Sentenza 6 luglio 2005
Massime • 1
La legittimità dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, impartito allo straniero di cui il Prefetto abbia decretato l'espulsione, é subordinata alla motivata impossibilità di eseguire l'espulsione stessa nelle forme (espulsione immediata mediante accompagnamento alla frontiera o previo trattenimento presso un centro di permanenza temporanea) che i commi primo e quinto bis dell'art. 14 D.Lgs. 286 del 1998 indicano, in sequenza, come quelli normalmente da adottare, avendo il cittadino straniero interesse all'osservanza di tale previsione normativa per le conseguenze di carattere penale derivanti dall'inosservanza dell'ordine di allontanamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2005, n. 29217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29217 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/07/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - rel. est. Consigliere - N. 851
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015216/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di GENOVA;
nei confronti di:
1) EL AR N. IL 19/07/1978;
avverso SENTENZA del 04/02/2005 TRIBUNALE di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. ESPOSITO V. che ha concluso per inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe ha assolto il cittadino rumeno AR AR dall'imputazione di cui all'art. 14, co.
5-ter, D.LGS. n. 286/1998 e successive modifiche per inottemperanza all'ordine del Questore di Genova di lasciare entro 5 giorni il territorio dello Stato, impartito ai sensi ai sensi del comma 5-bis dell'articolo citato, disapplicando il predetto provvedimento per la sua ritenuta illegittimità in ragione della sua assoluta carenza di motivazione in ordine all'omissione dell'espulsione immediata mediante accompagnamento alla frontiera, che la legge indica come forma prioritaria di realizzazione dell'espulsione medesima. Ricorre il P.G., lamentando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo della minor incisività della forma di espulsione costituita dall'ordine di lasciare il territorio dello Stato (limitativo della sola libertà di circolazione) rispetto a quelle dell'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera o del previo internamento in un centro di permanenza temporanea (limitativi della libertà personale), con conseguente assenza di pregiudizio per gli interessi e le garanzie dello straniero.
Il ricorso "per saltum" in esame, sostanzialmente incentrato, anche quanto alla censura formalmente denunziante vizio di motivazione, su di una pretesa violazione della legge penale, è infondato. Pur corrispondendo, infatti, l'assunto del ricorrente ad uno degli orientamenti manifestatisi in materia nella giurisprudenza di questa corte, è andato recentemente prevalendo il diverso indirizzo secondo cui la legittimità dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato impartito allo straniero di cui il Prefetto abbia decretato l'espulsione è subordinata alla motivata impossibilità di eseguire l'espulsione stessa nelle forme (espulsione immediata mediante accompagnamento alla frontiera o previo trattenimento presso un centro di permanenza temporanea) che i commi 1 e 5-bis dell'art. 14 D.LGS. n. 286/1998 indicano, in sequenza, come quelli normalmente da adottare, avendo il cittadino straniero interesse all'osservanza di tale previsione normativa, se non altro (anche a prescindere da ragioni pratiche, come quelle attinenti al sostenimento dei costi del viaggio) per le conseguenze di carattere penali derivanti dall'inosservanza dell'ordine di allontanamento (v., per tutte, Cass., sez. 1^, 21.9.2004, n. 45390, El Mouak).
Nel caso di specie il provvedimento del Questore risulta carente di motivazione circa l'impossibilità di eseguire l'espulsione mediante accompagnamento immediato dello straniero alla frontiera, costituente, a sua volta, nell'ordine di priorità delineato dal legislatore, presupposto per l'internamento del soggetto in un centro di permanenza temporanea in vista della sua successiva espulsione coattiva, donde l'incensurabilità della disapplicazione dell'atto amm.vo in quanto adottato in violazione di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2005