Ordinanza cautelare 9 giugno 2022
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2022, proposto da
NC D'DR, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Giuseppe Verdi 18;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per Gli Affari Generali, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
del provvedimento del Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato n. 333/SAA/II/217745 prot. n. 25950 del 30.3.2022, notificato in data 4.4.2022, con il quale si dispone che l'Assistente Capo di P.S. NC D'DR, attualmente in servizio presso la Questura di L'Aquila, “torni a prestare servizio, con effetto immediato, alla Questura di Pistoia”, a seguito e per effetto della cessazione del mandato elettorale in virtù del quale sarebbe stato trasferito, ai sensi dell'art. 78 d.lgs. n. 267/2000, presso il Commissariato di P.S. di Avezzano (AQ) con decreto del Capo della Polizia n. 333.D/69713 del 16.11.2006; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato prot. n. 14889 del 21.2.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AR BR ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con atto depositato in giudizio parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul presente ricorso;
Ritenuto, quindi, che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NZ, Presidente
AR BR ET, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR BR ET | NA NZ |
IL SEGRETARIO