Sentenza 16 febbraio 2011
Massime • 1
La cessione di pasticche del farmaco denominato Rivotril non integra il reato di cui all'art. 73, comma quarto, d.P.R. n. 309 del 1990 (che attribuisce rilevanza penale alle sole condotte di cessione riguardanti "i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B, C", allegata al suddetto d.P.R.), poiché le forme farmaceutiche di detto preparato sono inserite nella tabella II, sezione E, laddove nella tabella II, sezione B, rientra soltanto la sostanza attiva del farmaco, quando non si presenti in una forma farmaceutica tale da poter essere somministrata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2011, n. 13778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13778 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 16/02/2011
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 348
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 36969/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO OC N. IL 24/11/1970;
avverso la sentenza n. 2504/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 13/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
udito il P.G. in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
NO OC ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, relativamente ad un episodio di cessione di n. 3 pastiglie del farmaco OT - Clonazepam, ritenuta appartenere alla tabella 2^, sezione B, allegata al citato D.P.R.. Sul punto il giudice di appello non condivideva l'assunto espresso con l'impugnazione secondo cui trattavasi, invece, di farmaco medicinale ricompreso nella tabella 2^, sezione E. Con il motivo di ricorso ci si duole del non corretto inquadramento giuridico della fattispecie incriminatrice, riproponendo la questione già sollevata con l'appello, così sostenendo l'erroneità e l'illogicità della decisione, sul rilievo che si tratterebbe di condotta avente ad oggetto un farmaco medicinale, non ricompreso nella tabella 2^, sezione B, come sostenuto dalla corte di merito per farne discendere l'applicabilità della disciplina sanzionatorioa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il ricorso è fondato.
Risulta accertato in fatto che la "cessione" ha riguardato alcune "pasticche" del farmaco denominato OT.
Ebbene, le forme farmaceutiche di detta preparazione nella specie, compresse sono inserite nella tabella 2^, sezione E, in quanto si presentino come composizioni farmaceutiche.
Nella tabella 2^, sezione B;
rientra solo la sostanza attiva del farmaco quando non si presenti in una forma farmaceutica tale da poter essere somministrata, quindi la sostanza che serve per produrre il medicinale.
Nella specie, il fatto ha riguardato una cessione del farmaco in compresse, cioè una preparazione farmacologia ricompresa nella sezione E della tabella 2^, derivandone che il fatto non è penalmente sanzionato, limitando il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 la rilevanza penale alle sole condotte di cessione riguardanti "i medicinali ricompresi nella tabella 2^, sezioni A, B e C".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2011. Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011