Sentenza 27 marzo 2000
Massime • 1
La competenza a proporre l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso è attribuita, dall'art.2 della legge 31 maggio 1965 n.575, oltre che al questore, soltanto al procuratore nazionale antimafia e al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona interessata. Ne consegue che il procuratore distrettuale antimafia è investito di detta competenza soltanto quando si tratti di persone dimoranti nel circondario del tribunale avente sede nel capoluogo distrettuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2000, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 27/03/2000
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 2244
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 30293/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS SE AR n. il 12.09.1954 in Milano,
avverso decreto del 07.06.1999 CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Izzo, che chiede dichiararsi inammissibile l'impugnazione con le statuizioni conseguenziali;
letta la memoria di replica fatta pervenire alla Corte del difensore dell'interessato, il collegio osserva:
Con decreto del 7-6-1999 la Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emesso il 18-12-1998 dal locale Tribunale nei confronti di PE MA SI, riducendo, tuttavia, ad un anno la durata della misura medesima. La corte di merito, sulla scia della decisione del primo giudice, ha, anzitutto, rigettato l'eccezione difensiva di carenza di legittimazione attiva del procuratore distrettuale della Repubblica o proporre l'applicazione della misura, sull'assunto che "l'art. 19 L.152/75 dispone che le norme di cui alla legge n. 5/5/65 (sic) si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2 della legge n. 1423/56 (categoria di soggetti nella quale è fatto rientrare il proposto)" (cfr. pag. 2, 1^ cpv. decreto del tribunale). Nel merito, la corte anzidetta, premesso che "la misura poggia su una carriera di devianze di piccolo spessore...", considera l'episodio di "narcotraffico", per il quale il SI è stato condannato a 7 anni di reclusione, "un episodio isolato, senza seguito", come tale valutato anche dal giudice di sorveglianza, che ha ritenuto il condannato "soggetto in via di recupero sociale, per il quale, l'emenda, sembra essere in pieno svolgimento".
Con il proposto gravame il difensore del SI contesta, in primo luogo, la correttezza giuridica della soluzione adottata dalla corte d'appello relativamente all'eccezione sollevata circa la competenza del "P.M. presso la Direzione distrettuale antimafia a richiedere l'applicazione di misura di prevenzione personale fondata su sospetto 'pericolosità genericà del proposto". Deduce, quindi, vizio di motivazione del decreto impugnato in ordine al ritenuto concorso delle condizioni di cui all'art. 1, n. 2 della legge n. 1423/56 e, in ogni caso all'attuale pericolosità sociale del proposto. Il ricorso è fondato e nei termini di seguito precisati merita, perciò, accoglimento.
Riguardo al primo motivo, va notato che, in effetti, il primo comma dell'art. 13 della legge 22-5-1975, n. 152 estende l'applicabilità
delle disposizioni di cui alla legge 31-5-1965, n. 575 alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2 della legge 27-12-1956, n. 1423. L'art. 2 della legge del '65, tuttavia, attribuisce la competenza a proporre le misure di prevenzione, "anche se non vi e' stato il preventivo avviso", al procuratore nazionale antimafia, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona e, anche, al questore. Non al procuratore distrettuale antimafia.
Deve, conseguentemente, ritenersi che tale organo sia legittimato a formulare la proposta di applicazione di misure di prevenzione solo quando la persona ritenuta pericolosa dimori nel circondario del tribunale ordinario avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello (art. 70 bis, R.D. 30-1-1941, n. 12 e succ. mod.), avendosi, in tal caso, una sostanziale coincidenza del predetto ufficio con quello del procuratore della Repubblica, dal quale è costituito e si distingue solo per i particolari compiti demandatigli.
Poiché nella fattispecie è questa la situazione verificatasi, l'esecuzione procedurale della difesa deve essere respinta. Fondate appaiono, per contro, le residue doglianze. Ancorché i giudizio sulla pericolosità del soggetto debba essere formulato con riferimento al tempo della proposta, risalente nel caso in parola, ad epoca relativamente recente (15-1-1998), soccorrendo per eventuali successive variazioni di tale requisito il disposto dell'art. 7 cpv. della legge n. 1423/56, risulta evidente dal testo del provvedimento impugnato la stridente contraddizione tra la valutazione, sicuramente favorevole al SI, espressa dalla corte di merito nella motivazione del decreto, in cui si sottolineano i grandi progressi compiuti dal predetto, un volta esaurita la sua "carriera di devianza di piccolo spessore", culminata con un episodio di "narcotraffico" collocato nel 1995, e quindi, ormai lontano nel tempo, senza ulteriori caduta nell'illecito, e la statuizione finale di conferma della misura, basata evidentemente su un giudizio di persistente pericolosità del soggetto ai sensi dell'art. 1, nn. 1 e 2 della legge del '56 non coerente con la premessa.
Relativamente a tale punto la pronuncia impugnata va, pertanto, annullato con rinvio al giudice "a quo", per nuovo esame.
Per questi motivi
,
la Corte, visti gli artt. 606, 611, 623 c.p.p., annulla il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame. Cosi' deciso in Roma, il 27 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2000