Sentenza 4 febbraio 1999
Massime • 3
L'obbligo del giudice di fondare la propria decisione soltanto sugli elementi di prova indicati dalle parti non gli impedisce di valutare in via autonoma, ai fini della prova, all'infuori di qualsiasi deduzione delle parti stesse, le risultanze emergenti da fatti allegati e provati, o non contestati.
L'azione di riduzione del prezzo dell'appalto, prevista dall'art. 1668, primo comma, cod. civ., pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni prevista dalla medesima norma, è anch'essa un rimedio che tende a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale. Pertanto, la somma liquidata a tale titolo non è soggetta al principio nominalistico ed è, quindi, rivalutabile in relazione al diminuito potere d'acquisto della moneta.
Fuori dell'ipotesi di interessi su somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali devono essere riconosciuti anche d'ufficio, in quanto, mirando a scongiurare il pregiudizio che deriva al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, costituiscono una componente del danno stesso e nascono dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, contemporaneamente e inscindibilmente , in tutti gli altri casi invece, gli interessi, siano essi moratori, corrispettivi o compensativi, avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, possono essere attribuiti solo su espressa domanda dell'avente diritto.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/1999, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1999 |
Testo completo
composta da:
Michele LUGARO Presidente
Antonino ELEFANTE Consigliere
Carlo CIOFFI Consigliere relatore
GI SETTIMY Consigliere
Lucio MAZZIOTTI di CELSO Consigliere
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella controversia vertente tra:
= IN OS, difeso dagli avv.ti Roberto Manni di Torino e Michele Sinibaldi di Roma, domiciliato presso quest'ultimo, in via Ricciotti 11
- ricorrente -
= RA IO, RA GI AT e RA AZ, difesi dagli avv.ti Riccardo Vitale e Bruno Donatone, domiciliati presso quest'ultimo in Roma - Via Montagne Rocciose 69
- controricorrenti -
= Il PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale
- intervenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'imprenditore edile OS IN, costruita per IO, GI AT e AZ RA una villa in Pino Torinese, in esecuzione del contratto di appalto con essi stipulato, convenne questi ultimi innanzi al Tribunale di Torino per ottenere il pagamento della parte del prezzo che non gli era stato ancora corrisposto.
I convenuti si costituirono e chiesero il rigetto della domanda, affermandone l'infondatezza. In via riconvenzionale chiesero condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti per il ritardo dell'appaltatore nella esecuzione dell'opera, in misura pari alla penale pattuita, e per i vizi e difetti che questa aveva presentato. Il Tribunale di Torino accolse la domanda principale e condannò IO, GI AT e AZ RA a pagare a OS IN la somma da lui chiesta, con gli accessori di legge, e tra questi il risarcimento del maggior danno previsto dall'art. 1224 comma 2^ cod. civ., in misura pari alla sopravvenuta svalutazione monetaria;
rigettò la riconvenzionale relativa al risarcimento dei danni per il ritardo nella esecuzione dell'opera; ed accolse quella relativa alla garanzia per vizi e difetti dell'opera, questa volta negando la rivalutazione monetaria della somma liquidata, ed aggiungendo ad essa soltanto gli interessi legali.
La Corte d'appello di Torino, adita da IO, GI AT e AZ RA, con sentenza del 2 giugno 1995, ha parzialmente riformato tale decisione.
In particolare ha affermato che:
- 1. a OS IN non spetta la rivalutazione monetaria del suo credito, perché questi non ha provato di aver subito il maggior danno lamentato per il suo ritardato pagamento;
- 2. il diritto di garanzia per vizi e difetti dell'opera di IO, GI AT e AZ RA configura un credito di valore, e dunque che essi hanno diritto non solo agli interessi, ma anche alla rivalutazione monetaria;
- 3. IO, GI AT e AZ RA hanno diritto alla penale per il ritardo di OS IN nella esecuzione dell'appalto, del quale era stata data adeguata prova, disattendendo la sua eccezione di inadempimento, perché tardivamente proposta, nonché la sua domanda di riduzione della penale stessa, parimenti non tempestivamente formulata, e comunque non sorretta dalle "indispensabili ragioni specifiche".
OS IN chiede la cassazione di tale sentenza per quattro motivi, illustrati da memoria.
IO, GI AT e AZ RA resistono con controricorso.
Il Pubblico Ministero chiede l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. - Con il primo motivo di ricorso OS IN censura l'impugnata sentenza per avergli negato il risarcimento del danno sofferto per la mora delle controparti nell'adempiere la loro obbligazione di pagamento del prezzo dell'appalto danno che ha affermato essere stato maggiore di quello ristorato dalla loro condanna al pagamento degli interessi legali.
