno sviluppo della prima: diversamente ritenendo, si delineerebbe una discontinuità nella logica della norma (un'eventuale disciplina in tal senso avrebbe richiesto una separata disposizione). Sul piano letterale, di questa continuità sono riscontro l'avverbio "anche" e l'aggettivo "ulteriore" (assenti nei primi due commi e nella prima parte del terzo), che esprimono l'intento di rafforzare la previsione della prima parte. Altro riscontro è la locuzione "lavoratori stessi", da riferire solo a coloro che "prestino la loro opera nelle suindicate festività".
Su un piano logico, il termine "retribuzione" presuppone poi, per la natura sinallagmatica del contratto di lavoro e per la natura speciale e di stretta interpretazione delle disposizioni che prevedono retribuzione in assenza di lavoro, una prestazione lavorativa. Il presupposto del compenso è pertanto l'effettiva prestazione. Ove prestazione non vi sia stata, mancando il presupposto normativo, non può sorgere il diritto alla maggiorazione.
Nè, poi, qualora il dipendente retribuito in misura fissa non presti attività lavorativa in giornata festiva, esiste un disagio (come la sentenza impugnata ipotizza) da compensare con la maggiorazione. Il fatto (e la ricorrente sottolinea la labilità dell'argomento) che in questa ipotesi il compenso aggiuntivo sia fisso e pertanto non commisurato alle ore di lavoro prestato (come nella prima parte del comma), essendo giustificato dalla misura forfetizzata del compenso, non è incoerente con l'interpretazione proposta.
L'interpretazione data dalla sentenza impugnata determinerebbe, poi, nell'ipotesi di festività nazionali coincidenti con la domenica e non lavorate una disparità di trattamento fra lavoratori retribuiti in misura non fissa (i quali avrebbero diritto solo alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera: per l'art. 2, "e", della legge n. 90 del 1954) e lavoratori retribuiti in misura fissa (i quali avrebbero diritto ad un compenso aggiuntivo): ciò, in contrasto con la finalità della norma, che non è la disciplina dei riposi, bensì la tendenziale equiparazione fra lavoratori retribuiti in misura fissa ed in misura non fissa.
Ed il fatto che nell'ipotesi di coincidenza di festività nazionale con la domenica i lavoratori retribuiti in misura fissa godano di una giornata di riposo in meno, non solo non è ciò che la norma tende a compensare, bensì, poiché anche i lavoratori retribuiti in misura non fissa godono di una giornata in meno di riposo, non determina discriminazioni.
Secondo la ricorrente, la disposizione disciplina, poi, solo il diritto dei salariati: con questo termine sono da intendere (anche per l'art. 12 delle preleggi) solo i lavoratori manuali. Questa interpretazione sarebbe confortata anche dalla circolare n. 142 del 1954 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. E pertanto alcun diritto per l'indicata disposizione sorge a favore degli impiegati.
Di ciò è riscontro che il fatto che le parti sociali, per estendere il diritto a favore degli impiegati nel settore industria, avvertirono la necessità di riconoscere il diritto con il contratto collettivo 3 dicembre 1954 (nonna poi estesa a tutte le aziende del settore industria con il d.P.R. 14 luglio 1060 n. 1029). Il motivo è infondato. Il Collegio, consapevole di divergenti meno recenti decisioni (Cass. 21 gennaio 1982 n. 406, Cass. 18 aprile 1983 n. 2654), ritiene di aderire al pensiero più recentemente espresso da questa Corte (Cass. 26 ottobre 1995 n. 11117; Cass. 19 dicembre 1998 n. 12731; Cass. 10.5.2002 n. 6747). È da premettere che l'art. 5 primo e secondo comma della legge 27 maggio 1949 n. 260 si riferisce ai lavoratori retribuiti non in misura fissa, disciplinando, rispettivamente, l'ipotesi in cui essi non prestino e l'ipotesi in cui prestino la loro opera. Il terzo comma si riferisce al lavoratori retribuiti in misura fissa, e dispone quanto segue: "Ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla norma la retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica spetterà ai lavoratori stessi, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera". Il problema interpretativo proposto dalla ricorrente è il riferimento della seconda parte del terzo comma all'ipotesi della festività lavorata (come si sostiene in ricorso) o non lavorata (come sostiene la sentenza).
