Sentenza 5 dicembre 2005
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 217 L. fall., che punisce l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in sé - come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, ne esaurisce l'intero disvalore oggettivo e soggettivo - anche la previsione di cui agli artt. 220 e 16 n. 3 della medesima legge, e ciò in quanto una volta accertata la mancata tenuta delle scritture risulta inesigibile l'obbligo, da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare.
Commentario • 1
- 1. Incendio e bancarotta fraudolenta: dolo generico, pericolo per i creditori e limiti dell’“azienda sana” non provata (Cass. Pen. n. 14846/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale (anche nella forma della distruzione di beni aziendali), l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico inteso come coscienza e volontà di porre in essere una condotta idonea a creare un pericolo di danno per i creditori, non bastando la mera volontà del fatto distruttivo in sé; non è invece richiesto che l'agente abbia cagionato il fallimento né che l'insolvenza sia già attuale al momento della condotta. È manifestamente infondato il ricorso che assume apoditticamente la “buona salute” economica dell'impresa e l'inesistenza di creditori al momento dell'incendio, senza indicare specificamente gli atti processuali a sostegno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2005, n. 5504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5504 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/12/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2377
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 011306/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA AN LI, N. IL 24/08/1961;
avverso SENTENZA del 08/02/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per annullamento con rinvio della sentenza;
udito il difensore avv. SIBILIO Angelo, del Foro di Latina, che ha chiesto la nullità della notifica dell'avviso della data di udienza e si è associato alle conclusioni del P.G..
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 8.2.2005, la Corte di Appello di Napoli, investita dal gravame dell'imputata, ha confermato la sentenza 23.1.2004 del Tribunale di Napoli, sezione di Marano, che, per la parte che qui interessa, ha condannato NO NA EL alla pena (sospesa) di mesi 4 di reclusione per il reato di cui alla L.Fall., art. 220 e art. 16, n. 3 (inottemperanza all'obbligo di deposito dei bilanci nel termine delle 24 h.).
Con atto personalmente sottoscritto, l'imputata ricorre per Cassazione deducendo: 1) violazione di legge ovvero vizio di motivazione quanto al giudizio di colpevolezza, sul rilievo che la mancata tenuta delle scritture, in realtà affidate al commercialista, non avrebbe potuto consentire la consegna al curatore;
2) violazione di legge per erronea disapplicazione dell'art. 157 c.p.; 3) mancanza di motivazione in punto di denegato beneficio della non menzione della condanna. Premessa la ritualità dell'avviso dell'udienza alla ricorrente, effettuata nel luogo di suo domicilio (per mero errore materiale l'ausiliario ha scritto "Pagano" anziché "NO"), risulta meritevole di accoglimento il primo motivo di gravame, assorbente di ogni altro.
Ed invero, deve rilevarsi che la tesi difensiva che le scritture contabili di legge sarebbero state tenute dall'imputata a mezzo del commercialista non è stata creduta dalla Corte territoriale, con rinvio alle ragioni già esposte dal primo Giudice (pur dichiarato estinto per prescrizione il reato L.Fall. ex art. 217); la stessa Corte ha poi considerato come in ogni caso, quand'anche affidate al commercialista, l'imprenditore non sarebbe stato esentato dall'assolvere ad obblighi che sono suoi propri e "personali" (non delegabili) e, infine, ha disatteso la tesi dell'assorbimento del reato di omessa consegna del bilancio in quello di omessa tenuta perché l'imprenditore, in tali casi, "subisce le conseguenze" di tale più grave omissione. Orbene, tale la motivazione - dalla quale si evince che l'imputata non ha in effetti tenuto le scritture - per quanto la ricorrente torni "ancora ed anche" a sostenere che le stesse non le sarebbero state mai restituite dal commercialista, è però fondata la censura, logicamente da ritenersi "principale" all'interno del motivo, che la ritenuta omissione di tenuta dei libri e delle scritture contabili ha reso inesigibile l'obbligo di consegna al curatore;
in tal senso, il Giudice di legittimità ha infatti fissato il principio che la previsione di cui alla L.Fall. art. 217, che punisce l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in sè - come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, ne esaurisce l'intero disvalore oggettivo e soggettivo - anche la previsione di cui alla L.Fall., art. 220 e art. 16 n. 3, e ciò in quanto una volta accertata la mancata tenuta delle scritture risulta inesigibile l'obbligo, da quest'ultime sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare (Cass. Sez. 5^, 4.2.1998 n. 3313, Mercadante). L'impugnata sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato omissivo di cui alla L.Fall. artt. 16 e 220, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui alla L.Fall. artt. 16 e 220, perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 5 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2006