Sostiene che egli ha provato tale maggior danno, essendo pacifico che è imprenditore edile, come la stessa sentenza impugnata ha espressamente riconosciuto, ed irrilevante la mancata espressa allegazione di tale sua qualità per desumerne la sua verificazione. Il ricorrente denunzia quindi violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 comma 2^ cod. civ., in relazione agli art. 2967, 2727 e 2729 cod. civ. e all'art. 112 cod. proc. civ.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) La censura è fondata.
La corte territoriale, nell'impugnata sentenza, ha affermato che OS IN è artigiano edile, e dunque imprenditore, e tuttavia ha ritenuto che egli non ha provato di aver subito il maggior danno di cui all'art. 1224 comma 2^ cod. civ. La sua decisione si pone in contrasto con i seguenti principi:
1. In caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la prova del maggior danno previsto dal comma 2^ dell'art. 1224 cod. civ. può essere offerta con ogni mezzo, comprese le presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore (da ultimo vedi sentenza di questa Corte, sez. I, 3 ottobre 1997, n. 9660), segnatamente su quella di imprenditore, poiché da questa è dato desumere che se il debitore avesse tempestivamente adempiuto la propria obbligazione, l'equivalente della somma dovuta sarebbe stata utilizzata in modo da evitare a quel creditore, aduso ad operare nel mercato finanziario, le sfavorevoli conseguenze dell'inflazione (da ultimo, vedi sentenza di questa Corte, sez. II, 5 dicembre 1997, n. 12343).
2. L'obbligo del giudice di fondare il proprio giudizio soltanto sugli elementi di prova indicati dalle parti (art. 115 cod. proc. civ.) non gli impedisce di valutare in via autonoma, ai fini della prova, all'infuori di qualsiasi deduzione delle parti stesse, le risultanze processuali.
Infatti l'art. 115 cod. proc. civ. - secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti" - è inteso ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio, e ad impedire che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere. Pertanto, il giudice non viola detta norma quando si avvalga di fatti allegati da una parte, e provati o non contestati dall'altra, per argomentarne in via di presunzione, anche se non ne sia stato espressamente richiesto dalla parte stessa: in tal caso l'altra parte non ha motivo di dolersi del fatto che il giudice del merito abbia fatto ricorso a presunzioni, risultando queste tratte da fatti che tale parte ben conosceva ed in relazione ai quali aveva avuto la possibilità di difendersi (vedi sentenze di questa Corte, sez. II, 24 giugno 1983 n. 4346, e sez. II, 15 febbraio 1983 n. 1165). B - Con il secondo motivo del ricorso OS IN censura anzitutto l'impugnata sentenza nella parte in cui ha qualificato il credito di IO, GI AT e AZ RA per i "vizi e difetti" dell'opera come credito di valore, e l'ha conseguentemente rivalutato, e maggiorato degli interessi legali.
Il ricorrente sostiene che tale credito non ha natura risarcitoria, ma è conseguente alla riduzione del prezzo dell'appalto cui hanno diritto le controparti, ed è dunque di valuta;
conseguentemente che ad esse spettano gli interessi, non anche la rivalutazione monetaria.
La censura è infondata.
L'azione di riduzione del prezzo dell'appalto, prevista dall'art. 1668, primo comma, cod. civ., pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni prevista dalla medesima norma, è anch'essa un rimedio che tende a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale;
pertanto, la somma liquidata a tale titolo non è soggetta al principio nominalistico ed è perciò rivalutabile in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta (vedi sentenza di questa Corte, sez. II, 4 agosto 1988 n. 4839). C. - Con lo stesso secondo motivo del ricorso OS IN censura, inoltre, l'impugnata sentenza 1) per non aver preso in considerazione la sua eccezione di compensazione del suo debito per i vizi e difetti dell'opera con il suo credito per il saldo del prezzo;
e, con il terzo motivo, 2) per aver dichiarato tardiva la sua eccezione di inadempimento formulata per paralizzare la domanda di controparte relativa alla penale per il ritardo, e 3) per non aver esaminato la sua domanda di riduzione di tale penale ad equità. Il ricorrente sostiene che propose entrambe le dette eccezioni e la domanda di riduzione della penale con la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado (dunque troppo tardi per essere prese in considerazione dal Tribunale); ma che poi le ripropose con la comparsa di costituzione in appello, e dunque tempestivamente;
ragion per cui la corte territoriale avrebbe dovuto esaminarle. Lo stesso ricorrente precisa che tale riproposizione avvenne con il richiamo di quanto scritto nella comparsa conclusionale di primo grado, da considerarsi integralmente trascritto nella comparsa di costituzione in appello.
