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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PILIA LO GI, Giudice monocratico in data 10/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Sportiva Dilettantistica A Res - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siniscola - Via Roma 125 08029 Siniscola NU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 6463 2024 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 6463 2024 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
conclusioni, per la Parte ricorrente – nel Ricorso introduttivo del 19.3.2025 - :<<… dichiararsi nullo o, comunque, annullarsi l'atto impugnato, per i motivi sopra esposti. Spese, compensi e onorari rifusi. >>.
conclusioni, per la Parte resistente – nell'atto di Costituzione in giudizio del 6.10.2025 - <<… voglia la
Corte di Giustizia Tributaria di I° - Nuoro, dichiarare la cessazione della materia del contendere. Nuoro 06.10.2025>>.
all'udienza del 17.12.2025:
Ricorrente:
Il difensore di parte ricorrente evidenzia la CMDC per annullamento atto dal comune ma chiede la condanna alla refusione integrale delle spese di giudizio a carico del Comune di Siniscola, in quanto lo sgravio è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso e non in fase di autotutela regolarmente esperita.
Conferma il regolare svolgimento dell'udienza a distanza.
Resistente:
Il difensore di parte resistente non comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo Ricorso del 19.3.2025 “Ricorrente_1 SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, c.f. P.IVA_1 – pec. Email_3), con sede legale in Luogo_1 – cap. Indirizzo_1, di seguito abbreviata in
“Ricorrente_1 S.S.D.”, in persona legale rappresentante pro tempore, attualmente l'Amministratore Unico sig. Nominativo_2 (c.f. CF_1 ), nato a [...] il Data_1 e residente in [...](Cagliari) in Indirizzo_2 – cap. 09045, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1 - fax Telefono_1 ; pec Email_1, con studio in Brescia, Indirizzo_3, presso il quale ha eletto domicilio, agendo in contrradditorio con il Comune di Siniscola ha impugnato l'
“Avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento” relativo alla Tassa rifiuti per le annualità 2019 – 2020 e contestuale irrogazione sanzioni n. 009/6463/2024, Cod. Contr. nr. 523221, notificato a mezzo raccomandata a/r il 20/01/2025 (doc. 1), TARI – annualità 2019 – 2020, Euro 1.625,26”, deducendo in fatto ”… 2. Il predetto avviso di accertamento segue al precedente Avviso di accertamento esecutivo e contestuale invito al pagamento della Tari” e irrogazione sanzioni n. 009/748/2023, Cod. Contr. nr. 23221/1, notificato a mezzo Pec il 24/03/2023 (RGR 153/2023); TARI 2017-2018 del valore di Euro 26.137,14=, impugnato con ricorso dalla Contribuente, che ne ha chiesto l'annullamento, innanzi a Codesta Corte di
Giustizia Tributaria di 1° Grado RGR 153/2023 (doc. 3).
3. Con il predetto ricorso, la Società esponente ha chiarito che non operava più nell'impianto sin dal luglio 2017, come già noto all'Ufficio, e come nuovamente specificato all'Amministrazione comunale in data 18.01.2023 (doc. 4), a mezzo Pec, dallo scrivente difensore, che, a comprova di ciò, ha già reso disponibile al Comune la seguente documentazione: - comunicazione di cessazione inviata via pec al Comune di Siniscola il 30/7/2017 (doc.
5 - già agli atti dell'Ente); - modello variazione dati presentato all'AdE il 31/7/2017 e relativa ricevuta di invio telematico con acquisizione al protocollo 17073109074062487 del file “CESULOCSINISCOLA” contenente n. 1 documenti di tipo Richiesta di variazione attività IVA, file trasmesso dalla dott.ssa commercialista Nominativo_4, consulente della Società (doc.
6 - allegato cessazione unità locale Siniscola 31.7.2017 - Modello AA7-10 AdE – già agli atti dell'Ente); - scrittura privata di riconsegna dell'impianto sportivo del 26/3/2017 (doc. 7 – già agli atti dell'Ente); - visura camerale “Società_1 Srl”, subentrata nella gestione dell'impianto sportivo, da cui risulta la segnalazione certificata di inizio attività presentata presso il Comune di SINISCOLA il 04/09/2017 (doc.
