Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
È legittimato a richiedere la rimessione del processo anche l'avvocato generale della Repubblica presso la Corte d'appello, qualora sia evidente che l'istante non agisca a titolo personale, ma quale componente dell'ufficio della Procura Generale della Repubblica. (Fattispecie in cui la S.C. ha disposto la rimessione ad altra sede di un processo per omicidio colposo a carico di soggetto in servizio di scorta a un magistrato della D.D.A. di Reggio Calabria, a causa delle gravi reazioni manifestatesi nel luogo del delitto e sfociate in atti di intimidazione verso il magistrato e l'imputato, in blocchi stradali e in atti di vandalismo, per la contiguità della vittima ad ambienti della criminalità organizzata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/1999, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 13/01/1999
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N.344
3.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N.35017/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla richiesta di rimessione proposta da:
1) RR RO n. il 23.08.1973
nel procedimento pendente presso il PRETORE di LOCRI sentita la relazione fatta dal Consigliere Gironi Emilio sentite le conclusioni del P.G. Dr. Febbraro per il rigetto udito il difensore Avv. Attinà A. in sostituzione Avv. Mazzone MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore generale della Repubblica di Reggio Calabria, in persona dell'Avvocato Generale, ha chiesto la rimessione ad altro giudice, ex art. 45 ss. c.p.p., del processo pendente presso la Pretura di Locri a carico di RI ER, agente della Polizia di Stato, per il delitto di omicidio colposo in danno di ER Giosefatto, commesso in Locri il 13.7.1996, allorché la vittima, a bordo di ciclomotore, venne investito dall'autovettura condotta dall'imputato, in servizio di scorta ad un magistrato della D.D.A. di R.Calabria. A fondamento della richiesta si adduce il pregiudizio derivante alla sicurezza pubblica ed alla libertà di determinazione dei soggetti partecipanti al processo e segnatamente dell'imputato e del suo difensore dalla grave situazione locale verificatasi in relazione alla contiguità della vittima ad ambienti di criminalità organizzata (cosca Cordì) ed alle reazioni manifestatesi in Locri successivamente al fatto, sfociate, in comportamenti intimidatori nei confronti del magistrato scortato dall'imputato, nell'imposizione della chiusura dei pubblici esercizi per un preteso "lutto cittadino", in ripetuti blocchi stradali da parte di numerosi soggetti, alcuni dei quali identificati come appartenenti o contigui alla cosca Cordì, ed in atti di vandalismo, di cui rimase vittima anche il difensore del prevenuto, la cui autovettura fu danneggiata in presumibile connessione con l'assunzione della difesa del RI.
L'iniziativa del P.G., provocata da un esposto dell'imputato e da una segnalazione del suo difensore, ha suscitato l'opposizione di OL TO e ER CE, genitori della vittima, entrambi costituitisi parti civili nel processo in corso ed i cui difensori hanno fatto pervenire memorie con cui si eccepisce il difetto di legittimazione dell'Avvocato Generale a proporre istanza di rimessione e si contesta la sussistenza delle condizioni legittimanti l'invocata rimessione per il recente avvenuto smantellamento della c.d. "cosca Cordì" ad opera delle forze dell'ordine e della lontananza nel tempo delle reazioni conseguite all'uccisione della vittima, di cui, comunque, si rivendica l'estraneità ad ambienti malavitosi.
La richiesta fa seguito ad altra analoga dichiarata inammissibile da questa corte con sentenza 16.6.1998 per mancata notifica dell'istanza medesima a taluna delle parti processuali.
Infondata è, anzitutto, l'eccezione di carenza di legittimazione dell'Avvocato Generale a proporre l'istanza, facendo pur sempre capo l'iniziativa al Procuratore Generale della Repubblica di R. Calabria, che esercita le sue funzioni personalmente od attraverso i magistrati addetti all'ufficio, a norma dell'art.70, III co., ord. giud., ed apparendo evidente che l'istante non ha agito a titolo personale ma quale componente dell'ufficio della Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria, che figura sull'intestazione dell'istanza ed in nome del quale l'Avvocato Generale reiteratamente dichiara di agire nel contesto dell'atto.
La richiesta merita accoglimento sia per considerazioni relative alla tutela della sicurezza ed incolumità pubblica che di tutela della libertà di determinazione delle persone partecipanti al processo, e segnatamente dell'imputato e del suo difensore, alla luce della situazione locale già manifestatasi all'indomani del fatto per cui è processo e della concreta possibilità che iniziative processuali delle parti od un esito non gradito del processo possano nuovamente innescare le gravi, incivili e criminali reazioni verificatesi dopo l'incidente che cagionò la morte del RI.
Ad una siffatta valutazione non osta la lontananza nel tempo delle pregresse manifestazioni di ostilità ed intolleranza nei confronti dell'Autorità dello Stato e di preconcetta quanto illegalmente ostentata solidarietà con le ragioni della vittima, evidente essendo il rischio del ripetersi di eventi dello stesso genere in coincidenza con la celebrazione del giudizio e, soprattutto, in relazione ad eventuale conclusione del medesimo non conforme alle verosimili aspettative di cospicua parte dell'ambiente locale, per cui irrilevante è anche il mancato verificarsi di incidenti in occasione delle udienze sin qui celebrate o di latenza dei già manifestatisi atteggiamenti violenti ed intimidatori.
Non pertinenti sono, poi, le deduzioni delle parti civili circa la rivendicata estraneità della vittima e dei suoi familiari a contesti di criminalità organizzata, essendo la rimessione prevista (e, nella specie, disposta) sulla base di situazioni ambientali oggettive quali quelle storicamente verificatesi nel territorio di Locri in conseguenza dell'evento per cui è processo.
Del pari ininfluente è l'avvenuto trasferimento del RI ad altra sede e ad altre funzioni, attesa la facoltà del medesimo di presenziare al dibattimento, la cui celebrazione in Locri esporrebbe l'imputato a fondati timori di menomazione della sua libertà di determinazione e di turbativa dell'esercizio del suo diritto di difesa, dissuadendolo financo dal comparire innanzi al giudice. In accoglimento della richiesta del P.G. il processo va, pertanto, rimesso al Pretore di Messina, in base alla formulazione dell'art. 11 c.p.p. e dell'art. 1 delle relative norme di attuazione anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n.420/1968, dichiarate espressamente applicabili solo ai procedimenti per reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.
P.Q.M.
Rimette il processo alla Pretura circondariale di Messina. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 1999