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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 16744/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16744 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Rosanna Buonanno, presso cui elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via dei Mille, n. 16;
RICORRENTE
E
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati
[...]
e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano, in Napoli, alla Via Armando Diaz, n. 11;
RESISTENTI
ALTRESI' in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_2
giusta procura in atti, dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'Avv. Marco Gagliotti, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio
n. 1, Palazzo San Giacomo;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/11/2025, le parti comparse hanno concluso, riportandosi ai propri atti difensivi e chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000, deduceva: di essere madre Parte_1
intenzionale del minore , nato a [...] il [...] da Persona_1
, concepito all'estero mediante fecondazione eterologa;
che la nascita Persona_2
di è stata dapprima dichiarata dalla madre biologica all'Ufficiale Persona_1
di Stato Civile del Comune di successivamente, la ricorrente, in data CP_3
19/07/2018, insieme alla madre biologica e con il suo consenso, ha dichiarato di riconoscere come proprio figlio , dinanzi all'Ufficiale di Stato Persona_1
Civile del Comune di Napoli, che ha registrato tale riconoscimento con l'atto di nascita n. 121, parte II, serie B, anno 2018; che detto riconoscimento è stato trascritto nell'atto di nascita formato dall'Ufficiale di Stato Civile di che, con decreto CP_3
del 14/09/2022, la Corte d'Appello di Napoli, ravvisata la violazione della L. n.
40/2004, ha ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli l'annullamento dell'atto di nascita n. 121, parte II, serie B, anno 2018.
Conseguentemente, la ricorrente, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 68/2025, chiedeva: di ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli
e/o del Comune di i procedere alla rettifica dell'atto di nascita n. 121, parte CP_3
II, serie B, anno 2018 del Comune di Napoli e dell'atto di nascita n. 129, parte I, serie
A, anno 2017 del Comune di e dell'atto di nascita n. 276, parte I, serie A, CP_3
anno 2018 del mediante la cancellazione dell'annullamento del Controparte_3 17/03/2023 dell'annotazione del riconoscimento effettuato dalla ricorrente in data
19/07/2018 e in data 31/07/2018; con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto dell'11/09/2025
(successivamente integrato con decreto del 25/09/2025), si costituivano: con memoria del 03/11/2025, il , il ed il Controparte_1 Controparte_3
i quali si rimettevano al Collegio quanto al merito delle domande Controparte_2
della ricorrente, con richiesta di compensare le spese di lite;
con memoria difensiva del 03/11/2025, il in persona del p.t., il quale, attesa la Controparte_2 CP_4
natura non contenziosa del procedimento e valutate le osservazioni illustrate, chiedeva adottare i provvedimenti di giustizia, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza di comparizione dell'11/03/2025, precisate le richieste delle parti comparse, il Giudice si riservava.
• Sulla domanda avanzata da parte ricorrente ex art. 95 D.P.R. n.
396/2000.
La domanda è fondata e, quindi, merita accoglimento.
In punto di diritto, la filiazione omogenitoriale femminile - e, più precisamente, la condizione giuridica dei figli nati da due madri - costituisce una fattispecie che, allo stato attuale, non trova un'espressa regolamentazione nel sistema normativo italiano, non prevedendo né una disciplina sistematica della genitorialità nelle coppie dello stesso sesso, né strumenti certi per il riconoscimento del legame tra il minore e la madre c.d. intenzionale.
Infatti, il quadro normativo vigente resta fondato sull'assunto che i genitori legali del minore siano una madre biologica e un padre, o comunque due soggetti di sesso diverso: in questo sistema, la maternità è riconosciuta esclusivamente alla donna che partorisce, mentre l'attribuzione della paternità è regolata secondo criteri presuntivi
(in caso di matrimonio) o attraverso il riconoscimento volontario o giudiziale.
La normativa sulle pratiche di procreazione medicalmente assistita (l. n. 40/2004) conferma tale impianto, subordinando l'accesso alle tecniche di fecondazione alla presenza di una coppia eterosessuale (coniugata o convivente) e vietando espressamente il ricorso alla PMA da parte di single o coppie omosessuali: in questo quadro, non trova spazio la figura della madre intenzionale, ossia della donna che, all'interno di una coppia femminile, abbia condiviso e assunto la decisione procreativa pur non essendo la partoriente.
