CASS
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 04/06/2025, n. 20835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20835 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato av 'so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20835 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 14/05/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dall'imputato EL OB in ordine alla sentenza di condanna per il reato di furto con strappo, commesso il 7 ottobre 2016. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; 3. Il ricorso è fondato. L'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. stabilisce che i termini per proporre impugnazione sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. Nella specie, il processo di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato, il termine per proporre appello scadeva il 13 ottobre 2023 (15 giorni + ulteriori 15 giorni dal 13 settembre 2023, giorno di deliberazione della sentenza con motivazione contestuale). L'appello è stato presentato tempestivamente il 10 ottobre 2023. La sentenza impugnata dovrebbe essere annullata con rinvio;
tuttavia il rinvio è inibito dal maturare del termine prescrizionale che pone l'obbligo di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 7 aprile 2024 è decorso il termine di prescrizione del reato, considerata l'assenza di periodi di sospensione. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 14/05/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20835 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 14/05/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dall'imputato EL OB in ordine alla sentenza di condanna per il reato di furto con strappo, commesso il 7 ottobre 2016. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; 3. Il ricorso è fondato. L'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. stabilisce che i termini per proporre impugnazione sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. Nella specie, il processo di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato, il termine per proporre appello scadeva il 13 ottobre 2023 (15 giorni + ulteriori 15 giorni dal 13 settembre 2023, giorno di deliberazione della sentenza con motivazione contestuale). L'appello è stato presentato tempestivamente il 10 ottobre 2023. La sentenza impugnata dovrebbe essere annullata con rinvio;
tuttavia il rinvio è inibito dal maturare del termine prescrizionale che pone l'obbligo di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 7 aprile 2024 è decorso il termine di prescrizione del reato, considerata l'assenza di periodi di sospensione. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 14/05/2025