Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 330
CASS
Sentenza 11 gennaio 2001

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Quando il potere dispositivo della cosa appartiene a più soggetti nella forma della comunione, tutti possono, rinunziando al godimento diretto, concederla in affitto a terzi ed anche a taluno soltanto dei contitolari che, in caso di affitto d'azienda, viene ad assumere l'esclusivo potere di gestione. Allo stesso modo, il condomino può concedere in affitto la propria quota.

L'art. 1, n. 9 "septies" del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, conv. in legge 5 aprile 1985, n. 118 pone una presunzione di riconducibilità al tipo della locazione alberghiera dell'affitto di azienda alberghiera per il solo caso in cui il titolare dell'azienda la abbia affittata per la prima volta, cosicché l'attività alberghiera venga ad essere svolta inizialmente da parte del concessionario del godimento. Diversamente, una volta cessato l'originario rapporto, con conseguente riacquisto della disponibilità dell'azienda nel suo complesso da parte dell'avente diritto, la conclusione di un altro contratto, avente il medesimo contenuto e lo stesso oggetto di quello precedentemente risolto, non integra altra locazione d'immobile a destinazione alberghiera, ma consiste in un affitto di azienda in tutte quelle ipotesi in cui, pur nell'eventuale mutata consistenza dell'originario complesso aziendale, il valore aggiunto dell'avviamento continui ad essere la conseguenza dell'attività d'impresa del primo conduttore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 330
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 330
    Data del deposito : 11 gennaio 2001

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