Art. 20. 1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all'articolo 19 e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo e onere.
Articolo 20 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 19Articolo 21
Articolo 20 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
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17 dicembre 1988
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