Art. 4.
I lavori da eseguirsi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 13 , 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
I lavori da eseguirsi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 13 , 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .