Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 1
La sentenza della Corte Cost. n. 88 del 1992 (che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 26 legge n.153 del 1969 nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi) ha efficacia immediatamente precettiva, nel senso che il giudice, nella verifica del requisito reddituale dell'aspirante alla pensione sociale ultrasessantacinquenne che sia divenuto totalmente invalido, non può negare "automaticamente" il diritto ove il relativo reddito cumulato con quello del coniuge sia superiore ai limiti fissati dalla legge, ma deve ricercare ed individuare il limite reddituale congruo rispetto alla specificità del caso concreto. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza impugnata che aveva ritenuto congruo un limite di reddito pari al limite massimo maggiorato di un terzo, ha altresì sottolineato l'improprietà, nel caso di specie, del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 1995 riguardante la diversa ipotesi dell'aspirante alla pensione sociale non totalmente, ma solo parzialmente invalido).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n^ 12789/99 proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis, Gabriella Pescosolido e Michele Di Lullo con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto
- ricorrente -
contro
CRESTA ZI, difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Maria Paoletti del Foro di Pisa con domicilio eletto in Roma alla via Monte Zebio n. 32 presso l'avv. Marina Messina
- controricorrente -
e sul ricorso n^ 14966/99 proposto da
CRESTA ZI, difeso, per procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall'avv. Maria Paoletti del Foro di Pisa con domicilio eletto in Roma alla via Monte Zebio n. 32 presso l'avv. Marina Messina
- ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pisa n^ 248/99 in data 13 gennaio/29 marzo 1999 (R.G.L. 457/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2001 dal cons. Dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pisa, respingendo l'appello dell'INPS, ha deciso che il limite di reddito cumulato al reddito del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale in favore di soggetto ultrasessantacinquenne divenuto invalido, non è quello fissato dalla legge (art. 26 L. 30 aprile 1969 n. 153) per l'ultrasessantacinquenne non invalido, ma -
tenuto conto della sentenza costituzionale n. 88 del 9 marzo 1992 - quello che il giudice deve determinare all'esito di una valutazione del caso concreto. Nella specie, il Tribunale ha confermato la sentenza del Pretore che, con riguardo alla pensione sociale da attribuire all'invalido ultrasessantacinquenne TA ZI, ha stabilito che il limite massimo va maggiorato di un terzo. Avverso questa decisione l'INPS ricorre per cassazione con unico motivo, cui TA ZI resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale per un motivo.
Motivi della decisione
Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, anche in relazione alla sentenza n. 88 del 9 marzo 1992 della Corte Costituzionale (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), l'Istituto ricorrente sostiene che la sentenza additiva di principio della Corte Costituzionale è priva di contenuto immediatamente precettivo, sicché - come successivamente ribadito dalla stessa Corte nella sentenza n. 196 del 1995 - spetta solo al legislatore porre rimedio all'illegittimità del sistema, elaborando criteri di determinazione di limiti di reddito capaci di riportare i vari trattamenti ad omogeneità. Aggiunge essere significativo che il legislatore, nell'intervenire nuovamente nella materia introducendo l'assegno sociale (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6) in luogo della pensione sociale, non abbia ritenuto di dover prevedere limiti di reddito differenziati tra gli ultrasessantacinquenni non invalidi e coloro che sono riconosciuti tali dopo il compimento di tale età.
Il motivo è infondato.
La sentenza n. 88 del 1992 della Corte Costituzionale, confermando la legittimità costituzionale del più rigoroso requisito reddituale, con la previsione del cumulo del reddito personale con quello del coniuge, richiesto all'invalido divenuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età per il percepimento della pensione sociale (diretta), ha tuttavia giudicato rigido e indiscriminato, con violazione degli artt. 3 e 38 Cost., il cumulo per tutti gli anziani, senza distinguere tra quelli che vedono normalmente scemate le proprie energie per la vecchiaia e quelli che, invece, divengano effettivamente e propriamente invalidi. La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 nella parte in cui non prevede, a favore degli anziani divenuti invalidi dopo il sessantacinquesimo anno di età ed aspiranti alla pensione sociale, un meccanismo differenziato di determinazione del limite di reddito cumulato con quello del coniuge. La stessa Corte ha aggiunto che la configurazione di un simile meccanismo è rimessa alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto dei principi sopra enunciati e secondo i criteri chiariti nella sentenza n. 295 del 1991. Con quest'ultima pronuncia, la medesima Corte affermò che la dichiarazione di illegittimità costituzionale lascia libero il legislatore di differenziare adeguatamente le varie situazioni, ma "somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all'omissione in via di individuazione della regola del caso concreto".
Dai suddetti principi deriva che il giudice, nella verifica dei limiti di reddito dell'aspirante alla pensione sociale divenuto invalido, deve ricercare un contenuto della norma che risulti esente dai vizi che ne hanno determinato la pronuncia di incostituzionalità, individuando un limite reddituale congruo rispetto alla specificità del caso concreto.
È quindi infondata la tesi dell'INPS che vorrebbe perpetuare l'operatività di un limite di reddito, la cui contrarietà alla Costituzione, ove inteso in via assoluta e generalizzata, è ormai definitivamente sancita (Cass. 24 maggio 1994 n. 5046; 17 febbraio 2000 n. 1760; 4 aprile 2001 n. 5010; 25 luglio 2001 n. 10163; 9 novembre 2001 n. 13918). L'assetto normativo risultante dalla legge n. 335 del 1995, che ha lasciato inalterato il sistema delle condizioni reddituali riferibili ai trattamenti di invalidità e della pensione sociale, non inficia il principio "somministrato" dalla dichiarazione di incostituzionalità.
Sebbene la sentenza impugnata nulla precisi al riguardo, si deve ritenere, in ragione del richiamo fatto dal Tribunale alla sentenza costituzionale n. 88 del 1992 (che ha rilevanza per gli invalidi assoluti), che l'assistito fosse totalmente inabile. Se così è, non pertinente è il richiamo alla sentenza costituzionale n. 196 del 1995, perché questa riguarda il diverso caso in cui l'aspirante alla pensione sociale non sia totalmente ma solo parzialmente invalido (v. Cass. 9 novembre 2001 n. 13918, cit., in motivazione). Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. Stimasi di giustizia compensare interamente le spese di questo giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale, con il quale si chiede la condanna dell'INPS al pagamento delle spese del giudizio di appello, è inammissibile e va rigettato, perché manca qualsiasi indicazione delle ragioni che fanno ritenere, al ricorrente, censurabile la decisione del Tribunale di compensarle. Nulla per le spese, stante il disposto dell'art. 152, disp. att., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese per l'INPS. Nulla per il TA.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2002