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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/11/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1428/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1428/2022, trattenuta in decisione, in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c., in data 04/08/2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Manlio Speciale e Parte_1 C.F._1
CO CA
Opponente
E
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Villecco CP_1 P.IVA_1
CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rosa Cosentino Controparte_3 C.F._2
(C.F. ), contumace CP_4 C.F._3
Controparte_5
(C.F. ), contumace
[...] P.IVA_2
(C.F. ), contumace CP_6 C.F._4
Convenuti
OGGETTO: Opposizione ex art. 619 c.p.c.
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 In seno a procedura esecutiva immobiliare promossa da ., nella qualità di mandataria Parte_2 di in danno di e recante n. R.G. E. 47/2017, Parte_3 Parte_4 Controparte_3 proponeva ricorso ex art. 619 c.p.c. onde rivendicare la piena titolarità dell'immobile Parte_1 costituente il secondo lotto di avviso di vendita, identificato catastalmente al foglio 2 particella 433 subalterno 4, in forza di atto di compravendita per Notaio del 15.05.1987, avente Persona_1 repertorio n.16133, raccolta n.4437, trascritto a Cosenza in data 27.05.1987 al n.10865 R.G e n.154403
R.S. e registrato a Cosenza in data 01.06.1987 al n.5408 serie 1, stipulato dall'opponente unitamente alla moglie con i coniugi . CP_7 CP_8
Chiedeva, quindi,” sospendere in ogni caso l'esecuzione; negare il diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata;
dichiarare improcedibile, inammissibile, nulla ed inefficace l'azione esecutiva intrapresa con la procedura esecutiva N. 47/2017 R.G.E. Tribunale Ordinario di Cosenza, Sezione
Esecuzioni; dichiarare estinto il diritto di credito dell'opposto per intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
Instaurato il contraddittorio, resisteva alla domanda la creditrice procedente, come sopra rappresentata, chiedendo “dichiarare inammissibile la proposta opposizione ovvero rigettarla nel merito poiché infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con condanna alle spese e competenze di lite”.
All'esito della fase cautelare, il GE emetteva ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Proposto reclamo avverso la predetta ordinanza, il Collegio, in suo accoglimento revocava l'ordinanza impugnata e sospendeva la procedura esecutiva con riferimento alla fase distributiva “e con riferimento al lotto n.2 (bene identificato catastalmente nel Comune di Spezzano Piccolo al foglio 2 particella 433 subalterno 4) inibendo il compimento di atti distributivi del ricavato della vendita di cui al lotto n.2”.
Incardinata nelle more la fase di merito ad iniziativa dell'opponente, lo stesso reiterava i motivi di cui in ricorso e le prese conclusioni.
Si costituiva quale procuratrice di contestando la fondatezza CP_1 Parte_3 dell'opposizione e chiedendone la definitiva reiezione.
Disposta la regolarizzazione del contraddittorio in confronto di , anche nella Controparte_3 qualità di erede del defunto , la debitrice esecutata si costituiva aderendo alle ragioni di Parte_4 opposizione e chiedendo “negare il diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione forzata;
dichiarare improcedibile, inammissibile, nulla ed inefficace l'azione esecutiva intrapresa con la pagina 2 di 6 procedura esecutiva n. 47/2017 RGE Tribunale Ordinario di Cosenza, sez. esecuzioni. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarre…”
La causa, istruita a mezzo della produzione documentale offerta in comunicazione dalle parti, era trattenuta in decisione come in epigrafe.
************************
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dei convenuti (già creditori intervenuti ed aggiudicatari) in epigrafe indicati e non costituiti, in quanto ritualmente evocati in giudizio ex artt.616 e ss. c.p.c..
L'opposizione è ammissibile e fondata, dovendo integralmente condividersi i rilievi in fatto e diritto contenuti nell'ordinanza collegiale che ha definito, in esito a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., la fase cautelare, di seguito sinteticamente richiamati.