8 - visura pag. 8/8, già agli atti dell'Ente).
4. In data 27.07.2019, Ricorrente_1 Ssd riceveva dal Comune di Siniscola un avviso di accertamento relativo alla TARI anno 2016 (doc. 9), di Euro 758,00=, quantificazione TARI proveniente dall'Ufficio e mai è stata oggetto di ulteriore rettifica da parte dello stesso, né di contestazioni per infedele od omessa denuncia, dando conferma della correttezza dell'operato della società odierna ricorrente.
5. Con avviso di pagamento TARI datato 15.03.2018, il Comune di Siniscola, richiedeva il pagamento della TARI anno 2018, per Euro 813,00 (doc. 10).
6. Come già esposto e noto al Comune, tale avviso di pagamento del 15.03.2018 non era di competenza di Ricorrente_1 Ssd, stante la cessazione della propria attività presso il Zona_1 sin dal 31/07/2017. 7. Nel 2022 Ricorrente_1 Ssd riceveva il sollecito pre-esecuzione n. 009/770/2022 datato 23.05.2022, per il pagamento di Euro 2.449,88 per omesso / parziale versamento TARI relativa agli anni d'imposta 2017 – 2018 – 2019, oltre sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica, ossia complessivi Euro 3.353,00; nel sollecito l'Ufficio faceva riferimento all'avviso di accertamento n. 1586 del 4.12.2021, mai notificato da Ricorrente_1
Ssd (doc. 11).
8. Con “Istanza di esercizio di autotutela”, Ricorrente_1 Ssd dava nuovamente atto della cessazione della propria attività sociale presso il Zona_1 sin dal 31.07.2017 (pec in pari data), chiedendo al Comune l'annullamento in autotutela (doc. 12).
9. Il Comune di Siniscola replicava con Pec del 20.07.2022, allegando l'avviso di accertamento n. 009/1586/2021, del quale, solo in tale sede, la Contribuente prendeva visione, non essendole prima mai stato notificato;
dall'esame dell'Avviso di accertamento n. 009/1586/2021, rilevava che il Comune quantificava la TARI pretesamente dovuta dalla Contribuente – nonostante la stessa abbia interrotto la propria attività nel Zona_1 sin dal 31.07.2017 – in Euro 844,00 per il 2017; in Euro 839,00 per il 2018; in Euro 839,00 per il 2019 (doc. 13). 10. Risulta totale la carenza di legittimazione passiva di Ricorrente_1 Ssd della TARI per periodi d'imposta nei quali la stessa aveva già cessato la propria attività, come da comunicazioni inoltrate al Comune di Siniscola e all'Agenzia delle Entrate. 11. Il Comune di Siniscola, a seguito di proprie verifiche interne, ha rettificato la pretesa originariamente formulata con l'atto impositivo oggetto di impugnazione relativamente all'annualità 2017 ed annullandolo integralmente relativamente all'annualità 2018 (doc. 14). 12. Alla luce della rettifica del Comune dell'atto impositivo predetto per l'annualità 2017 e annullamento integrale per l'annualità 2018, la Contribuente, con istanza di annullamento in autotutela notificata in data 04.03.2025 (doc. 15), chiedeva al Comune l'annullamento integrale del nuovo avviso di accertamento notificato lo scorso 20 gennaio 2025 per le annualità TARI 2019 e 2020, oggi impugnato, stante l'insussistenza di alcun presupposto impositivo e la carenza totale di legittimazione passiva dell'obbligazione tributaria ascritta all'odierna richiedente Ricorrente_1 Società Sportiva a responsabilità limitata. 13. Nessun riscontro alla predetta istanza di annullamento in autotutela veniva offerta dal Comune di Siniscola. ….”, indi ulteriormente deduce “MOTIVI IN DIRITTO 1. Carenza di legittimazione passiva della Società ricorrente – Mancato esercizio del doveroso annullamento in autotutela La Società ricorrente ha più volte evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva, che risulta dalla narrativa del ricorso relativo alle annualità 2017 – 2018. Il Comune l'ha già espressamente riconosciuta tanto che - ha già rettificato la propria pretesa relativamente all'annualità 2017 - ha annullato integralmente la pretesa relativamente all'annualità 2018. Risulta pertanto palesemente infondata la nuova notifica per annualità pacificamente non di compentenza della odierna ricorrente. Dal mancato riscontro all'istanza di annullamento in autotutela deriva la necessità dell'odierno ricorso. Si richiede che di tale inerzia di tenga conto nella condanna alle spese di lite.