Trattasi di una evidente lacuna normativa che, nel corso degli anni, è stata in parte affrontata dalla giurisprudenza (nazionale e sovranazionale), la quale è intervenuta a più riprese per colmare le disparità di trattamento e, soprattutto, per tutelare il superiore interesse del minore.
In una prima fase, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, secondo la normativa vigente, una sola persona può essere indicata come madre nell'atto di nascita, in quanto la filiazione presuppone un legame biologico e/o genetico con il nato: conseguentemente, sussiste un divieto di doppia maternità negli atti di nascita formati o da formare in Italia, indipendentemente dal luogo in cui la fecondazione abbia avuto luogo (cfr.: Cass., n. 7668/2020). E, a conferma di tale presa di posizione, la Cassazione ha ulteriormente precisato che il rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile di accogliere la dichiarazione di riconoscimento del figlio da parte della madre intenzionale è pienamente legittimo, non assumendo rilievo giuridico il consenso prestato alla PMA: l'impossibilità di riconoscere il figlio troverebbe fondamento nell'art. 4, co. 3, L. n. 40/2004, che esclude le coppie omosessuali dall'accesso alle tecniche riproduttive (cfr.: Cass., n. 8029/2020).
In questo quadro, un primo intervento di apertura si è avuto con la Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 20, L. n. 76/2016 e dell'art. 29, co. 2, D.P.R. n. 396/2000, ha riconosciuto la possibilità di una tutela più ampia del legame tra madre intenzionale e minore, demandando, però, ogni intervento normativo alla discrezionalità legislativa (cfr.: Corte cost., n. 230/2020).
Un secondo intervento di apertura è da individuare nell'orientamento giurisprudenziale che ha fatto ricorso all'adozione in casi particolari ex art. 44, co. 1, lett. d), L. n. 184/1983 come unico strumento per formalizzare la relazione genitoriale tra il genitore intenzionale e il minore. In questa direzione si collocano: la
Consulta, che ha censurato la mancata previsione di rapporti civili tra adottato e parenti dell'adottante (cfr.: Corte cost., n. 79/2022); la giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito la piena idoneità dell'adozione in casi particolari a realizzare l'interesse del minore (cfr.: Cass. SS.UU., n. 38162/2022), sottolineando, al contempo, che il bambino ha un diritto fondamentale al riconoscimento - anche giuridico - del legame affettivo instaurato con il partner del genitore biologico, qualora questi abbia condiviso il disegno genitoriale e si sia preso cura del minore sin dalla nascita.
Un ulteriore intervento di apertura lo si riscontra sempre nella giurisprudenza costituzionale, che ha avuto modo di sottolineare la condizione deteriore dei figli nati da PMA praticata da due donne, evidenziando la lesione del diritto all'identità personale e la violazione del principio di eguaglianza (cfr.: Corte cost., n. 32/2021).
Questo quadro giurisprudenziale è stato, poi, da ultimo, profondamente trasformato dal più recente intervento della Consulta, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 L. n. 40/2004, nella parte in cui esclude il riconoscimento dello status di figlio anche nei confronti della madre intenzionale per i nati in Italia da
PMA praticata all'estero (cfr.: Corte cost., n. 68/2025).
Tale sentenza, pur non modificando direttamente la normativa e non introducendo un nuovo istituto, interviene in via sostitutiva sul piano interpretativo e applicativo, segnando un passaggio sistemico e riconoscendo che, nell'ambito della PMA, la volontà genitoriale ha valore fondante lo status filiationis, anche in assenza di legame genetico, e che tale status deve essere riconosciuto al minore fin dalla nascita;
ciò in quanto, da un lato, non vi sono contro interessi costituzionali in grado di giustificare una disciplina discriminatoria e, dall'altro lato, l'adozione in casi particolari, rimessa alla scelta dell'adulto, non può sostituire un diritto del minore.
In altri termini, la recente presa di posizione della Consulta, segnando una svolta nella disciplina della filiazione omogenitoriale femminile, supera il modello adottivo e riconosce piena efficacia al consenso procreativo come fondamento dello status di figlio, in linea con i principi costituzionali e con il diritto internazionale ed europeo in materia di identità personale ed interesse superiore del minore: in omaggio al principio di unicità dello status filiationis, la Consulta sottolinea che ogni minore ha diritto a una protezione giuridica omogenea, indipendentemente dal sesso dei genitori o dalla tecnica procreativa utilizzata.