L'opposizione è stata spiegata dallo nella qualità di terzo proprietario in data 8.4.2021, giorno Pt_1 antecedente a quello previsto per l'esperimento di vendita, nel quale il 9.4.2021 l'immobile censito al foglio 2 particella 433 subalterno 4, corrispondente al lotto n.2 per come periziato e posto in vendita, è stato provvisoriamente aggiudicato. In data 9.3.2022 inoltre l'immobile è stato oggetto di emissione di decreto di trasferimento, e dunque trasferito all'aggiudicatario al valore di € 13.000 CP_4
(pur in pendenza di reclamo avverso il provvedimento di rigetto della sospensione dell'esecuzione).
Ciò posto, va in primo luogo ribadita la tempestività e conseguente ammissibilità dell'opposizione, oggetto di contestazione, aderendo il Tribunale all'indirizzo di legittimità richiamato dal collegio secondo cui la previsione dell'art. 619 c.p.c..a mente della quale l'opposizione di terzo può essere proposta prima che sia disposta la vendita non va intesa nel senso dell'individuazione nell'ordinanza di delega ex art.569 c.p.c. del termine finale di presentazione, salvo rilevare che nella specie il precedente esperimento di vendita era stato revocato in ragione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19, e dunque ut non esset e dovendo comunque ritenersi assorbente l'insegnamento della S.C. in materia secondo cui “il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art. 619, primo comma, cod. proc. civ.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti, giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde l'opposizione è ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto pagina 3 di 6 il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria.”
Tanto osservato, l'opposizione è stata nel presente caso proposta ben prima dell'emissione del decreto di trasferimento.
Nel merito, va confermato il rilevo di convergenza degli elementi acquisiti al giudizio nel senso della originaria titolarità in capo allo del bene sito in Spezzano Piccolo- Casali del Manco- in Pt_1 catasto al fg.2 p.lla 433 sub 4, oggetto della procedura esecutiva come lotto n.2.
L'atto pubblico di compravendita invocato dall'opponente, in atti, descrive il bene venduto dai coniugi e (debitori esecutati) allo come “porzione di fabbricato al primo piano, della Pt_4 CP_3 Pt_1 superficie di metri quadrati cento circa, confinante con terreno residuato dalla costruzione per due lati, con restante proprietà della parte venditrice, con vano scala e ancora con restante proprietà della parte venditrice”. Nell'atto viene inoltre richiamata per la migliore identificazione del bene l'allegata planimetria sottoscritta dalle parti e dal Notaio, ove la porzione venduta è contornata in rosso, planimetria di cui il Tribunale ha disposto l'acquisizione di copia a colori, la cui conformità all'originale è stata attestata dal Pubblico Ufficiale e non contestata.
Il che ha consentito l'univoca individuazione del bene compravenduto, a dispetto della mancata sua identificazione catastale.
Dal raffronto di tali dati con gli esiti della perizia tecnica d'ufficio (a firma dell'ing. ) è Persona_2 poi emersa, per come dettagliatamente esposto nell'ordinanza collegiale, la perfetta coincidenza del bene oggetto della compravendita in esame con quello costituente il lotto 2 della procedura esecutiva, aggiudicato (a ). CP_4
Va anche in questa sede evidenziato che l'acquisto operato dall'opponente (unitamente al coniuge in regime di comunione) risulta indicato anche nella certificazione notarile sostitutiva della documentazione ex art. 567 c.p.c., pag. 3, cui segue la affermazione della “impossibilità di certificare l'effettiva titolarità degli appartamenti a 1 piano a favore dei sigg. e ” (sul punto non Pt_4 CP_3 apparendo dirimente la segnalazione che l'appartamento non figura in NCEU intestato ai sigg. Parte_1
e per quanto sopra osservato e tenuto anche conto del fatto che il Notaio
[...] CP_9 evidenziava che in base alle risultanze delle visure ipotecarie detti soggetti non hanno mai alienato detto immobile).
pagina 4 di 6 Il che, per come già evidenziato dal Tribunale in composizione collegiale, determinava l'inidoneità della documentazione ex art. 567 c.p.c. ad attestare con certezza la titolarità del bene in capo ai pignorati ed a giustificarne l'assoggettamento ad esecuzione.
