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Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2023, n. 6699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6699 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. ELLI IO nato a [...] il [...] 2. ST CH nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte di appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, GI RO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia il 16 aprile 2021, che condannava ELLI IO e ST CH, all'esito di rito abbreviato, alla pena di legge Penale Sent. Sez. 6 Num. 6699 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 27/10/2022 in relazione, entrambi al reato di cui agli art:t. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/90 e, il solo ELLI, anche in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 4, del suindicato d.P.R. e all'art. 697 cod. pen. In sostanza, si contesta ai ricorrenti, al capo 1), di avere detenuto all'interno di un locale, grammi 2,167 di eroina, contenente gr. 0,0093 principio attivo puro dell'eroina, inferiore a una dose media singola drogante, e gr. 0,093 di principio attivo puro del 6-MAM, da cui sono ricavabili tre dosi medie singole droganti, nonché grammi 5,1270 di marijuana contenente grammi 0,0138 di principio attivo puro, inferiore a una dose media singola drogante. ELLI è stato, inoltre, condannato (capo 2) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di gr. 190 di hashish, da cui sono ricavabili 1.534 dosi medie singole e droganti, nonché per il reato di cui all'articolo 697 cod. pen., perché, senza averne fatto denuncia all'Autorità, deteneva all'interno della abitazione una cartuccia da fucile a palla unica calibro 12 (capo 3). 2. Entrambi gli imputati ricorrono per cassazione, con un unico atto, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge, in relazione all'art.73 comma 5, d.P.R. 309/1990, per non avere la Corte di appello di Bari, nel confermare la sentenza di primo grado, derubricato la condotta nel "fatto di lieve entità", in considerazione dell'esiguo quantitativo di stupefacente oggetto dell'attività di spaccio. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ST è fondato, mentre quello di DeVLI deve essere dichiarato inammissibile. 2. Quanto alla posizione di ST, occorre osservare che il predetto è stato condannato solo per il capo 1), non essendogli stato contestato il concorso con ELLI nel reato di detenzione ai fini di spaccio di grammi 190 di hashish. Ciò premesso, con motivazione palesemente illogica, la sentenza impugnata ha negato all'imputato il riconoscimento del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, unicamente sul presupposto che nel locale ove era stata rinvenuta la droga (asseritamente nella disponibilità di entrambi gli imputati) era stato allestito un vero e proprio centro di smistamento di droghe di tipo diverso, 2 In realtà, come si è detto, per l'allestimento di tale centro di smistamento è stato condannato il solo ELLI, all'interno dell'abitazione di ST non è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente e il predetto è stato condannato per avere detenuto grammi 2,167 di eroina, contenente gr. 0,0093 principio attivo puro dell'eroina, inferiore a una dose media singola drogante, e gr. 0,093 di principio attivo puro del 6-MAM, da cui sono ricavabili tre dosi medie singole droganti, nonché grammi 5,1270 di marijuana contenente grammi 0,0138 di principio attivo puro, inferiore a una dose media singola drogante. Occorre osservare, a questo proposito, che in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la valutazione dell'offensività della condotta deve essere ancorata, non solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma anche alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa eio alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine, nonché evidenziando la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati ai fini in questione. La sentenza impugnata, pur dando atto della quantità esigua della sostanza detenuta, è del tutto silente circa le concrete capacità di azione del ST e circa tutti gli altri elementi sopra indicati, che potrebbero essere ostativi al riconoscimento della fattispecie autonoma del "fatto di lieve entità". Deve, peraltro, osservarsi che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). 2.1. Occorre, infine, sottolineare che, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.,R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ad un altro a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R., qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta, valutato tenendo conto della quantità di stupefacente trattato, nonché dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, assuma caratteri differenti per ciascun correo (Sez. 3, n. 20234 del 04/02/2022, Marcarini, Rv. 283203 - 01). Quello che rileva non è il dato oggettivo, o solo oggettivo della fattispecie - la quantità di stupefacente trattato, nella singola operazione di detenzione o di 3 cessione -, ma anche i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione che sono diverse da soggetto a soggetto. Sul punto deve ancora seguirsi la giurisprudenza delle Sezioni Unite che richiede per la qualificazione dei fatti nel quinto comma "una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione" (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01). Ebbene, alla luce di quanto sopra, correttamente deve rimanere distinta la posizione di ST da quella di ELLI, posto che, come si vedrà, alla luce della condotta complessiva tenuta da quest'ultimo, diverse sono le modalità dell'azione e, conseguentemente, anche i fatti di cui al capo 1) di imputazione devono rimanere qualificati ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. 2.2. Conclusivamente, il fatto contestato a ST deve essere riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la sentenza impugnata deve essere annullata nei suoi confronti, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per la determinazione della pena. 3. Il motivo di ricorso è assolutamente generico con riferimento a ELLI, all'interno del cui appartamento è stato rinvenuto un consistente quantitativo di hashish, materiale per il confezionamento dello stupefacente e denaro. In realtà, il ricorso, pur in presenza di una "doppia conforme", ripropone censure fatte valere dalla difesa con i motivi d'appello e con le argomentazioni difensive sviluppate nel corso del giudizio di primo grado, in ordine al peso probatorio del sequestro di sostanza stupefacente di diversa tipologia, somme di danaro e di altri strumenti utili al confezionamento delle dosi, prospettandosi sostanzialmente una inammissibile "rilettura" da parte della Cassazione degli elementi posti a fondamento della decisione. (v. Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). I giudici di merito, con una ricostruzione esaustiva e lineare, senza trascurare alcuna risultanza processuale, hanno confutato la tesi difensiva, escludendo l'ipotesi del "piccolo spaccio" sulla base del quantitativo di stupefacente, delle somme di danaro rinvenute e dei mezzi utilizzati per il confezionamento delle dosi. Le modalità dell'azione, complessivamente considerate, impediscono, quindi, a differenza di quanto fatto con riferimento a ST, di ricondurre la condotta contestata al capo 1) nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. 3.1. Alla inammissibilità del ricorso di ELLI, consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella 4 Il Presid Il Consigliere estensore determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Riqualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n 309/1990 il reato ascritto a ST CH nel capo 1), annulla nei confronti di questi la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, limitatamente alla determinazione della pena. Dichiara inammissibile il ricorso di ELLI IO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, GI RO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia il 16 aprile 2021, che condannava ELLI IO e ST CH, all'esito di rito abbreviato, alla pena di legge Penale Sent. Sez. 6 Num. 6699 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 27/10/2022 in relazione, entrambi al reato di cui agli art:t. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/90 e, il solo ELLI, anche in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 4, del suindicato d.P.R. e all'art. 697 cod. pen. In sostanza, si contesta ai ricorrenti, al capo 1), di avere detenuto all'interno di un locale, grammi 2,167 di eroina, contenente gr. 0,0093 principio attivo puro dell'eroina, inferiore a una dose media singola drogante, e gr. 0,093 di principio attivo puro del 6-MAM, da cui sono ricavabili tre dosi medie singole droganti, nonché grammi 5,1270 di marijuana contenente grammi 0,0138 di principio attivo puro, inferiore a una dose media singola drogante. ELLI è stato, inoltre, condannato (capo 2) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di gr. 190 di hashish, da cui sono ricavabili 1.534 dosi medie singole e droganti, nonché per il reato di cui all'articolo 697 cod. pen., perché, senza averne fatto denuncia all'Autorità, deteneva all'interno della abitazione una cartuccia da fucile a palla unica calibro 12 (capo 3). 2. Entrambi gli imputati ricorrono per cassazione, con un unico atto, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge, in relazione all'art.73 comma 5, d.P.R. 309/1990, per non avere la Corte di appello di Bari, nel confermare la sentenza di primo grado, derubricato la condotta nel "fatto di lieve entità", in considerazione dell'esiguo quantitativo di stupefacente oggetto dell'attività di spaccio. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ST è fondato, mentre quello di DeVLI deve essere dichiarato inammissibile. 2. Quanto alla posizione di ST, occorre osservare che il predetto è stato condannato solo per il capo 1), non essendogli stato contestato il concorso con ELLI nel reato di detenzione ai fini di spaccio di grammi 190 di hashish. Ciò premesso, con motivazione palesemente illogica, la sentenza impugnata ha negato all'imputato il riconoscimento del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, unicamente sul presupposto che nel locale ove era stata rinvenuta la droga (asseritamente nella disponibilità di entrambi gli imputati) era stato allestito un vero e proprio centro di smistamento di droghe di tipo diverso, 2 In realtà, come si è detto, per l'allestimento di tale centro di smistamento è stato condannato il solo ELLI, all'interno dell'abitazione di ST non è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente e il predetto è stato condannato per avere detenuto grammi 2,167 di eroina, contenente gr. 0,0093 principio attivo puro dell'eroina, inferiore a una dose media singola drogante, e gr. 0,093 di principio attivo puro del 6-MAM, da cui sono ricavabili tre dosi medie singole droganti, nonché grammi 5,1270 di marijuana contenente grammi 0,0138 di principio attivo puro, inferiore a una dose media singola drogante. Occorre osservare, a questo proposito, che in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la valutazione dell'offensività della condotta deve essere ancorata, non solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma anche alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa eio alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine, nonché evidenziando la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati ai fini in questione. La sentenza impugnata, pur dando atto della quantità esigua della sostanza detenuta, è del tutto silente circa le concrete capacità di azione del ST e circa tutti gli altri elementi sopra indicati, che potrebbero essere ostativi al riconoscimento della fattispecie autonoma del "fatto di lieve entità". Deve, peraltro, osservarsi che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). 2.1. Occorre, infine, sottolineare che, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.,R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ad un altro a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R., qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta, valutato tenendo conto della quantità di stupefacente trattato, nonché dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, assuma caratteri differenti per ciascun correo (Sez. 3, n. 20234 del 04/02/2022, Marcarini, Rv. 283203 - 01). Quello che rileva non è il dato oggettivo, o solo oggettivo della fattispecie - la quantità di stupefacente trattato, nella singola operazione di detenzione o di 3 cessione -, ma anche i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione che sono diverse da soggetto a soggetto. Sul punto deve ancora seguirsi la giurisprudenza delle Sezioni Unite che richiede per la qualificazione dei fatti nel quinto comma "una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione" (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01). Ebbene, alla luce di quanto sopra, correttamente deve rimanere distinta la posizione di ST da quella di ELLI, posto che, come si vedrà, alla luce della condotta complessiva tenuta da quest'ultimo, diverse sono le modalità dell'azione e, conseguentemente, anche i fatti di cui al capo 1) di imputazione devono rimanere qualificati ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. 2.2. Conclusivamente, il fatto contestato a ST deve essere riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la sentenza impugnata deve essere annullata nei suoi confronti, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per la determinazione della pena. 3. Il motivo di ricorso è assolutamente generico con riferimento a ELLI, all'interno del cui appartamento è stato rinvenuto un consistente quantitativo di hashish, materiale per il confezionamento dello stupefacente e denaro. In realtà, il ricorso, pur in presenza di una "doppia conforme", ripropone censure fatte valere dalla difesa con i motivi d'appello e con le argomentazioni difensive sviluppate nel corso del giudizio di primo grado, in ordine al peso probatorio del sequestro di sostanza stupefacente di diversa tipologia, somme di danaro e di altri strumenti utili al confezionamento delle dosi, prospettandosi sostanzialmente una inammissibile "rilettura" da parte della Cassazione degli elementi posti a fondamento della decisione. (v. Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). I giudici di merito, con una ricostruzione esaustiva e lineare, senza trascurare alcuna risultanza processuale, hanno confutato la tesi difensiva, escludendo l'ipotesi del "piccolo spaccio" sulla base del quantitativo di stupefacente, delle somme di danaro rinvenute e dei mezzi utilizzati per il confezionamento delle dosi. Le modalità dell'azione, complessivamente considerate, impediscono, quindi, a differenza di quanto fatto con riferimento a ST, di ricondurre la condotta contestata al capo 1) nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. 3.1. Alla inammissibilità del ricorso di ELLI, consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella 4 Il Presid Il Consigliere estensore determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Riqualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n 309/1990 il reato ascritto a ST CH nel capo 1), annulla nei confronti di questi la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, limitatamente alla determinazione della pena. Dichiara inammissibile il ricorso di ELLI IO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2022