2. Illegittimità e infondatezza dell'atto impugnato - carenza motivazionale e probatoria - in ogni caso, insussistenza della pretesa tributaria L'Ufficio ha emesso un atto impositivo per la TARI richiamando l'art. 1, comma 162, della Legge 160/2019, ma in violazione dello stesso, poiché non ha adeguatamente motivato l'accertamento né ha allegato i documenti necessari a dimostrare la fondatezza della propria pretesa. Mancano, ex lege, nell'avviso impugnato i chiari presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dell'imposizione, mentre nel caso di riferimento ad altri atti non conosciuti o ricevuti dal contribuente, questi devono essere allegati o riportarne il contenuto essenziale. L'Ufficio ha omesso tali obblighi, rendendo l'atto impugnato privo dei necessari elementi giustificativi. L'Ufficio ha inoltre violato l'art. 7 del D.Lgs. 546/1992, che impone all'amministrazione finanziaria di dimostrare in modo puntuale e circostanziato le ragioni della pretesa tributaria e dell'irrogazione delle sanzioni. La normativa tributaria stabilisce con chiarezza che l'onere della prova ricade sull'Amministrazione, e non sul contribuente, mentre nel caso in esame l'Ufficio non ha fornito alcuna prova concreta a sostegno della propria determinazione, né ha reso noto su quali basi abbia proceduto alla quantificazione dell'importo richiesto. Inoltre, l'Ufficio ha omesso di instaurare un contraddittorio con la Ricorrente, privandola della possibilità di difendersi adeguatamente prima dell'emissione dell'atto impugnato. Pertanto, la Ricorrente contesta la legittimità dell'atto impugnato per violazione delle norme in materia di motivazione degli atti impositivi, per carenza di prova della pretesa tributaria….”. Allega documentazione. Con atto de “CONTRODEDUZIONI”, il COMUNE DI SINISCOLA, in persona del Funzionario Responsabile, dottor Difensore_2, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, codice fiscale P.IVA_2, pec Email_2 ha controdedotto assumendo comprovando che “… In seguito alla ricezione del gravame, l'Ente impositore, effettuate le opportune verifiche, annullava l'atto impositivo, accertando che, per le annualità in contestazione, il cespite era stato consegnato ad altro soggetto giuridico (allegato 3)….”. Allega documentazione.
