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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/12/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/3167
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 18/12/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 11:30 compaiono:
Per l'avv. PALLADINO EMILIANO, il quale insiste nella liquidazione Parte_1 delle spese, preso atto della cessata materia del contendere tenuto conto che la scadenza era quella del 31.7.2025 e che come da documentazione agli atti in data 1.8.2023 era stata inviata disdetta motivata con richiesta di rilascio, e fa presente che solo con l'introduzione del giudizio è intervenuto il rilascio in data 13.11. u.s.
Per presente personalmente, l'avv. PANCACCINI DAVIDE si riporta alla Parte_2 comparsa, evidenzia la cessazione della materia del contendere, e fa presente che la parte, tenuto conto del difficile periodo di mercato, si è attivata per reperire un'alternativa soluzione abitativa. Chiede la compensazione delle spese.
La parte personalmente dichiara di essere in difficoltà e che a parole vi era stata una disponibilità della controparte a tollerare un rilascio tardivo rispetto alla data del 31.7.2025.
L'avv. Palladino contesta le deduzioni avversarie, non provate.
Il Giudice invita i difensori a concludere e discutere la causa.
L'avv. PALLADINO EMILIANO precisa le conclusioni come da odierne deduzioni a verbale e discute la causa riportandosi agli atti e da odierne deduzioni, in tema di spese di lite.
L'avv. PANCACCINI DAVIDE precisa le conclusioni come da memoria integrativa cui si riporta ai fini della discussione.
I procuratori, a questo punto, si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale. N. R.G. 3167/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 3167/2025 degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto
“cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo” tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
EM Palladino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato in calce all'atto di intimazione per finita locazione
- RICORRENTE e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Parte_2 C.F._2
Pancaccini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione del 02.09.2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio per ivi sentir accertata la legittimità del diniego di Parte_2 rinnovo alla prima scadenza del contratto di locazione ad uso abitativo del 23.08.2021, registrato in data 24.08.2021, avente ad oggetto l'immobile sito in Cascina (PI), Via Santa Angela Merici n. 5, identificata al Catasto Fabbricati al foglio 39, particella 240, sub. 8, categoria A2, classe 2, vani 3,5, r.c. 280,18.
Ha allegato di aver inviato al conduttore, in data 1.08.2023, raccomandata A/R per comunicare la sua volontà di rientrare nel possesso dell'immobile, dando disdetta al contratto al 31.07.2025, e che la decisione di recedere dal contratto alla prima scadenza derivava dalla necessità di adibire detto immobile a propria abitazione.
Si è costituita allegando che avrebbe rilasciato l'immobile nei primi giorni di Parte_2
Novembre 2025 avendo sottoscritto un altro contratto di locazione.
All'udienza del 29.10.2025 il Giudice, rilevata l'erroneità del rito ex art. 657 c.p.c. trattandosi di diniego di rinnovo alla prima scadenza e non di finita locazione, ha disposto la conversione del rito ex art. 426 c.p.c. assegnando termine per note integrative.
Parte locatrice non ha depositato memoria integrativa.
Con memoria integrativa del 06.12.2025 ha precisato di aver rilasciato Parte_2
l'immobile con consegna delle chiavi a e ha chiesto che venga dichiarata la Parte_1 cessazione della materia del contendere.
*****
Il Tribunale dà atto della concorde volontà delle parti di ritenere cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa sostanziale (caducazione del contatto e rilascio dell'immobile), a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, che dovrà, come nel caso in esame, essere sindacata alla stregua del principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 14774/2008; Cass. n. 12844/2003).
Com'è noto, i contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma II e III, L. 431/1998, possono essere disdettati alla prima scadenza, con preavviso di almeno sei mesi, solo nei casi tipici tassativamente previsti dalla norma di cui all'art. 3 della stessa legge, nell'evidente ottica di tutelare la continuità abitativa del conduttore.
Nel caso la disdetta rispetta la forma/contenuto prevista per legge, e la tempistica della stessa è stata rispettata. Del resto, non vi è stata contestazione sul punto.
È pure pacifico che il rilascio dell'immobile è avvenuto oltre lo spirare del termine contrattuale, e a seguito della notifica dell'atto di intimazione dello sfratto, ogni diversa considerazione sulla tolleranza da parte del locatore essendo stata oggetto di mera allegazione, contestata, da parte della resistente.