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, considerato che, in modo incontestato, il minore è stato concepito all'estero Persona_1
mediante fecondazione eterologa, che la nascita del minore è stata dichiarata dalla madre biologica e che la ricorrente, insieme alla madre biologica e Persona_2
con il suo consenso, ha dichiarato di riconoscere come proprio figlio il minore, il
Collegio accoglie la domanda ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000 e, per l'effetto, ordina la cancellazione dell'annullamento del 17/03/2023 dell'annotazione del riconoscimento effettuato dalla ricorrente in data 19/07/2018 e in data 31/07/2018.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, se è vero che un contrasto di interessi tra le parti idoneo a configurare il presupposto della soccombenza ex art. 91 c.p.c. può prospettarsi anche rispetto a procedimenti di volontaria giurisdizione ed a struttura camerale (cfr.: Cass., SS.UU., n. 29432/2024), ciò non avviene nel procedimento ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000.
Infatti, il procedimento de quo, seppur coinvolga status e diritti del ricorrente (o della persona nel cui interesse il ricorrente agisce), non incide su situazioni che coinvolgano gli interessi di parti diverse in posizioni contrapposte: in tal caso,
l'interesse del soggetto, che il giudice camerale è chiamato a proteggere, non entra in conflitto con gli interessi di altri soggetti, in quanto il provvedimento decisorio adottato non ha incidenza diretta su diritti soggettivi o status di questi ultimi, che vengono estinti o pregiudicati da esso.
Pertanto, posto che, nel procedimento in parola, non è presente quel contrasto di interessi espresso da posizioni contrapposte delle parti che consente di far profilare la soccombenza e, conseguentemente, una pronuncia sulle spese ex artt. 91 o 92
c.p.c., il Collegio ritiene che nulla debba disporsi in merito alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda proposta dalla ricorrente Parte_1
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli e del Comune di i procedere alla rettifica dell'atto di nascita n. 121, parte II, serie B, anno CP_3
2018 del dell'atto di nascita n. 129, parte I, serie A, anno 2017 Controparte_2
del e dell'atto di nascita n. 276, parte I, serie A, anno 2018 Controparte_3
del mediante la cancellazione dell'annullamento del Controparte_3
17/03/2023 dell'annotazione del riconoscimento effettuato da in Parte_1
data 19/07/2018 e in data 31/07/2018;
• nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16744 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Rosanna Buonanno, presso cui elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via dei Mille, n. 16;
RICORRENTE
E
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati
[...]
e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano, in Napoli, alla Via Armando Diaz, n. 11;
RESISTENTI
ALTRESI' in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_2
giusta procura in atti, dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'Avv. Marco Gagliotti, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio
n. 1, Palazzo San Giacomo;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/11/2025, le parti comparse hanno concluso, riportandosi ai propri atti difensivi e chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000, deduceva: di essere madre Parte_1
intenzionale del minore , nato a [...] il [...] da Persona_1
, concepito all'estero mediante fecondazione eterologa;
che la nascita Persona_2
di è stata dapprima dichiarata dalla madre biologica all'Ufficiale Persona_1
di Stato Civile del Comune di successivamente, la ricorrente, in data CP_3
19/07/2018, insieme alla madre biologica e con il suo consenso, ha dichiarato di riconoscere come proprio figlio , dinanzi all'Ufficiale di Stato Persona_1
Civile del Comune di Napoli, che ha registrato tale riconoscimento con l'atto di nascita n. 121, parte II, serie B, anno 2018; che detto riconoscimento è stato trascritto nell'atto di nascita formato dall'Ufficiale di Stato Civile di che, con decreto CP_3
del 14/09/2022, la Corte d'Appello di Napoli, ravvisata la violazione della L. n.
40/2004, ha ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli l'annullamento dell'atto di nascita n. 121, parte II, serie B, anno 2018.
Conseguentemente, la ricorrente, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 68/2025, chiedeva: di ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli
e/o del Comune di i procedere alla rettifica dell'atto di nascita n. 121, parte CP_3
II, serie B, anno 2018 del Comune di Napoli e dell'atto di nascita n. 129, parte I, serie
A, anno 2017 del Comune di e dell'atto di nascita n. 276, parte I, serie A, CP_3
anno 2018 del mediante la cancellazione dell'annullamento del Controparte_3 17/03/2023 dell'annotazione del riconoscimento effettuato dalla ricorrente in data
19/07/2018 e in data 31/07/2018; con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto dell'11/09/2025
(successivamente integrato con decreto del 25/09/2025), si costituivano: con memoria del 03/11/2025, il , il ed il Controparte_1 Controparte_3
i quali si rimettevano al Collegio quanto al merito delle domande Controparte_2
della ricorrente, con richiesta di compensare le spese di lite;
con memoria difensiva del 03/11/2025, il in persona del p.t., il quale, attesa la Controparte_2 CP_4
natura non contenziosa del procedimento e valutate le osservazioni illustrate, chiedeva adottare i provvedimenti di giustizia, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza di comparizione dell'11/03/2025, precisate le richieste delle parti comparse, il Giudice si riservava.
