Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 1
Le cartucce cal. 7,62 in dotazione alla NATO costituiscono munizioni per arma da guerra, la cui detenzione integra la fattispecie di cui all'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, a nulla rilevando che esse possano servire anche per il caricamento di armi comuni da sparo, dovendosi avere riguardo esclusivo alla loro normale destinazione, e non anche alla loro possibile utilizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/1998, n. 11022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11022 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 26 maggio 1998
1. Dott. Vito La Gioia Consigliere SENTENZA
2. Dott. Severo Chieffi Consigliere N.636
3. Dott. Antonio Marchese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Stefano Campo Consigliere N.11041/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZEavverso
la sentenza emessa il 9 gennaio 1998 dal Tribunale di Siena nel procedimento relativo a
- AN AN, nato a [...] il 12maggio 1973;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco Iadecola il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento, con rinvio, della sentenza impugnata;
- Considerato in
FATTO
Con sentenza del 9 gennaio 1998, il Tribunale di Siena ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AN ND, imputato per l'illegale detenzione di n. 97 cartucce cal. 7,62 NATO e n. 1 cartuccia cal. 9 NATO, per essere il reato estinto per intervenuta oblazione.
Avverso tale decisione, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente denuncia:
1. il difetto assoluto di motivazione in ordine alla presumibile derubricazione dell'originario delitto contestato (art. 10, legge 14 ottobre 1974, n. 497) nella meno grave contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen.;
2. la violazione di legge, non potendosi dubitare che il munizionamento NATO sia da guerra e ricorra, quindi, il delitto, sicuramente non oblabile, di cui all'art. 10 della legge n. 497 del 1974. Le censure sono fondate.
Ed invero, pur nell'assoluto difetto di motivazione, deve comunque ritenersi che il Tribunale, abbia qualificato il fatto ascritto al ND come rientrante nella fattispecie di cui all'art. 697 cod. pen. Tale giuridica qualificazione è tuttavia errata.
Questa corte, infatti, ha ripetutamente affermato che le cartucce cal. 7,62 in dotazione alla NATO costituiscono munizioni per arma da guerra la cui detenzione integra la fattispecie di cui all'art. 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, a nulla rilevando che esse possano servire anche per il caricamento di armi comuni da sparo, dovendosi avere riguardo esclusivo alla loro normale destinazione e non anche alla loro possibile utilizzazione alternativa (Sez. I, sent. n. 11064 del 2 dicembre 1993, Braghi ed altre conformi).
Conseguentemente, poiché trattasi di delitto non suscettibile di oblazione, si impone, pertanto, l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.
Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Siena per il corso ulteriore.
P. Q. M.
La Corte annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Siena per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 1998