Delle tre censure ora riferite è fondata solo la prima. In mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art.346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse;
tuttavia la riproposizione, pur se libera da forme, deve essere fatta in modo specifico, non essendo sufficiente un generico richiamo, come quello di specie, alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (vedi tra le tante che affermano tale principio, la sentenza di questa Corte, sez. II, 30 maggio 1996, n. 5028). Deve dunque ritenersi che il ricorrente ha rinunziato, in appello, come prescrive la norma appena innanzi citata, all'eccezione di inadempimento (che è eccezione in senso proprio) e alla domanda di riduzione della penale.
Per quella che il ricorrente definisce eccezione di compensazione valgono considerazioni diverse.
Si ha compensazione in senso tecnico giuridico, e sono dunque applicabili le disposizioni di cui agli art. 1241 e seguenti cod. civ., quando i contrapposti crediti delle parti nascono da rapporti autonomi;
quando invece essi hanno origine dallo stesso rapporto (come nel caso di specie), per quanto complesso, si ha una mera situazione contabile, calcolabile d'ufficio dal giudice, tra le partite di dare e di avere (tra le tante, vedi da ultimo le sentenze di questa Corte, sez. I, 24 gennaio 1997, n. 745, e sez. II, 11 marzo 1997, n. 2171). In definitiva, quella in discorso non è una eccezione in senso tecnico, e non è dunque applicabile ad essa la nonna del codice di rito innanzi ricordata;
la compensazione chiesta dal ricorrente si risolve in un semplice accertamento contabile del dare e dell'avere, e ad essa avrebbe dovuto provvedere d'ufficio il giudice del merito, anche in difetto di un'espressa richiesta, nonostante la natura diversa dei due contrapposti crediti (sul punto vedi la sentenza di questa Corte n. 2171 del 1997 innanzi citata). C. - Con il terzo motivo di ricorso OS IN denunzia, inoltre, omessa e contraddittoria motivazione della sua condanna al pagamento della penale per il ritardo;
sostiene che di tale ritardo "non esisteva alcuna prova", e "che la sentenza non ne indica alcuna".
La censura è infondata.
La corte territoriale nella sua sentenza ha dato atto che il ritardo nella esecuzione dell'appalto non è stato, nella sua oggettività, contestato da OS IN, perché questi si è limitato a sostenere che esso non era a lui imputabile, per le ragioni nel dettaglio esposte;
ha affermato che tali ragioni sono valide solo in parte, ed ha conseguentemente ridotto la penale, nella misura suggerita dal suo stesso consulente tecnico di parte. La decisione impugnata è dunque adeguatamente motivata, e trattandosi dell'accertamento e della valutazione di fatti, non è sindacabile in questa sede.
Con il quarto motivo di ricorso OS IN censura l'impugnata sentenza nella parte in cui l'ha condannato al pagamento degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per il ritardo nella esecuzione dell'appalto, pur non avendo controparte formulato espressa domanda in tal senso;
e denunzia quindi violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. La censura è fondata.
Sia in primo che in secondo grado IO, GI AT e AZ RA hanno chiesto, per quel che rileva in questa sede, la condanna di OS IN "al risarcimento di tutti i danni subiti ... in conseguenza del (suo) ritardo nell'esecuzione delle opere, liquidandosi il danno subito..., ai sensi di contratto". Hanno dunque chiesto il pagamento della penale pattuita, non anche i relativi interessi.
La clausola penale (art. 1382 cod. civ.) ha lo scopo di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita e, qualora questa consista nell'obbligazione di pagare una somma di denaro predeterminata, il relativo debito è "di valuta" (tra le tante, vedi le sentenze di questa Corte, sez. un., 10 aprile 1995, n. 4126; sez. II, 16 marzo 1988 n. 2468; sez. II, 16 marzo 1988 n. 2468). Conseguentemente gli interessi, sia quelli moratori che quelli corrispettivi o compensativi, possono essere attribuiti soltanto se la parte ne abbia fatto espressa richiesta, e non possono essere liquidati di ufficio, come nella ipotesi di credito di valore. Infatti quando il credito è di valore, gli interessi, mirando a scongiurare il pregiudizio che deriva al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, costituiscono una componente del danno stesso e nascono dal medesimo fatto generatore dell'obbligazione risarcitoria, contemporaneamente e inscindibilmente;
in tutti gli altri casi, invece, gli interessi, siano essi moratori, corrispettivi o compensativi, avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, possono essere attribuiti solo su espressa domanda dell'avente diritto (vedi le sentenze di questa Corte, sez. II, 12 ottobre 1979 n. 5333; sez. II, 30 luglio 1983 n. 5242; sez. II, 28 giugno 1989 n. 3154). La sentenza impugnata va dunque cassata per quanto di ragione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, per un nuovo esame.
Il giudice di rinvio provvederà anche al governo delle spese per il giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo e quarto motivo del ricorso, ed il secondo per quanto di ragione;
rigetta il terzo;
annulla la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per un nuovo esame e per il governo delle spese processuali relative al giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 1999