Con atto “MEMORIA ILLUSTRATIVA” del 4.12.2025 il Ricorrente, ha replicato assumendo che “… L'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento impugnato comporta la piena soccombenza di fatto del Comune, atteso che la rimozione dell'atto costituisce diretta conseguenza delle censure formulate dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente di rifondere integralmente le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale. Il Comune, nelle controdeduzioni, ha dato atto che — a seguito del ricorso — ha verificato la posizione della contribuente e ha integralmente annullato in autotutela l'avviso TARI 2019–2020, riconoscendo che il cespite era stato consegnato a terzo soggetto e che la tassa non era dovuta. Il provvedimento del 05.09.2025 dispone infatti la rimozione degli atti del 28/11/2024, motivando con la consegna dell'immobile a Società_2 S.r.l. Spese di lite L'annullamento in autotutela dell'avviso impugnato determina la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. 546/1992, ma non incide sul regime delle spese, che resta regolato dall'art. 15 del medesimo decreto, come chiarito dalla Corte Costituzionale n. 274/2005. La Suprema Corte chiarisce con consolidata giurisprudenza che, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dovuta ad annullamento in autotutela dell'atto impugnato, il Giudice deve applicare il criterio della soccombenza, potendo compensare le spese solo quando l'annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità originaria dell'atto, ma a una situazione di oggettiva complessità che renda l'intervento in autotutela espressione di lealtà processuale dell'Amministrazione (Cass. nn. 19947/2010, 22231/2011, 3950/2017; ord. n. 8990/2019; Cass. n. 1043/2024). Nel caso di specie, l'illegittimità dell'avviso TARI 2019–2020 era originaria e riconosciuta dallo stesso Comune (atto 21.09.2023 con cessazione dell'utenza al 30.07.2017 e provvedimento 05.09.2025 che afferma che “la tassa non è dovuta nei termini indicati” e che l'immobile è stato consegnato a Società_2 Srl). A ciò si aggiunga che pende giudizio innanzi a Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria (R.G.R. 153/2023 – doc. 3 prodotto agli atti), nel quale pure l'Ufficio ha provveduto ad annullare parzialmente la propria pretesa (doc. 14 prodotto agli atti), già allora riconoscendo la non debenza del tributo, che poi ha ritenuto di riformulare con l'avviso impugnato con il ricorso odierno. A ciò aggiunga che il medesimo Ufficio, nuovamente, nell'agosto 2025 ha notificato nuovo avviso TARI, rispetto al quale la contribuente si è nuovamente dovuta attivare con lo scrivente difensore, nuovamente ottenendo annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio, come da Pec del 22 ottobre 2025 che si produce in allegato. La fattispecie, a ben vedere, rientra nell'art. 96 del Codice di Procedura Civile. Ne consegue che non è giustificabile alcuna compensazione e che le spese devono essere poste a carico del Comune di Siniscola. Stante il valore della controversia di Euro 1.625,26=, si chiede l'applicazione dei parametri tabellari nel governo delle spese, ossia complessivi Euro 2.552,00 per compensi (valori medi per fase di studio € 567,00; fase introduttiva € 357,00=; fase di trattazione € 284,00=; fase decisionale € 919,00), oltre accessori di legge e anticipazioni escluse per CUT. … Tutto ciò premesso Si insiste affinché Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di NUORO, voglia accogliere le precisate CONCLUSIONI Voglia accogliere le precisate conclusioni, dato atto dell'intervenuto annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Ufficio, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, condannando l'Ufficio all'integrale rifusione delle spese legali, oltre al rimborso del Contributo Unificato Tributario di Euro 30,00=, oltre spese di notifica per Euro 8,75…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice letti gli atti di causa, preso atto dell'annullamento dell'avversato Avviso di accertamento n.
009/6463/2024, disposto dal Comune di Siniscola in data 5.9.2025, dichiara l'estinzione del giudizio per sovravvenuta cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Siniscola, in ragione del principio della soccombenza - poiché reso da lungo tempo (per come evidenziato dal Ricorrente) del fatto che “Con “Istanza di esercizio di autotutela”, Ricorrente_1
Ssd dava nuovamente atto della cessazione della propria attività sociale presso il Zona_1
sin dal 31.07.2017 (pec in pari data), chiedendo al Comune l'annullamento in autotutela (doc. 12)
...", comunque, successivamente, si determinava all'adozione dell'avversato atto impositivo inutiliter dato - al pagamento delle spese di lite in favore de “Ricorrente_1 SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, c.f. P.IVA_1 che liquida in complessivi €. 800,00, oltre iva, cpa e contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e condanna il Comune di Siniscola al pagamento delle spese di lite in favore de “Ricorrente_1 SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, c.f. P.IVA_1, che liquida in complessivi €. 800,00, oltre iva, cpa e contributo unificato.
