Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00637/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03325/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3325 del 2025, proposto da
Fincantieri Infrastrutture Sociali S.p.A. in P. e n.q. di Capofila del Consorzio, Nbi S.p.A., Iterga Costruzioni Generali S.r.l., Sof S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B22BF43BCC, rappresentati e difesi dall'avvocato Leopoldo Di Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Caserta, non costituita in giudizio;
Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RE S.p.A., in proprio e nella sua qualità di mandataria del costituendo RTI con mandanti Adiramef S.p.A. e Renovit Public Solutions S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Adriano Cavina e Donato Caterino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Adiramef S.p.A., Renovit Public Solutions S.p.A. e Progettisti Associati Tecnarc s.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
a) della determinazione del Direttore Generale di So.re.sa. spa n. 163 del 23.05.2025 rettificata con determinazione n. 166 del 28.05.2025, comunicata in data 28.05.2025, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da RE s.p.a. - Adiramef s.p.a. - Renovit Public Solution s.p.a (ex Mieci s.p.a.) della “Procedura aperta per l'affidamento in appalto integrato, ai sensi dell'art. 44, D.lgs. 36/2023, avente ad oggetto la progettazione, esecuzione dei lavori e fornitura di servizi integrati per la gestione, conduzione ebmanutenzione del nuovo presidio ospedaliero San Rocco di Sessa Aurunca (CE)” CIG: B22BF43BCC) - (CUP: C51B20000830003)
b) dei verbali del Seggio n. 1 del 24/10/2024, n.2 del 07/11/2024, n.3 del 11/11/2024, n.4 del 25/11/2024 e della Determina n° 305 del 25 novembre 2024 So.re.Sa. nella parte in cui dispongono l'ammissione alla procedura di gara del RTI aggiudicatario;
c) dei Verbali n. 01 del 20/01/2025, n. 02 del 05/02/2025, n. 03 del 10/02/2025, n. 04 del 18/02/2025, n. 05 del 21/02/2025, n. 06 del 26/02/2025, n. 07 del 13/03/2025, n. 08 del 17/03/2025 e n. 09 del 27/03/2025 nella parte relativa alla valutazione e attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica del RTI aggiudicatario;
d) dei verbali n. 09 del 27/03/2025 e verbale n. 10 del 31/03/2025 nella parte relativa alla valutazione e attribuzione dei punteggi all'offerta economica del RTI aggiudicatario;
e) del verbale del 19/04/2025 con cui il Responsabile per la fase di affidamento di So.re.sa spa ha proceduto all'esame della documentazione inviata dall'Operatore Economico aggiudicatario per la valutazione della congruità dei costi della manodopera;
f) della nota prot. 009933-2025 del 22/05/2025 con cui So.re.Sa spa ha dato atto della: - regolarità della procedura di gara; - conclusione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti in capo all'offerente, ai sensi di quanto previsto dall'art.17 comma 5 del D.lgs 36/2023; - della verifica di regolarità amministrativa.
g) di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente ove lesivo degli interessi della ricorrente;
nonché
per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la S.A. e il RTI aggiudicatario con conseguente affidamento in favore della ricorrente che si dichiara sin d'ora disponibile al subentro.
nonché in via gradata
ove non fosse possibile il risarcimento in forma specifica mediante affidamento del contratto, per il risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e
subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RE S.p.A. e della Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. S.p.A.);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. EL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Fincantieri Infrastrutture sociali s.p.a. ha impugnato, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, l’aggiudicazione in favore del R.T.I. composto da RE s.p.a. – Adiramef s.p.a. - Renovit Public Solution s.p.a (ex Mieci s.p.a.) della “ Procedura aperta per l’affidamento in appalto integrato, ai sensi dell’art. 44, D.lgs. 36/2023, avente ad oggetto la progettazione, esecuzione dei lavori e fornitura di servizi integrati per la gestione, conduzione e manutenzione del nuovo presidio ospedaliero San Rocco di Sessa Aurunca (CE) ”, chiedendo la declaratoria di inefficacia e ‘subentro’ nel contratto eventualmente stipulato.
2. – La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’aggiudicazione sulla scorta di plurime ragioni, segnatamente:
- la nullità del contratto di avvalimento tra RE s.p.a. e La AL Costruzioni s.r.l. (motivo sub I).
La cifra di affari in lavori prevista dal disciplinare (art. 7.2.: “[…] l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara ”) messa a disposizione dall’ausiliaria, pari a € 32.472.965, non sarebbe “ integralmente esistente ” e, comunque, siccome corrispondente all’integrale valore della produzione di quest’ultima, ne comprometterebbe inammissibilmente la capacità organizzativa e aziendale.
