Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2004, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore BA NG, elettivamente domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Savoca del foro di Catania come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
SI LA, elettivamente domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Bruno del foro di Ragusa.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 166/00 del Tribunale di Modica del 18.5.2000/30.5.2000 nella causa n. 248 R.G. 1999. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04.07. 2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato, RM TA conveniva in giudizio dinanzi al PR del Lavoro di Modica la S.p.A. NG per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di L. 12.750.454, oltre accessori, in relazione a rapporto di lavoro prestato senza ingaggio.
Nel costituirsi la società convenuta contestava la fondatezza del ricorso.
All'esito dell'istruzione l'adito PR emetteva sentenza non definitiva in data 15.07.1997, con la quale accoglieva il ricorso e nominava il consulente tecnico di ufficio con mandato a compiere le operazioni di calcolo relativo al lavoro svolto e alle retribuzioni ed indennità connesse.
Espletata la consulenza tecnica di ufficio, la ricorrente chiedeva di poter modificare ex art. 420 C.P.C., le conclusioni in precedenza formulate al fine di ottenere il pagamento dell'importo complessivo di L. 24.314.958 ed il PR autorizzava tale modifica con ordinanza del 29.8.1998. Lo stesso PR con sentenza definitiva n. 147 del 16.03.1999 condannava la società convenuta al pagamento della somma complessiva di L. 21.520.744.
Tale decisione, impugnata con appello principale da parte della NG S.p.A. e con appello incidentale da parte della TA, veniva riformata dal Tribunale di Modica con sentenza n. 166 del 2000, che respingeva il gravame principale ed, in parziale accoglimento del gravame incidentale, condannava l'anzidetta società al pagamento a favore della TA delle spese di lite di primo grado, liquidate complessivamente in L.
4.965.000. Il giudice di appello osservava che l'autorizzazione del giudice di primo grado alla modifica delle conclusioni formulate dalla ricorrente era coerente con il dettato dell'art. 420 - 1^ comma - C.P.C., giacché nella fattispecie si era in presenza di una emedatio libelli, concernente la richiesta di maggiori somme non comportanti mutazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, ed erano stati ravvisati gravi motivi, il cui accertamento era riservato allo steso giudice di primo grado.
Il giudice di appello riteneva infondate ... le obiezioni, mosse nei confronti della correzione dell'errore materiale concernente la durata del rapporto in contestazione, in quanto il PR aveva chiarito tale profilo in sede di motivazione della sentenza definitiva con la precisazione che lo stesso rapporto era cessato il 20.01.1995 e solo per mero errore materiale aveva dichiarato che tale rapporto era durato poco più di due mesi.
Con riguardo alla non applicabilità della contrattazione collettiva al rapporto di lavoro in questione il Tribunale osservava che il motivo si riferiva alla sentenza non definitiva di primo grado, non fatta oggetto di riserva di appello da parte della NG S.p.A., per cui l'appello non risultava ammissibile.
Il Tribunale accoglieva l'appello incidentale della TA in ordine alla liquidazione di maggiore e più congruo importo per le spese di primo grado nella misura di L. 4965.000; mentre respingeva l'appello incidentale della TA sul punto del mancato riconoscimento delle ferie non godute, non essendo stata fornita alcuna prova.
Contro tale sentenza propone ricorso per Cassazione la NG S.p.A. con tre motivi.
Resiste con controricorso la TA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 420 - 1^ comma - e dell'art. 414 n. 3 C.P.C.. Sul punto sostiene che in primo grado il PR aveva autorizzato la modifica delle conclusioni formulate dall'originaria ricorrente TA, il che aveva comportato un mutamento non consentito (mutatio libelli), configurandosi una nuova domanda, fattispecie esulante dalla previsione dell'art. 420 - 1^ comma - C.P.C., che ammette solo l'emendatio libelli.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce insufficiente motivazione nella parte relativa all'asserita sussistenza dei gravi motivi legittimanti l'autorizzazione alla modifica della domanda ex art. 420 - 1^ comma - C.P.C., essendosi il giudice di appello limitato al richiamo della valutazione del primo giudice senza alcun chiarimento della correttezza di tale valutazione in riferimento al dettato normativo.
Le esposte censure, che possono essere esaminate congiuntamente in considerazione della loro intima connessione, sono prive di pregio e come tali vanno disattese.
L'impugnata sentenza, in conformità a costante orientamento di questa Corte (ex plurimis Cass. sentenza n. 7546 del 2002), ha affermato che la modifica della domanda originaria mediante una variazione quantitativa della somma pretesa integra non una "mutatio", ma una semplice "emendatio libelli", sempre consentita. In particolare non costituisce "mutatio libelli" la richiesta di somme maggiori di quelle indicate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, quando tale ampliamento non comporti - come nella specie - mutamento dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione e non introduca un tema di indagine completamente nuovo, in quanto concernente presupposti diversi da quelli prospettati con l'atto anzidetto.
La valutazione circa la sussistenza dei gravi motivi, che legittimano l'autorizzazione dell'emendatio libelli, rientra nell'esercizio di un tipico potere discrezionale, che si manifesta anche con il consenso da parte del giudice alla formulazione di nuove conclusioni. Tale valutazione comporta, quindi, un accertamento di fatto riservato a giudice del merito, che, in quanto congruamente motivato, come nel caso di specie, non è sindacabile in sede di legittimità. L'impugnata sentenza ha fatto proprie, condividendole pienamente, le ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della concessa autorizzazione e le motivazioni dallo stesso esposte, ritenendone implicitamente la correttezza.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'impugnata sentenza per quanto riguarda gli errori, in cui era incorso il giudice di primo grado, con riguardo alla durata del rapporto di lavoro in contestazione.
Anche questo rilievo non è fondato.
Il Tribunale ha osservato che, come risulta dalla semplice lettura del dispositivo della sentenza non definitiva emessa dal PR e come è stato espressamente chiarito dallo stesso PR nella motivazione della sentenza definitiva, il rapporto di lavoro era cessato alla data del 20.01.1995 e solo per mero errore materiale il PR aveva affermato nel dispositivo della sentenza definitiva che il rapporto era durato poco più di due mesi (dal 5.11.1993 al 20.01.1994), in contrasto con quelle che erano state le chiare risultanze dell'istruzione probatoria. Il Tribunale, resosi conto che trattavasi di mero errore materiale, vi ha posto rimedio con la sentenza di appello, escludendo, correttamente, che ricorressero ipotesi di "inidoneità del provvedimento a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale", che sarebbe stata causa di nullità della sentenza di primo grado. Ed invero, con riferimento al solo dispositivo della sentenza di primo grado, la quantificazione della somma, cui era stata condannata la società datrice di lavoro, già di per sè sola, evidenziava l'errore materiale contenuto nella indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro in questione,- 20.01.1994 - e non invece, come si sarebbe dovuto, 20.01.1995.
In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10,00 oltre oltre euro 1500/00 per onorario.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004