Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2005, n. 5504
CASS
Sentenza 5 dicembre 2005

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La previsione di cui all'art. 217 L. fall., che punisce l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in sé - come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, ne esaurisce l'intero disvalore oggettivo e soggettivo - anche la previsione di cui agli artt. 220 e 16 n. 3 della medesima legge, e ciò in quanto una volta accertata la mancata tenuta delle scritture risulta inesigibile l'obbligo, da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare.

Commentario1

  • 1Incendio e bancarotta fraudolenta: dolo generico, pericolo per i creditori e limiti dell’“azienda sana” non provata (Cass. Pen. n. 14846/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale (anche nella forma della distruzione di beni aziendali), l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico inteso come coscienza e volontà di porre in essere una condotta idonea a creare un pericolo di danno per i creditori, non bastando la mera volontà del fatto distruttivo in sé; non è invece richiesto che l'agente abbia cagionato il fallimento né che l'insolvenza sia già attuale al momento della condotta. È manifestamente infondato il ricorso che assume apoditticamente la “buona salute” economica dell'impresa e l'inesistenza di creditori al momento dell'incendio, senza indicare specificamente gli atti processuali a sostegno …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2005, n. 5504
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5504
Data del deposito : 5 dicembre 2005

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