Nuoro
Il Giudice
Dott. Paolo Giuseppe Pilia
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PILIA LO GI, Giudice monocratico in data 10/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Sportiva Dilettantistica A Res - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siniscola - Via Roma 125 08029 Siniscola NU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 6463 2024 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 6463 2024 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
conclusioni, per la Parte ricorrente – nel Ricorso introduttivo del 19.3.2025 - :<<… dichiararsi nullo o, comunque, annullarsi l'atto impugnato, per i motivi sopra esposti. Spese, compensi e onorari rifusi. >>.
conclusioni, per la Parte resistente – nell'atto di Costituzione in giudizio del 6.10.2025 - <<… voglia la
Corte di Giustizia Tributaria di I° - Nuoro, dichiarare la cessazione della materia del contendere. Nuoro 06.10.2025>>.
all'udienza del 17.12.2025:
Ricorrente:
Il difensore di parte ricorrente evidenzia la CMDC per annullamento atto dal comune ma chiede la condanna alla refusione integrale delle spese di giudizio a carico del Comune di Siniscola, in quanto lo sgravio è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso e non in fase di autotutela regolarmente esperita.
Conferma il regolare svolgimento dell'udienza a distanza.
Resistente:
Il difensore di parte resistente non comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo Ricorso del 19.3.2025 “Ricorrente_1 SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, c.f. P.IVA_1 – pec. Email_3), con sede legale in Luogo_1 – cap. Indirizzo_1, di seguito abbreviata in
“Ricorrente_1 S.S.D.”, in persona legale rappresentante pro tempore, attualmente l'Amministratore Unico sig. Nominativo_2 (c.f. CF_1 ), nato a [...] il Data_1 e residente in [...](Cagliari) in Indirizzo_2 – cap. 09045, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1 - fax Telefono_1 ; pec Email_1, con studio in Brescia, Indirizzo_3, presso il quale ha eletto domicilio, agendo in contrradditorio con il Comune di Siniscola ha impugnato l'
“Avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento” relativo alla Tassa rifiuti per le annualità 2019 – 2020 e contestuale irrogazione sanzioni n. 009/6463/2024, Cod. Contr. nr. 523221, notificato a mezzo raccomandata a/r il 20/01/2025 (doc. 1), TARI – annualità 2019 – 2020, Euro 1.625,26”, deducendo in fatto ”… 2. Il predetto avviso di accertamento segue al precedente Avviso di accertamento esecutivo e contestuale invito al pagamento della Tari” e irrogazione sanzioni n. 009/748/2023, Cod. Contr. nr. 23221/1, notificato a mezzo Pec il 24/03/2023 (RGR 153/2023); TARI 2017-2018 del valore di Euro 26.137,14=, impugnato con ricorso dalla Contribuente, che ne ha chiesto l'annullamento, innanzi a Codesta Corte di
Giustizia Tributaria di 1° Grado RGR 153/2023 (doc. 3).
3. Con il predetto ricorso, la Società esponente ha chiarito che non operava più nell'impianto sin dal luglio 2017, come già noto all'Ufficio, e come nuovamente specificato all'Amministrazione comunale in data 18.01.2023 (doc. 4), a mezzo Pec, dallo scrivente difensore, che, a comprova di ciò, ha già reso disponibile al Comune la seguente documentazione: - comunicazione di cessazione inviata via pec al Comune di Siniscola il 30/7/2017 (doc.
5 - già agli atti dell'Ente); - modello variazione dati presentato all'AdE il 31/7/2017 e relativa ricevuta di invio telematico con acquisizione al protocollo 17073109074062487 del file “CESULOCSINISCOLA” contenente n. 1 documenti di tipo Richiesta di variazione attività IVA, file trasmesso dalla dott.ssa commercialista Nominativo_4, consulente della Società (doc.
6 - allegato cessazione unità locale Siniscola 31.7.2017 - Modello AA7-10 AdE – già agli atti dell'Ente); - scrittura privata di riconsegna dell'impianto sportivo del 26/3/2017 (doc. 7 – già agli atti dell'Ente); - visura camerale “Società_1 Srl”, subentrata nella gestione dell'impianto sportivo, da cui risulta la segnalazione certificata di inizio attività presentata presso il Comune di SINISCOLA il 04/09/2017 (doc.
8 - visura pag. 8/8, già agli atti dell'Ente).
4. In data 27.07.2019, Ricorrente_1 Ssd riceveva dal Comune di Siniscola un avviso di accertamento relativo alla TARI anno 2016 (doc. 9), di Euro 758,00=, quantificazione TARI proveniente dall'Ufficio e mai è stata oggetto di ulteriore rettifica da parte dello stesso, né di contestazioni per infedele od omessa denuncia, dando conferma della correttezza dell'operato della società odierna ricorrente.
5. Con avviso di pagamento TARI datato 15.03.2018, il Comune di Siniscola, richiedeva il pagamento della TARI anno 2018, per Euro 813,00 (doc. 10).
6. Come già esposto e noto al Comune, tale avviso di pagamento del 15.03.2018 non era di competenza di Ricorrente_1 Ssd, stante la cessazione della propria attività presso il Zona_1 sin dal 31/07/2017. 7. Nel 2022 Ricorrente_1 Ssd riceveva il sollecito pre-esecuzione n. 009/770/2022 datato 23.05.2022, per il pagamento di Euro 2.449,88 per omesso / parziale versamento TARI relativa agli anni d'imposta 2017 – 2018 – 2019, oltre sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica, ossia complessivi Euro 3.353,00; nel sollecito l'Ufficio faceva riferimento all'avviso di accertamento n. 1586 del 4.12.2021, mai notificato da Ricorrente_1
Ssd (doc. 11).
8. Con “Istanza di esercizio di autotutela”, Ricorrente_1 Ssd dava nuovamente atto della cessazione della propria attività sociale presso il Zona_1 sin dal 31.07.2017 (pec in pari data), chiedendo al Comune l'annullamento in autotutela (doc. 12).
9. Il Comune di Siniscola replicava con Pec del 20.07.2022, allegando l'avviso di accertamento n. 009/1586/2021, del quale, solo in tale sede, la Contribuente prendeva visione, non essendole prima mai stato notificato;
dall'esame dell'Avviso di accertamento n. 009/1586/2021, rilevava che il Comune quantificava la TARI pretesamente dovuta dalla Contribuente – nonostante la stessa abbia interrotto la propria attività nel Zona_1 sin dal 31.07.2017 – in Euro 844,00 per il 2017; in Euro 839,00 per il 2018; in Euro 839,00 per il 2019 (doc. 13). 10. Risulta totale la carenza di legittimazione passiva di Ricorrente_1 Ssd della TARI per periodi d'imposta nei quali la stessa aveva già cessato la propria attività, come da comunicazioni inoltrate al Comune di Siniscola e all'Agenzia delle Entrate. 11. Il Comune di Siniscola, a seguito di proprie verifiche interne, ha rettificato la pretesa originariamente formulata con l'atto impositivo oggetto di impugnazione relativamente all'annualità 2017 ed annullandolo integralmente relativamente all'annualità 2018 (doc. 14). 12. Alla luce della rettifica del Comune dell'atto impositivo predetto per l'annualità 2017 e annullamento integrale per l'annualità 2018, la Contribuente, con istanza di annullamento in autotutela notificata in data 04.03.2025 (doc. 15), chiedeva al Comune l'annullamento integrale del nuovo avviso di accertamento notificato lo scorso 20 gennaio 2025 per le annualità TARI 2019 e 2020, oggi impugnato, stante l'insussistenza di alcun presupposto impositivo e la carenza totale di legittimazione passiva dell'obbligazione tributaria ascritta all'odierna richiedente Ricorrente_1 Società Sportiva a responsabilità limitata. 13. Nessun riscontro alla predetta istanza di annullamento in autotutela veniva offerta dal Comune di Siniscola. ….”, indi ulteriormente deduce “MOTIVI IN DIRITTO 1. Carenza di legittimazione passiva della Società ricorrente – Mancato esercizio del doveroso annullamento in autotutela La Società ricorrente ha più volte evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva, che risulta dalla narrativa del ricorso relativo alle annualità 2017 – 2018. Il Comune l'ha già espressamente riconosciuta tanto che - ha già rettificato la propria pretesa relativamente all'annualità 2017 - ha annullato integralmente la pretesa relativamente all'annualità 2018. Risulta pertanto palesemente infondata la nuova notifica per annualità pacificamente non di compentenza della odierna ricorrente. Dal mancato riscontro all'istanza di annullamento in autotutela deriva la necessità dell'odierno ricorso. Si richiede che di tale inerzia di tenga conto nella condanna alle spese di lite.
