Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 69
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Mancata riassunzione del processo

    A norma dell'art. 45 del D.lgs. n 546/1992, l'inattività delle parti comporta l'estinzione del processo. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 69
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 69
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo