CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3142/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Raccuja - Piazza 2 Giugno 98067 Raccuja ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005189000 TARES 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005189000 BOLLO 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005189000 BOLLO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170014008021000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180000250670000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200011736136000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200011736136000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23/04/2025 e depositato il 30/04/2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 29580202500005189000, notificato in data
25/02/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - NE (di seguito, AdER) intimava il pagamento della somma di € 4.314,56, minacciando in difetto l'iscrizione del fermo sull'autovettura targata Targa_1 L'impugnazione è limitata alle pretese relative a TARES per l'anno 2013 e Tassa Automobilistica per gli anni
2013 e 2014.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha eccepito, in via preliminare e assorbente, la nullità dell'atto impugnato per omessa o irrituale notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avviso di accertamento), con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio di corretta formazione della pretesa tributaria. Nel merito, ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati, la nullità delle cartelle per difetto di motivazione e per mancata allegazione degli atti prodromici, nonché l'infondatezza della pretesa
TARES 2013 per intervenuta cessazione dell'attività commerciale in data 17/07/2013, come da comunicazione protocollata dal Comune di Raccuja in data 25/07/2013.
Si è costituita in giudizio l'AdER con controdeduzioni, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per le censure attinenti al merito della pretesa e l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento. Nel merito, ha sostenuto la regolarità delle notifiche e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, producendo documentazione relativa alle notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi.
Si è altresì costituito il Comune di Raccuja con atto di costituzione, asserendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento TARES 2013, avvenuta in data 29/12/2017, e la sua definitività per mancata impugnazione, nonché il rispetto dei termini di decadenza.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina non ha svolto attività difensiva.
Con memoria illustrativa, la parte ricorrente ha insistito nelle proprie difese, contestando analiticamente la documentazione prodotta dalle controparti e la validità delle notifiche effettuate, richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito, tra cui la sentenza di questa Corte n. 5866/2024.
All'udienza del 15 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'AdER. Se è vero che l'agente della riscossione non è legittimato a discutere il merito della pretesa tributaria, la cui titolarità spetta all'ente impositore, è altrettanto pacifico che esso sia l'unico legittimato passivo per le doglianze relative a vizi propri della cartella di pagamento, degli atti successivi e della procedura di notificazione. Nel caso di specie, il ricorrente ha sollevato censure che investono direttamente l'operato dell'AdER, quali l'omessa o invalida notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione, radicando correttamente il contraddittorio.
Nel merito, l'analisi delle singole pretese creditorie oggetto del preavviso di fermo evidenzia la fondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente.
1. Sulla pretesa per Tassa Automobilistica (Bollo) anni 2013 e 2014.
Il credito relativo alla tassa automobilistica è soggetto al termine di prescrizione breve di tre anni, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 95/1982, conv. in L. n. 53/1983. Tale termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il versamento era dovuto.
Per la Tassa Auto 2013, il termine triennale di prescrizione è iniziato a decorrere il 1° gennaio 2014 ed è spirato il 31 dicembre 2016. L'AdER sostiene di aver notificato la relativa cartella di pagamento (n.
29520170014008021000) in data 07/11/2017. Tale notifica, quand'anche fosse regolare, è palesemente tardiva, essendo intervenuta quando il diritto di credito era già irrimediabilmente estinto per prescrizione.
Gli atti successivi, quali le intimazioni di pagamento del 2019 e del 2022, non possono avere alcun effetto interruttivo su un termine già compiuto. La pretesa per la Tassa Auto 2013 deve, pertanto, essere annullata. Per la Tassa Auto 2014, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere il 1° gennaio 2015 ed è spirato il 31 dicembre 2017. L'AdER ha notificato la relativa cartella (n. 29520180000250670000) in data 23/02/2018.
Anche in questo caso, la notifica è intervenuta a prescrizione già maturata. La pretesa è dunque estinta e va annullata.
Le conclusioni raggiunte rendono superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni relative ai vizi di notifica delle suddette cartelle e degli atti successivi, sebbene anche queste appaiano fondate, in particolare con riferimento alla notifica dell'intimazione del 06/03/2019, effettuata dall'operatore postale privato Società_1 in un'epoca in cui era ancora privo della necessaria licenza speciale, vizio che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, determina la nullità della notifica (cfr. Cass. S.U. n. 299/2020, citata dal ricorrente e prodotta in atti come "CASS.299 del10.01. 2020).
2. Sulla pretesa per TARES anno 2013.
La pretesa relativa alla TARES 2013 è illegittima sotto plurimi profili.
In primo luogo, è fondata l'eccezione di infondatezza nel merito. Il ricorrente ha documentato di aver comunicato al Comune di Raccuja la cessazione della propria attività commerciale a far data dal 17/07/2013.
L'avviso di accertamento impugnato, invece, pretende il pagamento del tributo per l'intera annualità 2013.
La pretesa è quindi illegittima per la parte relativa al periodo successivo alla cessazione dell'attività, in violazione del principio di debenza del tributo in proporzione al periodo di possesso o detenzione dei locali.
In secondo luogo, e in via assorbente, risultano fondate le eccezioni relative ai vizi di notifica degli atti presupposti.
Il ricorrente ha eccepito la nullità della notifica dell'avviso di accertamento TARES 2013 da parte del Comune di Raccuja, in quanto avvenuta a mani di persona diversa dal destinatario senza il successivo invio della prescritta raccomandata informativa (c.d. CAD). Il Comune resistente, pur affermando la regolarità della notifica, non ha fornito in giudizio la prova del perfezionamento di tale adempimento essenziale. Come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (sent. n. 10012/2021), e da questa stessa Corte in casi analoghi (sent. n. 5866/2024), l'omissione dell'invio della raccomandata informativa in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario determina la nullità della notificazione. Tale nullità non è stata sanata, con la conseguenza che l'avviso di accertamento non è mai divenuto definitivo e non ha prodotto effetti giuridici, né ha interrotto la prescrizione.
Il credito TARES 2013 è soggetto a prescrizione quinquennale. Poiché la notifica dell'atto di accertamento
è nulla, nessun atto interruttivo valido è intervenuto prima della notifica della successiva cartella di pagamento n. 29520200011736136000, avvenuta, secondo AdER, in data 14/02/2022. A tale data, il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 2014, era ampiamente spirato, anche tenendo conto del periodo di sospensione per l'emergenza Covid-19 (pari a 85 giorni, come da nota IFEL prodotta in atti.
Anche la notifica della predetta cartella, peraltro, è stata ritualmente contestata dal ricorrente per vizi nella procedura ex art. 140 c.p.c. e per mancata prova dell'invio e ricezione della raccomandata informativa, eccezioni sulle quali l'AdER non ha fornito prova contraria sufficiente. In conclusione, l'onere della prova della regolare notifica degli atti presupposti e della tempestività della pretesa creditoria, che grava sull'Amministrazione ai sensi dell'art. 2697 c.c. e del più recente art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/92, non
è stato assolto. Le pretese creditorie per Tassa Automobilistica 2013 e 2014 sono risultate prescritte, mentre quella per TARES 2013 è illegittima sia nel merito sia per intervenuta prescrizione, stante la nullità della notifica dell'atto presupposto.
L'illegittimità delle pretese sottostanti travolge, per vizio di derivazione, il preavviso di fermo amministrativo impugnato, che deve essere annullato per le parti di cui si controverte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo n. 29580202500005189000 limitatamente alle pretese relative alla Tassa Automobilistica per gli anni 2013 e 2014 e alla TARES per l'anno 2013.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - NE e il Comune di Raccuja, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore Dott. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Messina,lì 15.12.2025
Il Giudice
NI VA
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3142/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Raccuja - Piazza 2 Giugno 98067 Raccuja ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005189000 TARES 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005189000 BOLLO 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005189000 BOLLO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170014008021000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180000250670000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200011736136000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200011736136000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23/04/2025 e depositato il 30/04/2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 29580202500005189000, notificato in data
25/02/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - NE (di seguito, AdER) intimava il pagamento della somma di € 4.314,56, minacciando in difetto l'iscrizione del fermo sull'autovettura targata Targa_1 L'impugnazione è limitata alle pretese relative a TARES per l'anno 2013 e Tassa Automobilistica per gli anni
2013 e 2014.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha eccepito, in via preliminare e assorbente, la nullità dell'atto impugnato per omessa o irrituale notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avviso di accertamento), con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio di corretta formazione della pretesa tributaria. Nel merito, ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati, la nullità delle cartelle per difetto di motivazione e per mancata allegazione degli atti prodromici, nonché l'infondatezza della pretesa
TARES 2013 per intervenuta cessazione dell'attività commerciale in data 17/07/2013, come da comunicazione protocollata dal Comune di Raccuja in data 25/07/2013.
Si è costituita in giudizio l'AdER con controdeduzioni, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per le censure attinenti al merito della pretesa e l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento. Nel merito, ha sostenuto la regolarità delle notifiche e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, producendo documentazione relativa alle notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi.
Si è altresì costituito il Comune di Raccuja con atto di costituzione, asserendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento TARES 2013, avvenuta in data 29/12/2017, e la sua definitività per mancata impugnazione, nonché il rispetto dei termini di decadenza.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina non ha svolto attività difensiva.
Con memoria illustrativa, la parte ricorrente ha insistito nelle proprie difese, contestando analiticamente la documentazione prodotta dalle controparti e la validità delle notifiche effettuate, richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito, tra cui la sentenza di questa Corte n. 5866/2024.
All'udienza del 15 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'AdER. Se è vero che l'agente della riscossione non è legittimato a discutere il merito della pretesa tributaria, la cui titolarità spetta all'ente impositore, è altrettanto pacifico che esso sia l'unico legittimato passivo per le doglianze relative a vizi propri della cartella di pagamento, degli atti successivi e della procedura di notificazione. Nel caso di specie, il ricorrente ha sollevato censure che investono direttamente l'operato dell'AdER, quali l'omessa o invalida notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione, radicando correttamente il contraddittorio.
Nel merito, l'analisi delle singole pretese creditorie oggetto del preavviso di fermo evidenzia la fondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente.
1. Sulla pretesa per Tassa Automobilistica (Bollo) anni 2013 e 2014.
Il credito relativo alla tassa automobilistica è soggetto al termine di prescrizione breve di tre anni, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 95/1982, conv. in L. n. 53/1983. Tale termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il versamento era dovuto.
Per la Tassa Auto 2013, il termine triennale di prescrizione è iniziato a decorrere il 1° gennaio 2014 ed è spirato il 31 dicembre 2016. L'AdER sostiene di aver notificato la relativa cartella di pagamento (n.
29520170014008021000) in data 07/11/2017. Tale notifica, quand'anche fosse regolare, è palesemente tardiva, essendo intervenuta quando il diritto di credito era già irrimediabilmente estinto per prescrizione.
Gli atti successivi, quali le intimazioni di pagamento del 2019 e del 2022, non possono avere alcun effetto interruttivo su un termine già compiuto. La pretesa per la Tassa Auto 2013 deve, pertanto, essere annullata. Per la Tassa Auto 2014, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere il 1° gennaio 2015 ed è spirato il 31 dicembre 2017. L'AdER ha notificato la relativa cartella (n. 29520180000250670000) in data 23/02/2018.
Anche in questo caso, la notifica è intervenuta a prescrizione già maturata. La pretesa è dunque estinta e va annullata.
Le conclusioni raggiunte rendono superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni relative ai vizi di notifica delle suddette cartelle e degli atti successivi, sebbene anche queste appaiano fondate, in particolare con riferimento alla notifica dell'intimazione del 06/03/2019, effettuata dall'operatore postale privato Società_1 in un'epoca in cui era ancora privo della necessaria licenza speciale, vizio che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, determina la nullità della notifica (cfr. Cass. S.U. n. 299/2020, citata dal ricorrente e prodotta in atti come "CASS.299 del10.01. 2020).
2. Sulla pretesa per TARES anno 2013.
La pretesa relativa alla TARES 2013 è illegittima sotto plurimi profili.
In primo luogo, è fondata l'eccezione di infondatezza nel merito. Il ricorrente ha documentato di aver comunicato al Comune di Raccuja la cessazione della propria attività commerciale a far data dal 17/07/2013.
L'avviso di accertamento impugnato, invece, pretende il pagamento del tributo per l'intera annualità 2013.
La pretesa è quindi illegittima per la parte relativa al periodo successivo alla cessazione dell'attività, in violazione del principio di debenza del tributo in proporzione al periodo di possesso o detenzione dei locali.
In secondo luogo, e in via assorbente, risultano fondate le eccezioni relative ai vizi di notifica degli atti presupposti.
Il ricorrente ha eccepito la nullità della notifica dell'avviso di accertamento TARES 2013 da parte del Comune di Raccuja, in quanto avvenuta a mani di persona diversa dal destinatario senza il successivo invio della prescritta raccomandata informativa (c.d. CAD). Il Comune resistente, pur affermando la regolarità della notifica, non ha fornito in giudizio la prova del perfezionamento di tale adempimento essenziale. Come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (sent. n. 10012/2021), e da questa stessa Corte in casi analoghi (sent. n. 5866/2024), l'omissione dell'invio della raccomandata informativa in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario determina la nullità della notificazione. Tale nullità non è stata sanata, con la conseguenza che l'avviso di accertamento non è mai divenuto definitivo e non ha prodotto effetti giuridici, né ha interrotto la prescrizione.
Il credito TARES 2013 è soggetto a prescrizione quinquennale. Poiché la notifica dell'atto di accertamento
è nulla, nessun atto interruttivo valido è intervenuto prima della notifica della successiva cartella di pagamento n. 29520200011736136000, avvenuta, secondo AdER, in data 14/02/2022. A tale data, il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 2014, era ampiamente spirato, anche tenendo conto del periodo di sospensione per l'emergenza Covid-19 (pari a 85 giorni, come da nota IFEL prodotta in atti.
Anche la notifica della predetta cartella, peraltro, è stata ritualmente contestata dal ricorrente per vizi nella procedura ex art. 140 c.p.c. e per mancata prova dell'invio e ricezione della raccomandata informativa, eccezioni sulle quali l'AdER non ha fornito prova contraria sufficiente. In conclusione, l'onere della prova della regolare notifica degli atti presupposti e della tempestività della pretesa creditoria, che grava sull'Amministrazione ai sensi dell'art. 2697 c.c. e del più recente art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/92, non
è stato assolto. Le pretese creditorie per Tassa Automobilistica 2013 e 2014 sono risultate prescritte, mentre quella per TARES 2013 è illegittima sia nel merito sia per intervenuta prescrizione, stante la nullità della notifica dell'atto presupposto.
L'illegittimità delle pretese sottostanti travolge, per vizio di derivazione, il preavviso di fermo amministrativo impugnato, che deve essere annullato per le parti di cui si controverte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo n. 29580202500005189000 limitatamente alle pretese relative alla Tassa Automobilistica per gli anni 2013 e 2014 e alla TARES per l'anno 2013.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - NE e il Comune di Raccuja, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore Dott. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Messina,lì 15.12.2025
Il Giudice
NI VA