Per quanto osservato deve quindi escludersi la rilevanza della mancanza, nell'atto di compravendita, della identificazione catastale del bene che ne formava oggetto, essendo stata altrimenti accertata la sua consistenza e la sua corrispondenza a quello esecutato, mancando invece idonea controprova, nel processo esecutivo, della appartenenza dell'immobile ai debitori esecutati.
Sul punto giova infine riaffermare la considerazione del collegio secondo cui dal principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “non può essere dichiarata la nullità dell'atto di pignoramento, in dipendenza di una lacuna solo originaria, allorchè, la reciproca interazione tra gli atti consenta di escludere ogni incertezza sulla identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione” si desume, a contrario, che laddove il bene assoggettato ad esecuzione non sia chiaramente identificabile, come incluso nel patrimonio dell'esecutato, esso non può essere oggetto di utile aggiudicazione e trasferimento.
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della insussistenza del diritto della procedente ad assoggettare ad esecuzione l'immobile oggetto di causa, ogni altra questione assorbita ovvero riservata alle determinazioni del Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione.
L'andamento della vertenza e la peculiare natura delle questioni di fatto e giuridiche connesse conduce però a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione, dichiarando l'insussistenza del diritto della creditrice procedente ad espropriare l'immobile oggetto del lotto n.2 (bene identificato catastalmente nel Comune di Spezzano
Piccolo al foglio 2 particella 433 subalterno 4); compensa le spese di giudizio.
Cosenza il 6.11.2025 il Giudice (dott. Carmen Misasi) pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1428/2022, trattenuta in decisione, in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c., in data 04/08/2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Manlio Speciale e Parte_1 C.F._1
CO CA
Opponente
E
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Villecco CP_1 P.IVA_1
CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rosa Cosentino Controparte_3 C.F._2
(C.F. ), contumace CP_4 C.F._3
Controparte_5
(C.F. ), contumace
[...] P.IVA_2
(C.F. ), contumace CP_6 C.F._4
Convenuti
OGGETTO: Opposizione ex art. 619 c.p.c.
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 In seno a procedura esecutiva immobiliare promossa da ., nella qualità di mandataria Parte_2 di in danno di e recante n. R.G. E. 47/2017, Parte_3 Parte_4 Controparte_3 proponeva ricorso ex art. 619 c.p.c. onde rivendicare la piena titolarità dell'immobile Parte_1 costituente il secondo lotto di avviso di vendita, identificato catastalmente al foglio 2 particella 433 subalterno 4, in forza di atto di compravendita per Notaio del 15.05.1987, avente Persona_1 repertorio n.16133, raccolta n.4437, trascritto a Cosenza in data 27.05.1987 al n.10865 R.G e n.154403
R.S. e registrato a Cosenza in data 01.06.1987 al n.5408 serie 1, stipulato dall'opponente unitamente alla moglie con i coniugi . CP_7 CP_8
Chiedeva, quindi,” sospendere in ogni caso l'esecuzione; negare il diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata;
dichiarare improcedibile, inammissibile, nulla ed inefficace l'azione esecutiva intrapresa con la procedura esecutiva N. 47/2017 R.G.E. Tribunale Ordinario di Cosenza, Sezione
Esecuzioni; dichiarare estinto il diritto di credito dell'opposto per intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
Instaurato il contraddittorio, resisteva alla domanda la creditrice procedente, come sopra rappresentata, chiedendo “dichiarare inammissibile la proposta opposizione ovvero rigettarla nel merito poiché infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con condanna alle spese e competenze di lite”.
