Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2003, n. 2465
CASS
Sentenza 10 dicembre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di apparecchi e congegni automatici per il giuoco lecito, quali previsti dai commi sesto e settimo dell'art. 110 del T.U. delle leggi di P.S. emanato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nel testo sostituito dall'art. 22, comma terzo, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, entrato in vigore il 1 gennaio 2003, deve escludersi che possano considerarsi leciti, fino alla scadenza del termine per la denuncia fiscale prevista dall'art. 14 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640, quale sostituito dal comma quarto dello stesso art. 22 della citata legge n. 289/2002, l'installazione o il consenso all'uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli ed associazioni di qualunque specie, dei summenzionati apparecchi i quali, installati prima del 1 gennaio 2003, non siano stati, entro tale data, resi conformi alle caratteristiche e prescrizioni di cui ai citati commi sesto e settimo del novellato art. 110 TULPS. L'art.14 bis del d.P.R. n. 640/1972, infatti, si limita a prevedere un obbligo di natura esclusivamente fiscale avente ad oggetto gli apparecchi in questione, richiamandosi espressamente, per la loro definizione, al novellato comma settimo dell'art. 110 del TULPS e così lasciando chiaramente intendere che essi, ancorché installati prima del 1 gennaio 2003, dovevano comunque essere stati resi, entro tale data, conformi alla nuova normativa, nulla rilevando in contrario che siffatta conformità dovesse poi essere "dimostrata" (come pure previsto dalla disposizione in parola) all'atto della presentazione della denuncia fiscale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2003, n. 2465
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2465
    Data del deposito : 10 dicembre 2003

    Testo completo