Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3137
CASS
Sentenza 5 marzo 2002

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La sentenza della Corte Cost. n. 88 del 1992 (che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 26 legge n.153 del 1969 nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi) ha efficacia immediatamente precettiva, nel senso che il giudice, nella verifica del requisito reddituale dell'aspirante alla pensione sociale ultrasessantacinquenne che sia divenuto totalmente invalido, non può negare "automaticamente" il diritto ove il relativo reddito cumulato con quello del coniuge sia superiore ai limiti fissati dalla legge, ma deve ricercare ed individuare il limite reddituale congruo rispetto alla specificità del caso concreto. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza impugnata che aveva ritenuto congruo un limite di reddito pari al limite massimo maggiorato di un terzo, ha altresì sottolineato l'improprietà, nel caso di specie, del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 1995 riguardante la diversa ipotesi dell'aspirante alla pensione sociale non totalmente, ma solo parzialmente invalido).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3137
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3137
    Data del deposito : 5 marzo 2002

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