Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2002, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
A N IA L ITA LICA O, L BB L O U B E 4 E 7 ) 3 DELIOPOOསོགས པ ཡ པ ད པ ག ག ལ མ ས པ ས ང 101 2/ 02 N . IO E N C Z 1, A PA 9 R 9 IST I 1 - 1 D G 1 E E - 1 R Ne C 2 A . DI L D 9 E U 3 T N RTE SUPREMA DI CASSAZIONE E 6 E S Oggetto 4 E T.N . T T Risarcimento del danno (IS R SEZIONE TERZA CIVILE A da infiltrazioni d'acqua Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FAVARA - Presidente R.G.N. 16244/98 Dott. Ugo 18841/98 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere 1634 Cron. - Rel. Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Ud. 10/10/01Consigliere -Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LC LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI, difeso dagli avvocati ANTONIO GIANMARIO BALDUIN, ANDREA PASSINI, giusta delega in atti;
B ricorrente
contro
CE CI;
intimata - e sul 2° ricorso n° 18841/98 proposto da: LC LA, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocato2001 VIA DE SANCTIS 15, 1724 ANTONIO PELLEGRINI, difeso dagli avvocati GIANMARIO 1 BALDUIN, ANDREA PASSINI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CE CI;
- intimata avversO la sentenza n. 63/98 del Giudice di pace di PADOVA, emessa e depositata il 02/02/98; rg.1026/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito 1'Avvocato ANTONIO PELLEGRINI (per delega Avv. Andrea Passini); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso RG.16244/98; l'inammissibilità del ricorso RG.18841/98. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con due distinti atti di citazione IA EI convenne in giudizio innanzi al giudice di pace di Pa- dova EN PA domandandone la condanna al ri- sarcimento dei danni subiti (indicati in una somma non superiore a L.
2.000.000 col primo atto e nella somma di L. 1.000.000, ovvero in quella diversa di giustizia, col secondo atto) a causa di infiltrazioni provenienti 2 dal soprastante appartamento del PA. Il convenu- to resistette. Previa riunione, la causa fu più volte rinviata per la pendenza di trattative in vista della definizione transattiva della controversia. Alla quinta udienza si presentò personalmente, in assenza del proprio difenso- re, la sola attrice, la quale: espose che il convenuto aveva provveduto a pagare L. 650.000 per il ripristino degli intonaci e per la pitturazione;
- domandò che fosse comunque condannato al pagamen- to di L. 350.000 per avere ella dovuto sopportare per quattro anni infiltrazioni di acque fetide;
- instò per la rifusione delle spese processuali. Il giudice di pace trattenne la causa in decisione con sentenza n. 63/98, rilevato che ai sensi e, dell'art. 82 c.p.c. la parte poteva difendersi perso- nalmente in quanto il valore della causa non eccedeva L. 1.000.000, provvedette in conformità condannando il convenuto al pagamento della somma di L. 350.000, oltre agli interessi ed alle spese processuali, liquidate in L. 450.000. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione, con due distinti ricorsi, EN PA, affidandosi a quattro motivi. 3 L'intimata IA EI non ha svolto attività di- fensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi vanno riuniti, siccome proposti avver- so la stessa sentenza. Essendo stato il primo ricorso (iscritto al n. 16244/98) notificato ritualmente il 15.9.1998 presso il domicilio del procuratore domiciliatario di IA Cei- no, il secondo (iscritto al n. 18841/98) è inammissibi- le per l'intervenuta consumazione del diritto di impu- gnazione.
2.1. Col primo motivo è dedotta violazione dell'art. 82, commi 2 e 3, c.p.c per avere il giudice di pace ammesso la parte all'autodifesa personale ben- ché la stessa fosse già rappresentata da un procuratore presentatosi in udienza in ragionecostituito (non dell'intervenuta definizione transattiva della
contro
- versia) e benché la causa eccedesse il valore di un mi- lione di lire.
2.2. Col secondo motivo è dedotta nullità della sentenza per avere il giudice di pace dato ingresso ad una domanda nuova, concernente il risarcimento "ulteriore dei danni morali”, invece di dichiarare ces- sata la materia del contendere a seguito dell'avvenuta transazione della controversia, che prevedeva espressa- 4 mente l'abbandono del giudizio.
2.3. Col terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c. in quanto la domanda era stata accolta benché l'attrice non la avesse in alcun modo provata.
2.4. Col quarto motivo la sentenza è censurata in quanto "la lesione lamentata appare corrispondere ad una richiesta generica di risarcimento morale che nel caso concreto non trova fondamento”.
3. La censura di cui al primo motivo è fondata. Dopo avere, con scelta per vero singolare, stigma- tizzato il "disinteresse al processo" manifestato dal convenuto per essere stato "assente a tre consecutive udienze" (pagina 4 della sentenza), tacciandone addi- rittura la condotta come "chiaramente insufficiente, anzi negligente" (pagina 5), il giudice di pace ha ri- S tenuto di poter decidere su una domanda formulata in udienza personalmente dall'attrice, benché la stessa stesse in giudizio col ministero di un difensore (assente dall'udienza) al quale era stata demandata la difesa tecnica ed al quale esclusivamente competevano le scelte processuali da compiersi nell'interesse della parte rappresentata fino a quando la procura non fosse stata revocata. La EI era, dunque, priva del potere di sostituirsi 5 al difensore, al quale non era stata neppure tacitamen- te revocata la procura, come inequivocamente si evince che dalla circostanza la stessa si riservò espressamente di presentare la nota spese del proprio procuratore. Tale conclusione è assorbente rispetto all'ulteriore rilievo che, trattandosi di causa di va- lore superiore al milione di lire, la parte in tanto avrebbe potuto stare in giudizio di persona in quanto il giudice di pace avesse emesso il decreto autorizza- tivo di cui all'art. 82, comma 2, ultima parte, c.p.c.; il che non è nella specie avvenuto, avendo il giudican- te erroneamente ritenuto che la causa non eccedesse il valore di L.
1.000.000 e che si vertesse dunque nell'ipotesi di cui al primo comma del citato art. 82 c.p.c.. Non sussistono dunque i presupposti per affrontare il problema della eccepibilità per la prima volta in sede di legittimità della relativa nullità (risolto po- sitivamente da Cass., n. 9844 del 2001 e negativamente da Cass., n. 122 del 1999 e da Cass., sez. un., n. 9767 del 2001, peraltro in riferimento all'ipotesi della originaria costituzione personale della parte e non an- che a quella- affatto diversa - della violazione della in occasionenorma di cui all'art. 82 c.p.c. dell'ultima udienza innanzi al giudice che ha emesso la sentenza impugnata).
4. Ne consegue la nullità della sentenza, che va cassata con rinvio ad altro giudice di pace di Padova, il quale provvederà anche a liquidare le spese del giu- dizio di cassazione. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura.
P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso iscritto al n. 18841/98, accoglie il primo motivo del ricorso n. 16244/98 e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diverso giudice di pace di Padova. Roma, 10 ottobre 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Ng. Jacara мно Depositata in Cancelleria IC CANCELLERE 01 loggi, 20 102 Ma Dasoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli