Sentenza 9 luglio 1998
Massime • 1
In tema di procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, la presentazione della domanda nella cancelleria di una Corte di appello diversa da quella che ha emesso il giudicato presupposto o nel cui distretto si trovi il giudice che tale sentenza ha pronunciato, determina l'inammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. pen. in tema di riparazione dell'errore giudiziario, richiamato dal terzo comma dell'art. 315 stesso codice.
Commentario • 1
- 1. La prova dell'attore nella domanda di ripetizione dell'indebitoDe Luca Maria Teresa · https://www.diritto.it/ · 5 dicembre 2017
Con l'ordinanza n. 24948 depositata il 23 ottobre 2017 la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile – 1, Presidente Genovese – Relatore Falabella, è tornata a pronunciarsi sul tema dell'onere probatorio nelle cause di ripetizione d'indebito. I fatti di causa Il Tribunale di Como giudicando dell'azione di ripetizione d'indebito proposta da una s.r.l. nei confronti di una banca, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'attrice della somma di circa €. 10.000, oltre interessi. La sentenza veniva impugnata dall'istituto di credito e la Corte territoriale respinge il gravame. L'istituto di credito soccombente ricorre per cassazione lamentando che la Corte d'Appello avesse imposto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/1998, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe Viola Presidente del 9.7.1998
1. Dott. Gianfranco Tatozzi Consigliere SENTENZA
2. " NI De AZ " N. 2334
3. " IO RI " REGISTRO GENERALE
4. " IT IN " N. 13234/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Ministro del Tesoro rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato c/ AN ZA
avverso ordinanza della Corte di appello di Roma 15.1.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Tatozzi Lette le conclusioni del Pubblico Ministero con le quali chiede annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata con declaratoria di inammissibilità.
LA CORTE OSSERVAIl Ministro del Tesoro propone ricorso per la Cassazione avverso la ordinanza in data 15.1.1998 con la quale la Corte di appello di Roma, decidendo in istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da AN ZA, dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere poiché l'istante era stato prosciolto dalle imputazione per le quali aveva sofferto la custodia cautelare dal Tribunale di Palermo ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo competente ex art. 645 c.p.p. richiamato dall'art. 315 c.p.p.. Il ricorrente chiede l'annullamento della impugnata ordinanza deducendo: a) come il primo motivo la violazione degli artt. 315 e 645 c.p.p. essendo stata la domanda di riparazione presentata alla Cancelleria da legale non munito di procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 122 c.p.p.; b) con il secondo motivo la violazione degli artt. 315, 633, 634, 643 e 645 c.p.p. poiché la presentazione della domanda alla Cancelleria di una Corte di appello diversa da quella nel cui ambito si trova il giudice che ha pronunciato il giudicato che costituisce il presupposto dell'istanza, determina la inammissibilità della stessa e non la declaratoria di incompetenza con trasmissione degli atti alla Corte competente.
Motivi della decisione
Quanto al primo motivo di ricorso degli atti risulta che la istanza di riparazione proposta dal AN fu presentata alla Cancelleria della Corte di appello di Roma dal difensore non munito dello specifico mandato rilasciato nelle forme di cui all'art. 122 c.p.p.. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ormai chiarito con la sentenza n. 14 del 26.11.1997 che anche la presentazione della istanza in Cancelleria è atto personale dell'interessato che può provvedervi solo attraverso altro soggetto munito di procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 122 c.p.p. e non mediante il proprio legate munito di semplice mandato difensivo.
La presentazione della domanda attraverso persona diversa dall'interessato e privo di procura speciale all'uopo rilasciata costituisce causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 645 c.p.p. che detta norme in materia di riparazione dell'errore giudiziario ma che specificamente richiamate anche per quella per eseguita detenzione in virtù dell'art. 315 c.p.p.. Peraltro la medesima giurisprudenza riconduce alla sanzione di inammissibilità la mancata osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità propositive ed acquisitive dell'atto ed essa non può essere limitata all'inosservanza del termine di decadenza dell'azione.
Deve perciò ritenersi che anche la presentazione della Cancelleria di una Corte di appello diversa da quella competente determini la inammissibilità della stessa con conseguente obbligo del giudici di dichiararla.
La competenza a conoscere della domanda di riparazione della Corte di appello che abbia emesso la sentenza costituente il giudicato presupposto o nel cui diritto si trovi il giudice che tale sentenza abbia pronunciato, è di carattere non territoriale - come erroneamente rilevato nell'ordinanza impugnata - bensì funzionale simmetricamente contrastata con la previsione dettata dall'art. 633 c.p.p. per la richiesta di revisione. Anche in tale ultima ipotesi l'art. 634 c.p.p. commina la sanzione dell'inammissibilità nel caso di presentazione nella Cancelleria di un giudice incompetente. Dalle considerazioni che procedono consegue che la Corte di appello di Roma avrebbe dovuto dichiarare la inammissibilità della domanda proposta dal AN e non dichiararsi semplicemente incompetente ordinando la trasmissione degli atti alla Corte ritenuta competente. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la domanda dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata dichiarando inammissibile la istanza di riparazione proposta dal AN. Compensa le spese nel rapporto con il Ministero del Tesoro.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 1998