All'esito della fase cautelare, il GE emetteva ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Proposto reclamo avverso la predetta ordinanza, il Collegio, in suo accoglimento revocava l'ordinanza impugnata e sospendeva la procedura esecutiva con riferimento alla fase distributiva “e con riferimento al lotto n.2 (bene identificato catastalmente nel Comune di Spezzano Piccolo al foglio 2 particella 433 subalterno 4) inibendo il compimento di atti distributivi del ricavato della vendita di cui al lotto n.2”.
Incardinata nelle more la fase di merito ad iniziativa dell'opponente, lo stesso reiterava i motivi di cui in ricorso e le prese conclusioni.
Si costituiva quale procuratrice di contestando la fondatezza CP_1 Parte_3 dell'opposizione e chiedendone la definitiva reiezione.
Disposta la regolarizzazione del contraddittorio in confronto di , anche nella Controparte_3 qualità di erede del defunto , la debitrice esecutata si costituiva aderendo alle ragioni di Parte_4 opposizione e chiedendo “negare il diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione forzata;
dichiarare improcedibile, inammissibile, nulla ed inefficace l'azione esecutiva intrapresa con la pagina 2 di 6 procedura esecutiva n. 47/2017 RGE Tribunale Ordinario di Cosenza, sez. esecuzioni. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarre…”
La causa, istruita a mezzo della produzione documentale offerta in comunicazione dalle parti, era trattenuta in decisione come in epigrafe.
************************
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dei convenuti (già creditori intervenuti ed aggiudicatari) in epigrafe indicati e non costituiti, in quanto ritualmente evocati in giudizio ex artt.616 e ss. c.p.c..
L'opposizione è ammissibile e fondata, dovendo integralmente condividersi i rilievi in fatto e diritto contenuti nell'ordinanza collegiale che ha definito, in esito a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., la fase cautelare, di seguito sinteticamente richiamati.
L'opposizione è stata spiegata dallo nella qualità di terzo proprietario in data 8.4.2021, giorno Pt_1 antecedente a quello previsto per l'esperimento di vendita, nel quale il 9.4.2021 l'immobile censito al foglio 2 particella 433 subalterno 4, corrispondente al lotto n.2 per come periziato e posto in vendita, è stato provvisoriamente aggiudicato. In data 9.3.2022 inoltre l'immobile è stato oggetto di emissione di decreto di trasferimento, e dunque trasferito all'aggiudicatario al valore di € 13.000 CP_4
(pur in pendenza di reclamo avverso il provvedimento di rigetto della sospensione dell'esecuzione).
Ciò posto, va in primo luogo ribadita la tempestività e conseguente ammissibilità dell'opposizione, oggetto di contestazione, aderendo il Tribunale all'indirizzo di legittimità richiamato dal collegio secondo cui la previsione dell'art. 619 c.p.c..a mente della quale l'opposizione di terzo può essere proposta prima che sia disposta la vendita non va intesa nel senso dell'individuazione nell'ordinanza di delega ex art.569 c.p.c. del termine finale di presentazione, salvo rilevare che nella specie il precedente esperimento di vendita era stato revocato in ragione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19, e dunque ut non esset e dovendo comunque ritenersi assorbente l'insegnamento della S.C. in materia secondo cui “il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art. 619, primo comma, cod. proc. civ.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti, giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde l'opposizione è ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto pagina 3 di 6 il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria.”
Tanto osservato, l'opposizione è stata nel presente caso proposta ben prima dell'emissione del decreto di trasferimento.
Nel merito, va confermato il rilevo di convergenza degli elementi acquisiti al giudizio nel senso della originaria titolarità in capo allo del bene sito in Spezzano Piccolo- Casali del Manco- in Pt_1 catasto al fg.2 p.lla 433 sub 4, oggetto della procedura esecutiva come lotto n.2.