Da un'angolazione logica, le predette decisioni hanno posto in evidenza che in questa parte della norma a. si prevede un compenso aggiuntivo non commisurato alle ore di lavoro prestate (a differenza di quanto previsto nella prima parte dello stesso comma), bensì fisso e corrispondente all'aliquota giornaliera;
b. non si prevede, a differenza della prima parte, la maggiorazione per lavoro festivo.
Questa misura integrale (non proporzionata al lavoro prestato) e questa esclusione (della maggiorazione per lavoro festivo) consentono di escludere che la disposizione disciplini l'ipotesi di festività lavorata.
La misura forfetizzata del compenso, non essendo prevista nella prima parte del terzo comma, resterebbe incoerente con la natura lavorata della festività cui si riferirebbe. E resterebbe incoerente, in particolare, con le differenziate misure previste dal primo (festività non lavorata) e dal secondo comma (festività lavorata), corrispondenti alle misure previste nella seconda parte e nella prima parte del terzo comma.
Sul piano della ragione normativa, è stato posto in evidenza che la cronologica coincidenza di due distinti riposi priva il lavoratore di un riposo, e la misura fissa della sua retribuzione lo priva del corrispondente compenso economico. La giustificazione del compenso aggiuntivo è questa coincidenza.
A questi argomenti è da aggiungere, da un'angolazione sistematica, che solo l'esposta interpretazione, individuando nel terzo comma, attraverso la distinta disciplina di due ipotesi (festività lavorata e non lavorata), l'eco delle due ipotesi delineate nel primo e nel secondo comma, consente di ravvisare nella norma una necessità logica ed una funzione descrittiva.
Attraverso questi elementi si deduce che la seconda parte del predetto comma si riferisca all'ipotesi in cui il lavoratore non presti la propria opera.
Per esigenza di completezza è da aggiungere che per Cass. 19 dicembre 1998 n. 1273, il diritto in controversia spetta per l'art. 2 della legge 31 marzo 1954 n. 90, per cui "il trattamento stabilito dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore che risulti assente dal lavoro per sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dal contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro". Nell'ambito del dichiarato intento modificativo della legge la disposizione intende tuttavia estendere, in particolare, le coincidenze.
Gli argomenti di censura esposti dalla ricorrente non appaiono peraltro fondati.
In particolare, la locuzione "lavoratori stessi", che la ricorrente riferisce solo a coloro che "prestino la loro opera nelle suindicate festività", è ben riferibile alla limitata indicazione dei "salariati retribuiti in misura fissa", con cui la disposizione è introdotta.
L'avverbio "anche" e l'aggettivo "ulteriore" (assenti nei primi due commi e nella prima parte del terzo) sono giustificati dalla integrale giornaliera misura della retribuzione, che si aggiunge al compenso.
La continuità fra la prima e la seconda parte del terzo comma è da collegare all'esigenza di più ampia continuità fra i primi due ed il terzo comma: la necessità logica di ravvisare le terzo le stesse ipotesi delineate di primi due commi.
La "retribuzione", quale parametro di determinazione del compenso, è utilizzata anche nel primo comma dell'art. 5: non è pertanto sufficiente per escludere la natura non lavorata della festività disciplinata nella disposizione in esame (la seconda parte del terzo comma).
Come precedentemente osservato, la ragione della somma aggiuntiva non è la compensazione d'un disagio, bensì la retribuzione d'un mancato riposo.
La lamentata differenza fra compenso di lavoratori non retribuiti in misura non fissa (primo comma) e retribuiti in misura fissa (terzo comma, seconda parte), che l'interpretazione del Tribunale determinerebbe è giustificata dalla stessa differenza della modalità retributiva.
Con il secondo motivo, espresso in via subordinata la ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. sostiene che la retribuzione giornaliera non può essere determinata con la retribuzione annua lorda divisa per dodici mensilità ed ulteriormente divisa per 26, poiché nella retribuzione mensile corrisposta ai dipendenti assicurativi sono comprese le domeniche: il divisore non è pertanto 26 bensì 30 (comprensivo di tutti i giorni del mese).
Anche il secondo motivo è infondato. Ed invero, poiché la stessa legge 27 maggio 1949 n. 260 (art. 5 primo comma) determina la normale retribuzione giornaliera come un sesto della retribuzione settimanale, e poiché a questa frazione corrisponde un ventiseiesimo della retribuzione mensile, il criterio previsto per la determinazione della retribuzione giornaliera è esatto. Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 22,80 oltre ad EURO 2.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il