Le spese di lite seguono pertanto la soccombenza virtuale, e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi, avuto riguardo alle sole fasi processuali svolte – tenuto conto dell'erronea scelta del rito da parte del ricorrente – e all'attività effettivamente compiuta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al rimborso, in favore di delle spese processuali, Parte_2 Parte_1 liquidate in € 1.100,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta Pisa, 18.12.2025
Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 18/12/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 11:30 compaiono:
Per l'avv. PALLADINO EMILIANO, il quale insiste nella liquidazione Parte_1 delle spese, preso atto della cessata materia del contendere tenuto conto che la scadenza era quella del 31.7.2025 e che come da documentazione agli atti in data 1.8.2023 era stata inviata disdetta motivata con richiesta di rilascio, e fa presente che solo con l'introduzione del giudizio è intervenuto il rilascio in data 13.11. u.s.
Per presente personalmente, l'avv. PANCACCINI DAVIDE si riporta alla Parte_2 comparsa, evidenzia la cessazione della materia del contendere, e fa presente che la parte, tenuto conto del difficile periodo di mercato, si è attivata per reperire un'alternativa soluzione abitativa. Chiede la compensazione delle spese.
La parte personalmente dichiara di essere in difficoltà e che a parole vi era stata una disponibilità della controparte a tollerare un rilascio tardivo rispetto alla data del 31.7.2025.
L'avv. Palladino contesta le deduzioni avversarie, non provate.
Il Giudice invita i difensori a concludere e discutere la causa.
L'avv. PALLADINO EMILIANO precisa le conclusioni come da odierne deduzioni a verbale e discute la causa riportandosi agli atti e da odierne deduzioni, in tema di spese di lite.
L'avv. PANCACCINI DAVIDE precisa le conclusioni come da memoria integrativa cui si riporta ai fini della discussione.
I procuratori, a questo punto, si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale. N. R.G. 3167/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 3167/2025 degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto
“cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo” tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
EM Palladino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato in calce all'atto di intimazione per finita locazione
- RICORRENTE e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Parte_2 C.F._2
Pancaccini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione del 02.09.2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio per ivi sentir accertata la legittimità del diniego di Parte_2 rinnovo alla prima scadenza del contratto di locazione ad uso abitativo del 23.08.2021, registrato in data 24.08.2021, avente ad oggetto l'immobile sito in Cascina (PI), Via Santa Angela Merici n. 5, identificata al Catasto Fabbricati al foglio 39, particella 240, sub. 8, categoria A2, classe 2, vani 3,5, r.c. 280,18.
Ha allegato di aver inviato al conduttore, in data 1.08.2023, raccomandata A/R per comunicare la sua volontà di rientrare nel possesso dell'immobile, dando disdetta al contratto al 31.07.2025, e che la decisione di recedere dal contratto alla prima scadenza derivava dalla necessità di adibire detto immobile a propria abitazione.
Si è costituita allegando che avrebbe rilasciato l'immobile nei primi giorni di Parte_2
Novembre 2025 avendo sottoscritto un altro contratto di locazione.
All'udienza del 29.10.2025 il Giudice, rilevata l'erroneità del rito ex art. 657 c.p.c. trattandosi di diniego di rinnovo alla prima scadenza e non di finita locazione, ha disposto la conversione del rito ex art. 426 c.p.c. assegnando termine per note integrative.
Parte locatrice non ha depositato memoria integrativa.
Con memoria integrativa del 06.12.2025 ha precisato di aver rilasciato Parte_2
l'immobile con consegna delle chiavi a e ha chiesto che venga dichiarata la Parte_1 cessazione della materia del contendere.
*****
Il Tribunale dà atto della concorde volontà delle parti di ritenere cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa sostanziale (caducazione del contatto e rilascio dell'immobile), a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, che dovrà, come nel caso in esame, essere sindacata alla stregua del principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 14774/2008; Cass. n. 12844/2003).
Com'è noto, i contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma II e III, L. 431/1998, possono essere disdettati alla prima scadenza, con preavviso di almeno sei mesi, solo nei casi tipici tassativamente previsti dalla norma di cui all'art. 3 della stessa legge, nell'evidente ottica di tutelare la continuità abitativa del conduttore.
Nel caso la disdetta rispetta la forma/contenuto prevista per legge, e la tempistica della stessa è stata rispettata. Del resto, non vi è stata contestazione sul punto.
È pure pacifico che il rilascio dell'immobile è avvenuto oltre lo spirare del termine contrattuale, e a seguito della notifica dell'atto di intimazione dello sfratto, ogni diversa considerazione sulla tolleranza da parte del locatore essendo stata oggetto di mera allegazione, contestata, da parte della resistente.
Le spese di lite seguono pertanto la soccombenza virtuale, e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi, avuto riguardo alle sole fasi processuali svolte – tenuto conto dell'erronea scelta del rito da parte del ricorrente – e all'attività effettivamente compiuta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al rimborso, in favore di delle spese processuali, Parte_2 Parte_1 liquidate in € 1.100,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta Pisa, 18.12.2025
Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.