• Sulla domanda avanzata da parte ricorrente ex art. 95 D.P.R. n.
396/2000.
La domanda è fondata e, quindi, merita accoglimento.
In punto di diritto, la filiazione omogenitoriale femminile - e, più precisamente, la condizione giuridica dei figli nati da due madri - costituisce una fattispecie che, allo stato attuale, non trova un'espressa regolamentazione nel sistema normativo italiano, non prevedendo né una disciplina sistematica della genitorialità nelle coppie dello stesso sesso, né strumenti certi per il riconoscimento del legame tra il minore e la madre c.d. intenzionale.
Infatti, il quadro normativo vigente resta fondato sull'assunto che i genitori legali del minore siano una madre biologica e un padre, o comunque due soggetti di sesso diverso: in questo sistema, la maternità è riconosciuta esclusivamente alla donna che partorisce, mentre l'attribuzione della paternità è regolata secondo criteri presuntivi
(in caso di matrimonio) o attraverso il riconoscimento volontario o giudiziale.
La normativa sulle pratiche di procreazione medicalmente assistita (l. n. 40/2004) conferma tale impianto, subordinando l'accesso alle tecniche di fecondazione alla presenza di una coppia eterosessuale (coniugata o convivente) e vietando espressamente il ricorso alla PMA da parte di single o coppie omosessuali: in questo quadro, non trova spazio la figura della madre intenzionale, ossia della donna che, all'interno di una coppia femminile, abbia condiviso e assunto la decisione procreativa pur non essendo la partoriente.
Trattasi di una evidente lacuna normativa che, nel corso degli anni, è stata in parte affrontata dalla giurisprudenza (nazionale e sovranazionale), la quale è intervenuta a più riprese per colmare le disparità di trattamento e, soprattutto, per tutelare il superiore interesse del minore.
In una prima fase, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, secondo la normativa vigente, una sola persona può essere indicata come madre nell'atto di nascita, in quanto la filiazione presuppone un legame biologico e/o genetico con il nato: conseguentemente, sussiste un divieto di doppia maternità negli atti di nascita formati o da formare in Italia, indipendentemente dal luogo in cui la fecondazione abbia avuto luogo (cfr.: Cass., n. 7668/2020). E, a conferma di tale presa di posizione, la Cassazione ha ulteriormente precisato che il rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile di accogliere la dichiarazione di riconoscimento del figlio da parte della madre intenzionale è pienamente legittimo, non assumendo rilievo giuridico il consenso prestato alla PMA: l'impossibilità di riconoscere il figlio troverebbe fondamento nell'art. 4, co. 3, L. n. 40/2004, che esclude le coppie omosessuali dall'accesso alle tecniche riproduttive (cfr.: Cass., n. 8029/2020).
In questo quadro, un primo intervento di apertura si è avuto con la Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 20, L. n. 76/2016 e dell'art. 29, co. 2, D.P.R. n. 396/2000, ha riconosciuto la possibilità di una tutela più ampia del legame tra madre intenzionale e minore, demandando, però, ogni intervento normativo alla discrezionalità legislativa (cfr.: Corte cost., n. 230/2020).
Un secondo intervento di apertura è da individuare nell'orientamento giurisprudenziale che ha fatto ricorso all'adozione in casi particolari ex art. 44, co. 1, lett. d), L. n. 184/1983 come unico strumento per formalizzare la relazione genitoriale tra il genitore intenzionale e il minore. In questa direzione si collocano: la
Consulta, che ha censurato la mancata previsione di rapporti civili tra adottato e parenti dell'adottante (cfr.: Corte cost., n. 79/2022); la giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito la piena idoneità dell'adozione in casi particolari a realizzare l'interesse del minore (cfr.: Cass. SS.UU., n. 38162/2022), sottolineando, al contempo, che il bambino ha un diritto fondamentale al riconoscimento - anche giuridico - del legame affettivo instaurato con il partner del genitore biologico, qualora questi abbia condiviso il disegno genitoriale e si sia preso cura del minore sin dalla nascita.