2. Illegittimità e infondatezza dell'atto impugnato - carenza motivazionale e probatoria - in ogni caso, insussistenza della pretesa tributaria L'Ufficio ha emesso un atto impositivo per la TARI richiamando l'art. 1, comma 162, della Legge 160/2019, ma in violazione dello stesso, poiché non ha adeguatamente motivato l'accertamento né ha allegato i documenti necessari a dimostrare la fondatezza della propria pretesa. Mancano, ex lege, nell'avviso impugnato i chiari presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dell'imposizione, mentre nel caso di riferimento ad altri atti non conosciuti o ricevuti dal contribuente, questi devono essere allegati o riportarne il contenuto essenziale. L'Ufficio ha omesso tali obblighi, rendendo l'atto impugnato privo dei necessari elementi giustificativi. L'Ufficio ha inoltre violato l'art. 7 del D.Lgs. 546/1992, che impone all'amministrazione finanziaria di dimostrare in modo puntuale e circostanziato le ragioni della pretesa tributaria e dell'irrogazione delle sanzioni. La normativa tributaria stabilisce con chiarezza che l'onere della prova ricade sull'Amministrazione, e non sul contribuente, mentre nel caso in esame l'Ufficio non ha fornito alcuna prova concreta a sostegno della propria determinazione, né ha reso noto su quali basi abbia proceduto alla quantificazione dell'importo richiesto. Inoltre, l'Ufficio ha omesso di instaurare un contraddittorio con la Ricorrente, privandola della possibilità di difendersi adeguatamente prima dell'emissione dell'atto impugnato. Pertanto, la Ricorrente contesta la legittimità dell'atto impugnato per violazione delle norme in materia di motivazione degli atti impositivi, per carenza di prova della pretesa tributaria….”. Allega documentazione. Con atto de “CONTRODEDUZIONI”, il COMUNE DI SINISCOLA, in persona del Funzionario Responsabile, dottor Difensore_2, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, codice fiscale P.IVA_2, pec Email_2 ha controdedotto assumendo comprovando che “… In seguito alla ricezione del gravame, l'Ente impositore, effettuate le opportune verifiche, annullava l'atto impositivo, accertando che, per le annualità in contestazione, il cespite era stato consegnato ad altro soggetto giuridico (allegato 3)….”. Allega documentazione.
