Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
In tema di factoring è opponibile al factor-cessionario da parte del debitore ceduto la risoluzione per inadempimento a norma dell'art. 1662, secondo comma cod. civ., avente efficacia ex tunc (nel caso di specie) la S. C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato in termini generali il principio dell'inopponibilità della risoluzione del contratto di appalto al cessionario di crediti inerenti a tale rapporto, allorché quest'ultimo si sia estinto successivamente alla conoscenza o all'accettazione della cessione da parte del ceduto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/1999, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORTILE FERROVIA EMPOLI SIENA SRL, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore dr. Sergio Bonifazi, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO GARUTTI, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO FARISELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT NG SPA, in persona del suo Direttore Generale dr. Paolo Guiducci, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S ORSOLA 8, presso lo studio dell'avvocato PAOLO TENTORI, che lo difende unitamente all'avvocato PIERO RENZETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1245/95 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 18/11/95;
RG.390/92. ,udita la relazione della causa svolta nella pubblica. udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 23/4/87 la Società Consortile Ferrovia Empoli Siena, corrente in Ravenna, in persona del suo legale rappresentante, premesso che il Presidente del Tribunale di Firenze, con decreto provvisoriamente esecutivo emesso il 14/3/87 su ricorso ex art. 633 ss. c.p.c. della s.p.a. NT NG, le aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 167.313.401 (di cui L. 165.950.000 per capitale) in ragione dell'avvenuta cessione alla ricorrente di un credito nei confronti della società Ferrovia Empoli - Siena, vantato dall'Impresa Edili Suriano cav. Orazio per l'esecuzione di lavori relativi al tratto ferroviario Empoli - Siena oggetto di diversi contratti d'appalto (con lo stesso ricorso la s.p.a. NT NG aveva chiesto ed ottenuto ingiunzione al pagamento della somma di L. 134.844.760 nei confronti dell'Impresa Suriano per rivalsa ed anticipazioni previste dal contratto di factoring e di LI EL in Suriano quale fideiubente di tale credito); ciò premesso, proponeva opposizione per i seguenti motivi:
1) il decreto era nullo per l'incompetenza territoriale del Presidente del Tribunale adito, perché sia in base al foro generale delle persone giuridiche (la società Ferrovia Empoli - Siena aveva sede a Ravenna), sia in base al foro convenzionale esclusivo previsto dai contratti d'appalto stipulati con l'Impresa Suriano, la competenza loci ratione spettava al Tribunale di Ravenna, non potendosi desumere la competenza del Tribunale di Firenze in base al criterio del locus destinatae solutionis ex artt. 1182, co. 3, c.c. e 20 c.p.c. inerendo, nella specie, il pagamento di un credito non pacifico e di importo indeterminato;
2) il procedimento monitorio era inammissibile non essendo i documenti prodotti idonei a fornire la necessaria prova scritta, 3) anomalo era il cumulo delle ingiunzioni verso soggetti diversi praticato dalla ricorrente;
4) il credito ceduto era inesistente per la pregressa risoluzione del contratto d'appalto, verificatasi per colpa dell'Impresa Suriano ed avente effetto retroattivo, con il conseguente obbligo per ciascuna delle parti di restituire quanto ricevuto in virtù delle prestazioni già eseguite: onde il credito dell'Impresa Suriano ceduto alla NT NG, travolto dalla sopravvenuta risoluzione dell'appalto, doveva ritenersi inesistente e tale situazione era opponibile alla cessionaria dal momento che, in linea di principio, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al creditore cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore cedente. Costituitosi ritualmente il contraddittorio, la NT NG s.p.a. contestava la fondatezza dell'opposizione sotto tutti i profili.
Espletata istruzione puramente documentale, con sentenza 10 luglio 1991, l'adito Tribunale rigettava l'opposizione, ponendo le spese processuali a carico dell'opponente.