L'atto pubblico di compravendita invocato dall'opponente, in atti, descrive il bene venduto dai coniugi e (debitori esecutati) allo come “porzione di fabbricato al primo piano, della Pt_4 CP_3 Pt_1 superficie di metri quadrati cento circa, confinante con terreno residuato dalla costruzione per due lati, con restante proprietà della parte venditrice, con vano scala e ancora con restante proprietà della parte venditrice”. Nell'atto viene inoltre richiamata per la migliore identificazione del bene l'allegata planimetria sottoscritta dalle parti e dal Notaio, ove la porzione venduta è contornata in rosso, planimetria di cui il Tribunale ha disposto l'acquisizione di copia a colori, la cui conformità all'originale è stata attestata dal Pubblico Ufficiale e non contestata.
Il che ha consentito l'univoca individuazione del bene compravenduto, a dispetto della mancata sua identificazione catastale.
Dal raffronto di tali dati con gli esiti della perizia tecnica d'ufficio (a firma dell'ing. ) è Persona_2 poi emersa, per come dettagliatamente esposto nell'ordinanza collegiale, la perfetta coincidenza del bene oggetto della compravendita in esame con quello costituente il lotto 2 della procedura esecutiva, aggiudicato (a ). CP_4
Va anche in questa sede evidenziato che l'acquisto operato dall'opponente (unitamente al coniuge in regime di comunione) risulta indicato anche nella certificazione notarile sostitutiva della documentazione ex art. 567 c.p.c., pag. 3, cui segue la affermazione della “impossibilità di certificare l'effettiva titolarità degli appartamenti a 1 piano a favore dei sigg. e ” (sul punto non Pt_4 CP_3 apparendo dirimente la segnalazione che l'appartamento non figura in NCEU intestato ai sigg. Parte_1
e per quanto sopra osservato e tenuto anche conto del fatto che il Notaio
[...] CP_9 evidenziava che in base alle risultanze delle visure ipotecarie detti soggetti non hanno mai alienato detto immobile).
pagina 4 di 6 Il che, per come già evidenziato dal Tribunale in composizione collegiale, determinava l'inidoneità della documentazione ex art. 567 c.p.c. ad attestare con certezza la titolarità del bene in capo ai pignorati ed a giustificarne l'assoggettamento ad esecuzione.
Per quanto osservato deve quindi escludersi la rilevanza della mancanza, nell'atto di compravendita, della identificazione catastale del bene che ne formava oggetto, essendo stata altrimenti accertata la sua consistenza e la sua corrispondenza a quello esecutato, mancando invece idonea controprova, nel processo esecutivo, della appartenenza dell'immobile ai debitori esecutati.
Sul punto giova infine riaffermare la considerazione del collegio secondo cui dal principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “non può essere dichiarata la nullità dell'atto di pignoramento, in dipendenza di una lacuna solo originaria, allorchè, la reciproca interazione tra gli atti consenta di escludere ogni incertezza sulla identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione” si desume, a contrario, che laddove il bene assoggettato ad esecuzione non sia chiaramente identificabile, come incluso nel patrimonio dell'esecutato, esso non può essere oggetto di utile aggiudicazione e trasferimento.
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della insussistenza del diritto della procedente ad assoggettare ad esecuzione l'immobile oggetto di causa, ogni altra questione assorbita ovvero riservata alle determinazioni del Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione.
L'andamento della vertenza e la peculiare natura delle questioni di fatto e giuridiche connesse conduce però a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione, dichiarando l'insussistenza del diritto della creditrice procedente ad espropriare l'immobile oggetto del lotto n.2 (bene identificato catastalmente nel Comune di Spezzano
Piccolo al foglio 2 particella 433 subalterno 4); compensa le spese di giudizio.
Cosenza il 6.11.2025 il Giudice (dott. Carmen Misasi) pagina 5 di 6 pagina 6 di 6