CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UD IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/04/2025 del GIUDICE DI PACE di Empoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA Luisa Angela RI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnato con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Empoli. Penale Sent. Sez. 4 Num. 460 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 04/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice di Pace di Empoli, con sentenza del 16 aprile 2025, giudicando del reato di cui all’art. 590 cod. pen. ascritto a IO UD, previa riqualificazione di tale fattispecie in quella di cui all’art. 590 bis cod. pen. ha dichiarato la propria incompetenza per materia e ordinato la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Empoli. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo dei difensori, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 4 d.lgs 28 agosto 2000 n. 274. Il ricorrente osserva che la fattispecie di cui all’art. 590 bis cod. pen. di competenza del Tribunale si configura solo nei casi di lesioni gravi e gravissime, mentre nel caso in esame le lesioni asseritamente subite dalla persona offesa, secondo quanto riportato nel capo di imputazione, hanno determinato una malattia della durata di giorni 25 e, pertanto, rientrano nella previsione del reato di cui all’art. 590 cod. pen., anche se causate con violazione delle norme sulla circolazione stradale. 3.Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Francesca Costantini, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Empoli. 4. Il ricorso è fondato. L’art. 4 del d.lgs 28 agosto 2000 n. 274, nella elencazione dei reati di competenza del giudice di pace, indica, fra gli altri, quello di cui all’art. 590 cod. pen. limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni. L’art. 590 bis cod. pen., di competenza del Tribunale ordinario, punisce specularmente le lesioni colpose gravi o gravissime causate con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (o della navigazione marittima o interna). Ne consegue che il reato di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 cod. pen., nel caso in cui la malattia sia di durata inferiore a quaranta giorni e non si configuri alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 583 cod. pen., qualificano le 3 lesioni come gravi o gravissime, rimane di competenza del Giudice di Pace, anche quando sia commesso con violazione della norme sulla circolazione stradale. 5.Nel caso in esame al ricorrente è stato contestato di aver cagionato, alla guida della bicicletta con violazione delle norme del codice della strada, ad altro utente lesioni personali da cui era derivata una malattia della durata di 25 giorni. Nella sentenza impugnata il Giudice nel declinare la propria competenza, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 590 bis cod. pen., si è limitato ad osservare che il fatto era stato compiuto con violazione delle norme sulla circolazione stradale e che, per tale ragione, il reato era di competenza del Tribunale. La dichiarazione di incompetenza per materia, dunque, è illegittima. 6. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione atti al Giudice di Pace di Empoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Empoli, per l'ulteriore corso. Deciso in Roma il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NA RI TO RE
udita la relazione svolta dal Consigliere NA Luisa Angela RI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnato con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Empoli. Penale Sent. Sez. 4 Num. 460 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 04/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice di Pace di Empoli, con sentenza del 16 aprile 2025, giudicando del reato di cui all’art. 590 cod. pen. ascritto a IO UD, previa riqualificazione di tale fattispecie in quella di cui all’art. 590 bis cod. pen. ha dichiarato la propria incompetenza per materia e ordinato la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Empoli. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo dei difensori, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 4 d.lgs 28 agosto 2000 n. 274. Il ricorrente osserva che la fattispecie di cui all’art. 590 bis cod. pen. di competenza del Tribunale si configura solo nei casi di lesioni gravi e gravissime, mentre nel caso in esame le lesioni asseritamente subite dalla persona offesa, secondo quanto riportato nel capo di imputazione, hanno determinato una malattia della durata di giorni 25 e, pertanto, rientrano nella previsione del reato di cui all’art. 590 cod. pen., anche se causate con violazione delle norme sulla circolazione stradale. 3.Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Francesca Costantini, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Empoli. 4. Il ricorso è fondato. L’art. 4 del d.lgs 28 agosto 2000 n. 274, nella elencazione dei reati di competenza del giudice di pace, indica, fra gli altri, quello di cui all’art. 590 cod. pen. limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni. L’art. 590 bis cod. pen., di competenza del Tribunale ordinario, punisce specularmente le lesioni colpose gravi o gravissime causate con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (o della navigazione marittima o interna). Ne consegue che il reato di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 cod. pen., nel caso in cui la malattia sia di durata inferiore a quaranta giorni e non si configuri alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 583 cod. pen., qualificano le 3 lesioni come gravi o gravissime, rimane di competenza del Giudice di Pace, anche quando sia commesso con violazione della norme sulla circolazione stradale. 5.Nel caso in esame al ricorrente è stato contestato di aver cagionato, alla guida della bicicletta con violazione delle norme del codice della strada, ad altro utente lesioni personali da cui era derivata una malattia della durata di 25 giorni. Nella sentenza impugnata il Giudice nel declinare la propria competenza, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 590 bis cod. pen., si è limitato ad osservare che il fatto era stato compiuto con violazione delle norme sulla circolazione stradale e che, per tale ragione, il reato era di competenza del Tribunale. La dichiarazione di incompetenza per materia, dunque, è illegittima. 6. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione atti al Giudice di Pace di Empoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Empoli, per l'ulteriore corso. Deciso in Roma il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NA RI TO RE