Con atto “MEMORIA ILLUSTRATIVA” del 4.12.2025 il Ricorrente, ha replicato assumendo che “… L'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento impugnato comporta la piena soccombenza di fatto del Comune, atteso che la rimozione dell'atto costituisce diretta conseguenza delle censure formulate dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente di rifondere integralmente le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale. Il Comune, nelle controdeduzioni, ha dato atto che — a seguito del ricorso — ha verificato la posizione della contribuente e ha integralmente annullato in autotutela l'avviso TARI 2019–2020, riconoscendo che il cespite era stato consegnato a terzo soggetto e che la tassa non era dovuta. Il provvedimento del 05.09.2025 dispone infatti la rimozione degli atti del 28/11/2024, motivando con la consegna dell'immobile a Società_2 S.r.l. Spese di lite L'annullamento in autotutela dell'avviso impugnato determina la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. 546/1992, ma non incide sul regime delle spese, che resta regolato dall'art. 15 del medesimo decreto, come chiarito dalla Corte Costituzionale n. 274/2005. La Suprema Corte chiarisce con consolidata giurisprudenza che, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dovuta ad annullamento in autotutela dell'atto impugnato, il Giudice deve applicare il criterio della soccombenza, potendo compensare le spese solo quando l'annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità originaria dell'atto, ma a una situazione di oggettiva complessità che renda l'intervento in autotutela espressione di lealtà processuale dell'Amministrazione (Cass. nn. 19947/2010, 22231/2011, 3950/2017; ord. n. 8990/2019; Cass. n. 1043/2024). Nel caso di specie, l'illegittimità dell'avviso TARI 2019–2020 era originaria e riconosciuta dallo stesso Comune (atto 21.09.2023 con cessazione dell'utenza al 30.07.2017 e provvedimento 05.09.2025 che afferma che “la tassa non è dovuta nei termini indicati” e che l'immobile è stato consegnato a Società_2 Srl). A ciò si aggiunga che pende giudizio innanzi a Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria (R.G.R. 153/2023 – doc. 3 prodotto agli atti), nel quale pure l'Ufficio ha provveduto ad annullare parzialmente la propria pretesa (doc. 14 prodotto agli atti), già allora riconoscendo la non debenza del tributo, che poi ha ritenuto di riformulare con l'avviso impugnato con il ricorso odierno. A ciò aggiunga che il medesimo Ufficio, nuovamente, nell'agosto 2025 ha notificato nuovo avviso TARI, rispetto al quale la contribuente si è nuovamente dovuta attivare con lo scrivente difensore, nuovamente ottenendo annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio, come da Pec del 22 ottobre 2025 che si produce in allegato. La fattispecie, a ben vedere, rientra nell'art. 96 del Codice di Procedura Civile. Ne consegue che non è giustificabile alcuna compensazione e che le spese devono essere poste a carico del Comune di Siniscola. Stante il valore della controversia di Euro 1.625,26=, si chiede l'applicazione dei parametri tabellari nel governo delle spese, ossia complessivi Euro 2.552,00 per compensi (valori medi per fase di studio € 567,00; fase introduttiva € 357,00=; fase di trattazione € 284,00=; fase decisionale € 919,00), oltre accessori di legge e anticipazioni escluse per CUT. … Tutto ciò premesso Si insiste affinché Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di NUORO, voglia accogliere le precisate CONCLUSIONI Voglia accogliere le precisate conclusioni, dato atto dell'intervenuto annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Ufficio, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, condannando l'Ufficio all'integrale rifusione delle spese legali, oltre al rimborso del Contributo Unificato Tributario di Euro 30,00=, oltre spese di notifica per Euro 8,75…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice letti gli atti di causa, preso atto dell'annullamento dell'avversato Avviso di accertamento n.
009/6463/2024, disposto dal Comune di Siniscola in data 5.9.2025, dichiara l'estinzione del giudizio per sovravvenuta cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Siniscola, in ragione del principio della soccombenza - poiché reso da lungo tempo (per come evidenziato dal Ricorrente) del fatto che “Con “Istanza di esercizio di autotutela”, Ricorrente_1
Ssd dava nuovamente atto della cessazione della propria attività sociale presso il Zona_1
sin dal 31.07.2017 (pec in pari data), chiedendo al Comune l'annullamento in autotutela (doc. 12)
...", comunque, successivamente, si determinava all'adozione dell'avversato atto impositivo inutiliter dato - al pagamento delle spese di lite in favore de “Ricorrente_1 SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, c.f. P.IVA_1 che liquida in complessivi €. 800,00, oltre iva, cpa e contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e condanna il Comune di Siniscola al pagamento delle spese di lite in favore de “Ricorrente_1 SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, c.f. P.IVA_1, che liquida in complessivi €. 800,00, oltre iva, cpa e contributo unificato.
Nuoro
Il Giudice
Dott. Paolo Giuseppe Pilia