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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ON EP, Presidente
LI ANDREA, AT
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 711/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 373/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESCARA sez. 3 e pubblicata il 05/09/2014
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TA61RA4000012013 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED
EXTRACOMUNITARI 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di rinvio degli atti da parte della Corte di Cassazione (provv. N. 27176.23 del 22.9.2023) nessuna delle parti processuali ha riassunto il processo nei termini di legge. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra anticipato, nessuna delle parti ha riassunto la controversia nei termini di legge dalla cessazione della causa di sospensione. A norma dell'art. 45 del D.lgs. n 546/1992, l'inattività delle parti comporta l'estinzione del processo. Quanto alla regolamentazione delle spese il comma 2 dell'articolo sopra richiamato dispone che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, sicchè non
è necessario decidere sulle stesse.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge;
spese a carico delle parti che le hanno anticipate.:
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ON EP, Presidente
LI ANDREA, AT
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 711/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 373/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESCARA sez. 3 e pubblicata il 05/09/2014
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TA61RA4000012013 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED
EXTRACOMUNITARI 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di rinvio degli atti da parte della Corte di Cassazione (provv. N. 27176.23 del 22.9.2023) nessuna delle parti processuali ha riassunto il processo nei termini di legge. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra anticipato, nessuna delle parti ha riassunto la controversia nei termini di legge dalla cessazione della causa di sospensione. A norma dell'art. 45 del D.lgs. n 546/1992, l'inattività delle parti comporta l'estinzione del processo. Quanto alla regolamentazione delle spese il comma 2 dell'articolo sopra richiamato dispone che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, sicchè non
è necessario decidere sulle stesse.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge;
spese a carico delle parti che le hanno anticipate.: