Sentenza 10 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di apparecchi e congegni automatici per il giuoco lecito, quali previsti dai commi sesto e settimo dell'art. 110 del T.U. delle leggi di P.S. emanato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nel testo sostituito dall'art. 22, comma terzo, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, entrato in vigore il 1 gennaio 2003, deve escludersi che possano considerarsi leciti, fino alla scadenza del termine per la denuncia fiscale prevista dall'art. 14 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640, quale sostituito dal comma quarto dello stesso art. 22 della citata legge n. 289/2002, l'installazione o il consenso all'uso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli ed associazioni di qualunque specie, dei summenzionati apparecchi i quali, installati prima del 1 gennaio 2003, non siano stati, entro tale data, resi conformi alle caratteristiche e prescrizioni di cui ai citati commi sesto e settimo del novellato art. 110 TULPS. L'art.14 bis del d.P.R. n. 640/1972, infatti, si limita a prevedere un obbligo di natura esclusivamente fiscale avente ad oggetto gli apparecchi in questione, richiamandosi espressamente, per la loro definizione, al novellato comma settimo dell'art. 110 del TULPS e così lasciando chiaramente intendere che essi, ancorché installati prima del 1 gennaio 2003, dovevano comunque essere stati resi, entro tale data, conformi alla nuova normativa, nulla rilevando in contrario che siffatta conformità dovesse poi essere "dimostrata" (come pure previsto dalla disposizione in parola) all'atto della presentazione della denuncia fiscale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2003, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/12/2003
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 5888
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 024083/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI DO N. IL 01/08/1943;
avverso ORDINANZA del 28/02/2003 TRIB. LIBERTÀ di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere DUBOLINO PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ESPOSITO V., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Trento, decidendo su richiesta di riesame avanzata nell'interesse di SS DO, confermò il sequestro preventivo di un apparecchio definito per "videopoker" ritenendo configurabile l'ipotizzata violazione dell'art. 110 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 in quanto detto apparecchio, contrariamente a quanto previsto dal comma 7, lett. b), del citato art. 110, quale da ultimo riformulato dall'art. 22, comma 3, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, poteva esser fatto funzionare con l'inserimento non di monete metalliche, di valore non superiore a 50 centesimi, ma di banconote da 5 euro ovvero di appositi gettoni, forniti dall'esercente del locale in cui l'apparecchio era installato, per il medesimo controvalore;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, con atto a propria firma, il SS, denunciando:
1) "omessa o insufficiente motivazione del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del tribunale di Trento in data 17.02.03", in quanto contenente soltanto un generico riferimento ai "reati di cui all'art. 110, commi 6, 7 e 9", senza alcun altra più precisa indicazione circa l'illecito concretamente ipotizzarle, tra i vari previsti dalle suddette disposizioni normative;
2) "inesatta o erronea applicazione degli artt. 110 T.U.L.P.S., commi 6, 7 e 9 in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. per aver ritenuto il tribunale della libertà di Trento il caso di specie sussumibile nella fattispecie contravvenzionale richiamata", sull'assunto, in sintesi, che la semplice qualificazione dell'apparecchio in questione come "videopoker", in assenza di una indicazione delle sue concrete modalità di funzionamento, non sarebbe stata sufficiente a farlo ritenere come apparecchio per il gioco d'azzardo, caratterizzato, come tale, dall'aleatorietà e dal fine di lucro;
3) "inesatta o erronea applicazione dell'art. 14 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n, 640, così come sostituito dall'art. 22 della legge 289/2002", non essendosi tenuto conto che, all'atto del sequestro,
avvenuto il 4 febbraio 2003, non era ancora scaduto il termine, fissato al 15 febbraio 2003 e poi prorogato al 21 marzo 2003, entro il quale, come disposto dal citato art. 14 bis, "gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito come definito ai sensi dell'art. 110, comma 7, del predetto testo unico installati prima del 1^ gennaio 2003" dovevano "essere denunciati al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - che rilascia apposito nulla osta per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione... della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato art. 110"; normativa, questa, in base alla quale doveva ritenersi - si sostiene - che fino alla data del 21 marzo 2003 la possibilità di attivare gli apparecchi con banconote o gettoni non sarebbe stata da considerare illecita, essendo ancora possibile un adeguamento degli stessi apparecchi alle disposizioni della nuova normativa, entrata in vigore il 1^ gennaio 2003;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il denunciato difetto di motivazione del decreto di sequestro (o meglio, di convalida del sequestro) emesso dal giudice per le indagini preliminari il 17 febbraio 2003 è poi oggetto della richiesta di riesame, è da ritenere insussistente, atteso il collegamento di detto provvedimento con il verbale di sequestro redatto dalla Guardia di finanza il 4 febbraio 2003 nel quale, come affermato nello stesso atto di ricorso, si dava atto che l'apparecchio sequestrato "consentiva... l'inserimento di banconote cartacee del valore di E. 5,00"; il che rendeva chiaramente percepibile quale fosse, tra i vari illeciti previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., quello nella specie ipotizzato;
- che, in ogni caso, la motivazione asseritamente mancante o insufficiente sarebbe stata validamente integrata da quella dell'ordinanza emessa dal tribunale del riesame, in cui l'illecito ipotizzato è chiaramente descritto, non potendosi, in materia di misure cautelari reali, neppure far questione in ordine al regime della nullità previsto dall'art. 292 c.p.p., relativo alle sole misure cautelari personali, e trovando applicazione, per converso, per il richiamo contenuto nell'art. 324, comma 7, c.p.p., il disposto di cui all'art. 309, comma 9, stesso codice, in base al quale, per quanto qui interessa, il provvedimento oggetto di riesame può anche essere "confermato per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso";
- che del tutto fuori bersaglio appaiono le censure espresse nel secondo motivo di ricorso, dal momento che, pur risultando genericamente definito l'apparecchio in questione, nell'ordinanza impugnata, come "videopoker", il sequestro risulta poi dichiaratamente confermato non per questa sua ipotetica caratteristica, ma solo ed esclusivamente per il fatto, non contestato, che l'apparecchio poteva esser fatto funzionare, in contrasto con quanto previsto dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., mediante inserimento di banconote o gettoni da 5 euro;
il che dava luogo di per sè ad illecito penale ai sensi del successivo comma 9 del medesimo art. 110;
- che infondato appare infine anche il terzo motivo di ricorso giacché, dal testuale tenore dell'art. 14 bis del D.P.R. n. 640/1972, quale riportato nello stesso atto di ricorso, non si evince affatto che, fino alla scadenza del termine ivi indicato e poi prorogato, il novellato art. 110 T.U.L.P.S., pur entrato in vigore (come è pacifico) il 1^ gennaio 2003, potesse essere, in buona sostanza, almeno per la parte che qui interessa, violato, limitandosi, in realtà, il detto art. 14 bis, a prevedere, fissando solo a tal fine il relativo termine, un obbligo di natura meramente fiscale consistente nella denuncia all'amministrazione finanziaria degli apparecchi "per il gioco lecito come definito ai sensi dell'art. 110, comma 7", del T.U.L.P.S., i quali, quindi, proprio sulla base di tale espresso richiamo, ancorché "installati prima del 1^ gennaio 2003", dovevano essere stati resi comunque conformi (se voleva proseguirsene l'uso), alla nuova normativa a partire dalla sua entrata in vigore, nulla rilevando che tale conformità dovesse poi essere "dimostrata", come pure previsto dalla disposizione in questione, ai soli fini fiscali, all'atto della presentazione della suddetta denuncia;
- che, conclusivamente, il ricorso non può, quindi, che essere rigettato, in quanto privo di giuridico fondamento, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004