Quest'ultima proponeva gravame al quale resisteva l'opposta e la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 18 novembre 1995, lo rigettava, con ulteriore condanna della Società Consortile alle spese del grado, affermando:
- che andava preliminarmente ribadito il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale (e sul punto anche l'attuale ricorrente riconosce al giudice di appello di avere persuasivamente motivato);
- nel merito, che non poteva essere opposta, da parte della Società Consortile al NT NG, la risoluzione del contratto di appalto con l'Impresa Suriano, avvenuta dopo la cessione del credito in quanto: pur trattandosi di crediti relativi ad acconti, il carattere provvisorio di questi ultimi non escludeva che si trattasse di diritti definitivi e perfetti. ancorché non pregiudizievoli della determinazione finale del corrispettivo ex art. 1665 c.c.; che pur potendo - in caso di cessione di crediti - il ceduto opporre al cessionario tutte le eccezionì che avrebbe potuto opporre al cedente, tale opponibilità trovava limite nella posteriorità, rispetto alla cessione del credito ed alla sua conoscenza da parte del ceduto, del fatto giuridico determinante l'estinzione del credito;
- che, nella specie, la risoluzione del contratto di appalto era avvenuta nell'ottobre 1986 e l'accettazione della cessione del credito il 9/5/86 (fatti pacifici), con conseguente inopponibilità alla NT NG dell'avvenuta risoluzione.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Società Consortile Ferrovia Empoli - Siena, affidandolo ad un solo motivo. Ha resistito il NT NG con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1662, 1665, 1668, 1260 ss. e 1458 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. censura la sentenza impugnata per avere affermato l'inopponibilità, da parte di essa debitrice ceduta al factor cessionario, della risoluzione, del contratto di appalto con l'Impresa Suriano, avvenuta ai sensi dell'art. 1662, 2^ co., c.c. dopo la comunicazione e l'accettazione della cessione dei crediti, senza rilevare che:
- per regola generale, nel caso di cessione di crediti, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente:
- nella specie. trattandosi di acconti corrisposti in corso d'opera stilla base degli stati di avanzamento dei lavori si era in presenza di crediti non pieni ed incondizionati ma incerti e provvisori (atteso che l'unico credito dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo diventa certo, liquido ed esigibile solo dopo l'ultimazione. la verifica e l'accettazione dell'opera), che non pregiudicano la sussistenza e la misura del credito finale;
- che, pertanto, l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto per inadempimento pacifico dell'appaltatore Impresa Suriano, non ha importato l'estinzione di tali crediti per fatto sopravvenuto, ma ne ha impedito l'insorgenza, stante l'efficacia retroattiva della risoluzione ex art. 145 8, 1^ co., c.c..
Ancorché non tutte le suesposte prospettazioni siano condivisibili, la doglianza è sostanzialmente fondata;
e valga il vero.
Va innanzi tutto precisato che gli acconti dovuti dal committente in corso d'opera correlati agli stati di avanzamento dei lavori, pur avendo carattere provvisorio e non definitivo (nel senso che la loro corresponsione non pregiudica nessuna questione circa l'esattezza dell'adempimento dell'appaltatore e la determinazione del credito finale di quest'ultimo), costituiscono veri e propri crediti, per il conseguimento dei quali l'appaltatore può agire in giudizio senza attendere l'approvazione del collaudo (Cass. 6 marzo 1980 n. 1513); pertanto la tesi del ricorrente che esclude, con riguardo agli acconti in corso d'opera, la natura di crediti perfetti, non è condivisibile.
Chiarito quanto innanzi, nella presente causa si verte in tema di factoring, cioè di un istituto che la pratica degli affari ha ripreso dall'esperienza americana: nel factoring si ha una complessa negoziazione nell'ambito della quale, essenzialmente, si configura l'impegno prestato da una parte (factor) di rendersi cessionario di tutto o di una parte dei crediti già maturati o che matureranno a favore di tiri imprenditore a seguito di forniture o scambi di beni o servizi;
ed ancorché il nucleo essenziale del negozio sia costituito dalla cessione dei crediti d'impresa, esso non si esaurisce nella sola cessione, poiché altrimenti non si differenzierebbe dall'istituto tipico disciplinato dall'art. 1260 ss. c.c. Tuttavia fin dalle prime decisioni la giurisprudenza ha applicato pedissequamente, in materia di factoring, proprio le norme sulla cessione dei crediti;
e malgrado autorevole dottrina abbia denunciato che una rigida applicazione di tali norme possa ritardare sensibilmente la speditezza di un'operazione escogitata, nei paesi di capitalismo avanzato, nel quadro dei nuovi strumenti di finanziamento indiretto delle imprese, anche il recente e singolare intervento legislativo in materia (legge 21 febbraio 1991 n. 52 rubricata come "disciplina della cessione dei crediti di impresa"), recita testualmente che "resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito" (art. 1, n. 2, 1. cit.). Trattasi
di una normativa che lungi - forse intenzionalmente - dal fornire una disciplina organica del contratto di factoring (neppure menzionato con l'espressione anglofona a favore della generica dizione di "disciplina dei crediti di impresa"), ha quantomeno risolto i dubbi originariamente insorti circa la cedibilità di crediti futuri e di crediti in massa (art. 3); cosicché per rinvenire una regolamentazione più completa deve farsi riferimento alla legge 14 luglio 1993 n. 260 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Unidroit sul factoring internazionale di Ottawa del 28 maggio 1988. Ora problema fondamentale - e decisivo ai fini della presente causa - è quello di stabilire quali eccezioni siano opponibili, da parte del debitore ceduto, al factor - cessionario, poiché a differenza di quanto stabilito per la delegazione (art. 1271 c.c.). per l'espromissione (art. 1272 c.c.) e per le obbligazioni solidali (art. 1297 c.c.), in tema di cessione dei crediti ne' il codice civile, ne' la legge n. 52 del 1991 cit. hanno previsto una normativa apposita che disciplini il trasferimento delle eccezioni, così come per le azioni. In dottrina, escluso che la questione possa essere risolta sulla base di un generico richiamo ai principi espressi dagli artt. 1263 (effetti della cessione sugli accessori del credito) e 1248 c.c. (inopponibilità della compensazione), ovvero della regola giurisprudenziale per cui il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, si sono distinte due serie di eccezioni:
1) quelle attinenti alla fonte negoziale del credito (inesistenza, nullità, annullabilità del negozio da cui è sorto il rapporto obbligatorio), sempre opponibili al factor - cessionario come al cedente;
2) quelle attinenti a fatti posteriori al rapporto obbligatorio, volte a ridurre od eliminare il debito ceduto, ed allora si distingue a seconda che il fatto costitutivo dell'eccezione si sia verificato prima o dopo la conseguita conoscenza dell'atto da parte del ceduto, essendo opponibile al factor l'eccezione sorta prima di tale conoscenza ed inopponibile se il ceduto conosceva aià il trasferimento del credito. Insomma, il criterio ispiratore della doppia distinzione è di evitare che eventuali accordi tra cedente e ceduto in danno del cessionario, dopo la notifica della cessione ed idonei ad estinguere o modificare il credito, rendano l'istituto del factoring un negozio di pura alea.