Un ulteriore intervento di apertura lo si riscontra sempre nella giurisprudenza costituzionale, che ha avuto modo di sottolineare la condizione deteriore dei figli nati da PMA praticata da due donne, evidenziando la lesione del diritto all'identità personale e la violazione del principio di eguaglianza (cfr.: Corte cost., n. 32/2021).
Questo quadro giurisprudenziale è stato, poi, da ultimo, profondamente trasformato dal più recente intervento della Consulta, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 L. n. 40/2004, nella parte in cui esclude il riconoscimento dello status di figlio anche nei confronti della madre intenzionale per i nati in Italia da
PMA praticata all'estero (cfr.: Corte cost., n. 68/2025).
Tale sentenza, pur non modificando direttamente la normativa e non introducendo un nuovo istituto, interviene in via sostitutiva sul piano interpretativo e applicativo, segnando un passaggio sistemico e riconoscendo che, nell'ambito della PMA, la volontà genitoriale ha valore fondante lo status filiationis, anche in assenza di legame genetico, e che tale status deve essere riconosciuto al minore fin dalla nascita;
ciò in quanto, da un lato, non vi sono contro interessi costituzionali in grado di giustificare una disciplina discriminatoria e, dall'altro lato, l'adozione in casi particolari, rimessa alla scelta dell'adulto, non può sostituire un diritto del minore.
In altri termini, la recente presa di posizione della Consulta, segnando una svolta nella disciplina della filiazione omogenitoriale femminile, supera il modello adottivo e riconosce piena efficacia al consenso procreativo come fondamento dello status di figlio, in linea con i principi costituzionali e con il diritto internazionale ed europeo in materia di identità personale ed interesse superiore del minore: in omaggio al principio di unicità dello status filiationis, la Consulta sottolinea che ogni minore ha diritto a una protezione giuridica omogenea, indipendentemente dal sesso dei genitori o dalla tecnica procreativa utilizzata.
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, considerato che, in modo incontestato, il minore è stato concepito all'estero Persona_1
mediante fecondazione eterologa, che la nascita del minore è stata dichiarata dalla madre biologica e che la ricorrente, insieme alla madre biologica e Persona_2
con il suo consenso, ha dichiarato di riconoscere come proprio figlio il minore, il
Collegio accoglie la domanda ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000 e, per l'effetto, ordina la cancellazione dell'annullamento del 17/03/2023 dell'annotazione del riconoscimento effettuato dalla ricorrente in data 19/07/2018 e in data 31/07/2018.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, se è vero che un contrasto di interessi tra le parti idoneo a configurare il presupposto della soccombenza ex art. 91 c.p.c. può prospettarsi anche rispetto a procedimenti di volontaria giurisdizione ed a struttura camerale (cfr.: Cass., SS.UU., n. 29432/2024), ciò non avviene nel procedimento ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000.
Infatti, il procedimento de quo, seppur coinvolga status e diritti del ricorrente (o della persona nel cui interesse il ricorrente agisce), non incide su situazioni che coinvolgano gli interessi di parti diverse in posizioni contrapposte: in tal caso,
l'interesse del soggetto, che il giudice camerale è chiamato a proteggere, non entra in conflitto con gli interessi di altri soggetti, in quanto il provvedimento decisorio adottato non ha incidenza diretta su diritti soggettivi o status di questi ultimi, che vengono estinti o pregiudicati da esso.
Pertanto, posto che, nel procedimento in parola, non è presente quel contrasto di interessi espresso da posizioni contrapposte delle parti che consente di far profilare la soccombenza e, conseguentemente, una pronuncia sulle spese ex artt. 91 o 92
c.p.c., il Collegio ritiene che nulla debba disporsi in merito alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda proposta dalla ricorrente Parte_1
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli e del Comune di i procedere alla rettifica dell'atto di nascita n. 121, parte II, serie B, anno CP_3
2018 del dell'atto di nascita n. 129, parte I, serie A, anno 2017 Controparte_2
del e dell'atto di nascita n. 276, parte I, serie A, anno 2018 Controparte_3
del mediante la cancellazione dell'annullamento del Controparte_3
17/03/2023 dell'annotazione del riconoscimento effettuato da in Parte_1
data 19/07/2018 e in data 31/07/2018;
• nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino