Sentenza 12 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IL SOLE 24 ORE 0 0 36 7 /0 1 Richiesta copia studio- dal Sig. per diritti L.3000 il 12 IL CANCELLIERE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.23310/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 741 Presidente Dott. Rosario DE MUSIS Rep. Consigliere rel. Dott. Fernando LUPI Ud. 21.9.00 Consigliere Dott. Pietro CUOCO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: preventivo, in persona ZENITH s.r.l., in concordato dell'amministratrice delegata dott. Silvana Negro, elettivamente domiciliata in Roma alla via Federico Cesi,44 presso l'avv. Antonio Farina, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Pallante giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legate al Sig. FARINA 3718 per diritti L. -1- 0.8 MAR 2001 IL CANCELL OS EP elettivamente domiciliato in Roma, via Panama 52, presso l'avv. Sandro Bartolomucci, che unitamente avv.Gianni Paoletti + Marco Paolett lo rappresentano e difendono giusta procura a margine del controricorso;
-· controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9451 del 23.10.1999, R.G. n.986/98 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.9.2000 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Antonio Farina e Domenico Concetti per delega avv. Paoletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 23.10.1999 il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello proposto da TH s.r.l., in concordato preventivo, nei confronti di FA SE, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva solo in parte l'appello, dichiarando non dovuta la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dal Pretore, -2- mentre lo rigettava per quanto concerne la spettanza della indennità supplementare prevista dal contratto collettivo dei dirigenti in caso di licenziamento non giustificato. Premetteva in motivazione che il licenziamento del dirigente, in base alla differente previsione del CCNL dei dirigenti rispetto alla legge, è giustificato quando non sia pretestuoso e sia determinato da un motivo ragionevole ed apprezzabile secondo le valutazioni di convenienza comune. Rilevava che nella specie la prova non aveva accertato la commerciale soppressione delle funzioni del dirigente erano state assegnate quasi licenziato, ma che esse integralmente ad un neoassunto OS con la qualifica di quadro, riteneva, quindi, ingiustificato il licenziamento. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la TH, resiste con controricorso il FA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.1362 c.c. in rel. agli artt. 19 e 22 del contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali, la ricorrente lamenta che il Tribunale si sia discostato dalla giurisprudenza di legittimità che nella -3- materia ha stabilito che il licenziamento del dirigente sia ingiustificato quando sia pretestuoso violi il principio di . buona fede che regola l'esecuzione del contratto ° le norme procedimentali che regolano l'esercizio del diritto di recesso. Censura, inoltre, l'interpretazione della giustificatezza come convenienza comune, espressione generica ed ambigua. La censura è inammissibile sotto due profili. In primo luogo sul piano formale la ricorrente, censurando la interpretazione di un contratto collettivo adottata dal specificamente la regola Tribunale, omette di indicare ermeneutica violata e di trascrivere le norme contrattuali delle quali assume la violazione, non consentendo al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di verificare la fondatezza della censura. Pur trattandosi di materia sulla quale si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di legittimità, va osservato che, limitando la Corte il suo sindacato al rispetto nella sentenza sottoposta al suo esame delle regole legali della interpretazione dei contratti, le sentenze della Cassazione, espresse su interpretazioni diverse, non consentono di verificare se quella adottata dal Tribunale di -4- Milano violi le predette norme. Va, peraltro, aggiunto che la sentenza della Cassazione n.6298 del 1998, proprio nella parte trascritta a pag.17 del ricorso, ha escluso che i limiti della giustificatezza siano soltanto, come pretende la ricorrente, la violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, la pretestuosità del licenziamento o la violazione delle regole procedimentali del recesso. La censura è inoltre inammissibile in quanto è priva del necessario carattere della decisività. La TH assume che il licenziamento era giustificato dalla necessità di ridurre i costi aziendali e lamenta, con il secondo motivo, che il Tribunale abbia omesso di valutare la riduzione dei costi connessa alla sostituzione di un dirigente con un quadro. La regola del "motivo ragionevole ed apprezzabile secondo valutazioni di convenienza comune", adottata dal Tribunale, non esclude né limita in alcun modo l'accertamento che il ove siano accertati i recesso della TH sia giustificato, fatti dedotti, sicchè deve escludersi l'interesse della ricorrente alla censura proposta con il primo motivo. Con il secondo motivo, deducendo il vizio di motivazione di un punto decisivo, la TH lamenta che su -5- contraddittoriamente il Tribunale abbia accertato che il FA era un dirigente ed il OS era un quadro, cioè dipendenti con ambiti di autonomia e responsabilità nettamente differenziati, e nello stesso tempo abbia ritenuto sovrapponibili due. Censura,le mansioni esplicate dai inoltre, che il tribunale non abbia tenuto conto della riduzione dei costi che il licenziamento comportava, essendo la retribuzione del OS la metà di quella del FA. Osserva il Collegio che il Tribunale ha rilevato che le mansioni espletate in fatto dai due dipendenti erano in larga parte sovrapponibili e da questo accertamento ha desunto che il licenziamento non era giustificato. Il Tribunale, però, ha anche accertato che il FA era inquadrato come dirigente e chi lo aveva sostituito come quadro, mentre era stata dedotta come giustificazione della sostituzione anche il minor costo del nuovo dipendente in dipendenza del meno elevato inquadramento, circostanza che in una situazione di crisi aziendale poteva legittimare il licenziamento. La motivazione della sentenza impugnata appare, quindi, insufficiente per non avere il Tribunale indagato se le -6- mansioni complessivamente attribuite dal datore di lavoro al nuovo assunto, tenuto anche conto delle piccole differenze accertate rispetto a quelle del FA, ne consentissero l'inquadramento nella categoria dei quadri, nel qual caso il risparmio sarebbe stato effettivo, ovvero fossero proprie della categoria dei dirigenti, essendo invece in quest'ipotesi il risparmio precario. E' questo un punto decisivo della causa in quanto, se il risparmio fosse accertato ed avesse natura effettiva e non precaria, sussisterebbe, secondo il criterio della comune convenienza stabilito dal Tribunale, la giustificatezza del licenziamento. La rilevata insufficienza della motivazione, incidendo su un punto decisivo della controversia, comporta la cassazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.. La causa va, quindi, rinviata per nuovo esame ad altro giudice, che si designa nel dispositivo, allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
-7- D La Corte, rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma il 21 settembre 2000. Il Presidente Il Consigliere est. Polymis Fema II Presidenter II Cons, extensore: IL COLLABORATORE D. CANCELLERIAStille Deposita a in Cancelleria Oggi, 12 GEN. 2001 CA3 IL LLABORATORE CANCELLERIA E T R O C * 5 3 8 .
1 - G 1 - G E L A 3 N E E 7 D L L L . 0 1 I I ' S A T O D I S E R R O T I E L T A N D A S A T , S A A P E S G I S O N E G , I T D O E R I S R I , L O D I B D L O T A P O S A D I M N T E S E -8-