Per quanto riguarda la giurisprudenza, le prevalenti pronunce di merito edite sono ispirate prevalentemente al criterio che non siano opponibili al cessionario quei fatti modificativi, estintivi od impeditivi del credito ceduto verificatisi nei rapporti fra cedente e ceduto successivamente al trasferimento del credito. Dal canto suo, l'unica sentenza di questa Corte pertinente al caso di specie, dopo avere richiamato il principio che, nella cessione di credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore, ha precisato che se, "tuttavia, dopo la cessione intervengano fati che incidono sulla entità, esigibilità o estinzione del credito, la loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che si è stabilita in dipendenza dei già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, dopo il perfezionamento della cessione, che avviene col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il credito ceduto convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario, in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza" (Cass. 7 aprile 1979 n. 1992). Trattasi di un recedente particolarmente significativo perché su di esso il giudice fiorentino ha fondato la sua pronuncia, interpretandolo come l'espressione del principio generale dell'inopponibilità dei fatti giuridici determinanti l'estinzione del credito (annullamento, nullità, risoluzione, prescrizione) posteriori alla cessione del credito stesso. Ma tale giudice ha dimenticato che proprio quella pronuncia indicava due dati fondamentali ed utili ai fini della decisione della controversia;
che l'efficacia dei fatti successivi alla cessione del credito ed incidenti sul medesimo "deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che si è stabilita in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto"; che, nella specie, l'inopponibilità riguardava una risoluzione consensuale, cioè un atto di disposizione del negozio che aveva dato origine al credito, intercorso fra il debitore ceduto ed il creditore cedente, in danno del factor cessionario, ed avente efficacia ex nunc. Ambedue questi elementi paiono volti al fine di contemperare ali opposti interessi del ceduto (di non vedersi pregiudicato da una cessione in frode) e del cessionario (di individuare un momento oltre il quale non possono più essergli opposti eventi estintivi relativi al rapporto originario). cori riguardo alla natura ed agli effetti di tali eventi. Se così è - come pare difficilmente contestabile - la statuizione del giudice di appello (che "la risoluzione del contratto di appalto e i suoi effetti sul rapporto sostanziale non siano opponibili al creditore cessionario, il quale resta legittimato ad esercitare il diritto cedutogli nei confronti del debitore ceduto") non appare corretta in quanto:
- deriva da un preteso principio generale dell'inopponibilità della risoluzione del contratto di appalto al cessionario di crediti inerenti a tale rapporto, allorché quest'ultimo si sia estinto successivamente alla conoscenza od all'accettazione della cessione da parte del ceduto;
- omette di considerare che, nella specie, si trattava di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1662, 2^ co., c.c. e, quindi, con efficacia ex tunc, atteso che la risoluzione del contratto di appalto, fuori dei casi specificamente regolati dalla legge (artt. 1666, 1671 e 1677 c.c.), non si sottrae alla regola generale di cui all'art. 1458, 1^ co, c.c. e non potendo l'appalto annoverarsi tra i contratti ad esecuzione continuata o periodica, neppure nell'ipotesi di corresponsione di acconti in corso d'opera (Cass. 19 febbraio 1968 n. 574). Ciò premesso, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione un nuovo esame, alla luce dei criteri e dei principi esposti. Tale giudice, indicato in una diversa Sezione della stessa Corte a qua, pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa ad una diversa Sezione della Corte di Appello di Firenze, anche per le spese di questo grado.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1998, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. Depositato in Cancelleria il 25 Marzo 1999