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Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/03/2026, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07848/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/03/2026
N. 02517 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07848/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7848 del 2025, proposto da:
NG AR TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Rosario
Bongarzone, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero dell'università e della ricerca,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dello sviluppo economico,
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 6162 del 2020. N. 07848/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere UR MA;
Nessuno presente per le parti nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026;
Vista l'istanza di decisione della causa sugli scritti depositata dalla parte ricorrente;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente TA NG AR ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del
Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 6162 del 13 ottobre 2020 con cui è stato accolto l'appello (riunito ad altri) per l'annullamento della sentenza del Tar Lazio, sezione terza bis, n. 11032 in data 17 settembre 2019, proposto per l'annullamento del provvedimento in data 2 maggio 2019, a firma del direttore generale del MIUR,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con il quale è stato comunicato che l'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania da parte ricorrente non può essere accolta per “difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva
2013/55/UE”.
L'amministrazione non si è costituita in giudizio.
Con atto depositato il 19 marzo 2026 la parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La sentenza del Consiglio di Stato di cui si chiede l'ottemperanza, dopo aver premesso che «lungi dal poter valorizzare l'erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla … verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle N. 07848/2025 REG.RIC.
formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno», ha ritenuto l'atto di diniego opposto dal Ministero «inficiato da un difetto di istruttoria, idoneo a determinarne l'annullamento».
Ha osservato la sentenza che il Ministero intimato «quale avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione degli odierni appellanti, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall'esperienza professionale maturata da ciascun ricorrente nel settore
e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per
l'esercizio della professione corrispondente; - all'esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito da ciascun appellante, come attestato dal titolo estero in proprio possesso, avrebbe dovuto verificare se sussistessero le condizioni per accogliere l'istanza di riconoscimento all'uopo presentata in sede procedimentale; - alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello è fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso in prime cure, salvi gli ulteriori provvedimenti da assumere nella fase di riedizione del potere».
3. Il ricorso deve essere accolto come da precedente specifico di questa sezione
(sentenza 25 gennaio 2023, n. 866), alle cui motivazioni per brevità si rinvia.
Stante l'incontestata inerzia dell'amministrazione, alla stessa deve essere ordinato di ottemperare alla sopra richiamata sentenza n. 6162 del 13 ottobre 2020, entro giorni
60 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, rideterminandosi con idonea istruttoria riguardo al riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento della ricorrente, secondo le indicazioni fornite nella sentenza da ottemperare.
Invero la sentenza in rassegna ha accertato che l'istruttoria svolta all'amministrazione statale non risulta adeguata, non essendo stata approfonditamente esaminata, alla N. 07848/2025 REG.RIC.
stregua delle previsioni di cui alla ivi richiamata normativa nazionale ed europea, la particolare posizione della parte appellante in relazione al suo diritto di insegnare in
Romania all'esito del percorso formativo estero.
Deve, altresì, essere nominato fin d'ora, quale commissario ad acta, il capo del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di sub- delega nominativa, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell'amministrazione ingiunta, provveda, entro novanta giorni (90 gg.) dalla scadenza del termine sopra assegnato, a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, sostituendosi all'organo ordinariamente competente nell'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina all'amministrazione di ottemperare alla sopra richiamata sentenza n. 6162 del 13 ottobre 2020 del Consiglio di Stato, come da motivazione, nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
Nomina commissario ad acta il capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di sub-delega nominativa, per gli adempimenti di cui in motivazione nei termini ivi indicati.
Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €
2.000,00 (duemila) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto e versato, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 07848/2025 REG.RIC.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
RO PA, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
NG Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
UR MA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
UR MA RO PA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/03/2026
N. 02517 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07848/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7848 del 2025, proposto da:
NG AR TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Rosario
Bongarzone, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero dell'università e della ricerca,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dello sviluppo economico,
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 6162 del 2020. N. 07848/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere UR MA;
Nessuno presente per le parti nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026;
Vista l'istanza di decisione della causa sugli scritti depositata dalla parte ricorrente;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente TA NG AR ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del
Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 6162 del 13 ottobre 2020 con cui è stato accolto l'appello (riunito ad altri) per l'annullamento della sentenza del Tar Lazio, sezione terza bis, n. 11032 in data 17 settembre 2019, proposto per l'annullamento del provvedimento in data 2 maggio 2019, a firma del direttore generale del MIUR,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con il quale è stato comunicato che l'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania da parte ricorrente non può essere accolta per “difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva
2013/55/UE”.
L'amministrazione non si è costituita in giudizio.
Con atto depositato il 19 marzo 2026 la parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La sentenza del Consiglio di Stato di cui si chiede l'ottemperanza, dopo aver premesso che «lungi dal poter valorizzare l'erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla … verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle N. 07848/2025 REG.RIC.
formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno», ha ritenuto l'atto di diniego opposto dal Ministero «inficiato da un difetto di istruttoria, idoneo a determinarne l'annullamento».
Ha osservato la sentenza che il Ministero intimato «quale avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione degli odierni appellanti, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall'esperienza professionale maturata da ciascun ricorrente nel settore
e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per
l'esercizio della professione corrispondente; - all'esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito da ciascun appellante, come attestato dal titolo estero in proprio possesso, avrebbe dovuto verificare se sussistessero le condizioni per accogliere l'istanza di riconoscimento all'uopo presentata in sede procedimentale; - alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello è fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso in prime cure, salvi gli ulteriori provvedimenti da assumere nella fase di riedizione del potere».
3. Il ricorso deve essere accolto come da precedente specifico di questa sezione
(sentenza 25 gennaio 2023, n. 866), alle cui motivazioni per brevità si rinvia.
Stante l'incontestata inerzia dell'amministrazione, alla stessa deve essere ordinato di ottemperare alla sopra richiamata sentenza n. 6162 del 13 ottobre 2020, entro giorni
60 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, rideterminandosi con idonea istruttoria riguardo al riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento della ricorrente, secondo le indicazioni fornite nella sentenza da ottemperare.
Invero la sentenza in rassegna ha accertato che l'istruttoria svolta all'amministrazione statale non risulta adeguata, non essendo stata approfonditamente esaminata, alla N. 07848/2025 REG.RIC.
stregua delle previsioni di cui alla ivi richiamata normativa nazionale ed europea, la particolare posizione della parte appellante in relazione al suo diritto di insegnare in
Romania all'esito del percorso formativo estero.
Deve, altresì, essere nominato fin d'ora, quale commissario ad acta, il capo del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di sub- delega nominativa, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell'amministrazione ingiunta, provveda, entro novanta giorni (90 gg.) dalla scadenza del termine sopra assegnato, a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, sostituendosi all'organo ordinariamente competente nell'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina all'amministrazione di ottemperare alla sopra richiamata sentenza n. 6162 del 13 ottobre 2020 del Consiglio di Stato, come da motivazione, nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
Nomina commissario ad acta il capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di sub-delega nominativa, per gli adempimenti di cui in motivazione nei termini ivi indicati.
Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €
2.000,00 (duemila) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto e versato, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 07848/2025 REG.RIC.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
RO PA, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
NG Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
UR MA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
UR MA RO PA
IL SEGRETARIO