Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/1999, n. 977
CASS
Sentenza 4 febbraio 1999

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Massime3

L'obbligo del giudice di fondare la propria decisione soltanto sugli elementi di prova indicati dalle parti non gli impedisce di valutare in via autonoma, ai fini della prova, all'infuori di qualsiasi deduzione delle parti stesse, le risultanze emergenti da fatti allegati e provati, o non contestati.

L'azione di riduzione del prezzo dell'appalto, prevista dall'art. 1668, primo comma, cod. civ., pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni prevista dalla medesima norma, è anch'essa un rimedio che tende a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale. Pertanto, la somma liquidata a tale titolo non è soggetta al principio nominalistico ed è, quindi, rivalutabile in relazione al diminuito potere d'acquisto della moneta.

Fuori dell'ipotesi di interessi su somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali devono essere riconosciuti anche d'ufficio, in quanto, mirando a scongiurare il pregiudizio che deriva al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, costituiscono una componente del danno stesso e nascono dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, contemporaneamente e inscindibilmente , in tutti gli altri casi invece, gli interessi, siano essi moratori, corrispettivi o compensativi, avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, possono essere attribuiti solo su espressa domanda dell'avente diritto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/1999, n. 977
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 977
Data del deposito : 4 febbraio 1999

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