Inoltre sussisterebbero criticità in punto di determinatezza del corrispettivo (o comunque in termini di assenza di onerosità per irrisorietà del corrispettivo ove ritenuto determinabile), di effettività e di specificità delle risorse messe a disposizione, posto che – sostiene parte ricorrente – il prestito dei requisiti tecnici e professionali sarebbe “ in parte generico e per altra parte privo di effettività, difettando il passaggio concreto di componenti aziendali di know how, risorse, mezzi e attrezzature idonee in rapporto all’oggetto della gara ”.
- per avere il raggruppamento aggiudicatario anticipato, nella formulazione dell’offerta tecnica, elementi relativi all’offerta tempo, ciò in palese violazione del divieto posto da paragrafo 17 del disciplinare e del divieto di commistione dell’offerta tecnica e dell’offerta tempo ed economica (motivo sub II);
- per deficit di qualificazione della società Adiramef, che ha assunto l’impegno di svolgere il 37,5% dell’importo dei lavori in categoria OG1 (motivo sub III);
- per deficit di qualificazione della capogruppo mandataria RE s.p.a. che, pur assumendo l’esecuzione dei lavori nella categoria prevalente OG1, non sarebbe in possesso della qualificazione necessaria e obbligatoria per la categoria OG12 e non avrebbe dichiarato nella domanda di partecipazione l’impegno formale di avvalersi del subappalto necessario per tale categoria al fine di supplire al requisito di qualificazione mancante (motivo sub IV);
- per violazione dei limiti del subappalto previsti dall’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 relativamente al “Servizio di Gestione, Conduzione e Manutenzione […]” e ai “Servizi Integrativi Transitori”, ad alta intensità di manodopera (motivo sub V);
- per il mancato possesso del requisito di cui al paragrafo 7.3. del disciplinare da parte del progettista indicato e l’impossibilità di una sua sostituzione (motivo sub VI);
- per la mancata indicazione, quale progettista, del giovane professionista ai sensi del paragrafo 7.3. del disciplinare di gara, che prevede che “[P] er i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’articolo 39 dell’allegato II.12. ” (motivo sub VII);
- per l’ulteriore carenza da parte del raggruppamento di progettisti incaricato dall’aggiudicataria dei requisiti previsti dal paragrafo 7.3. lett. E (motivo sub VIII);
- per l’incongruità del costo della manodopera e l’inattendibilità dell’offerta del R.T.I. aggiudicatario (motivi sub IX e X);
- per la manifesta illogicità e arbitrarietà del punteggio attribuito dalla commissione di gara attribuito all’offerta tecnica dell’aggiudicataria in ordine ai sub-criteri 2.1, 2.2 e .3.6 (motivo sub XI).
3. – Si sono costituite in giudizio, So.Re.Sa., in resistenza e la controinteressata RE s.p.a., entrambe svolgendo ampie controdeduzioni a confutazione delle plurime censure sollevate in ricorso, del quale hanno chiesto, di conseguenza, la reiezione.
4. – All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e scambiato memorie, ciascuna ulteriormente argomentando e insistendo per l’accoglimento delle domande rispettivamente formulate, la controversia è stata introitata in decisione.
5. – Il ricorso è insuscettibile di accoglimento.
6. – Il primo, articolato motivo di gravame è infondato.
6.1. – Il rilievo della ricorrente, in sé condivisibile, che nella specie, afferendo a un requisito di capacità tecnica (i.e.: fatturato specifico), venga in rilievo un avvalimento operativo (e non di garanzia) non è dirimente, diversamente da quanto dedotto, ai fini della comprova della nullità del contratto stipulato tra RE s.p.a. e La AL Costruzioni s.r.l.
6.2. – Vanno disattese, infatti, le critiche mosse al contenuto dell’accordo, in primis la dedotta inosservanza della regola dell’obbligo di puntuale indicazione, nell’avvalimento operativo, delle risorse in concreto prestate e della necessaria specificità della dichiarazione resa in tale senso (ad avviso della ricorrente, nella specie, “ la messa a disposizione è in parte caratterizzata da enunciazioni generiche all’intera struttura societaria e aziendale del tutto prive di specificità e concretezza e, per altra parte, laddove riferita alle tre specifiche ricorse umane […] inidonea allo scopo in quanto tali risorse sono chiaramente insufficienti […]”).
6.3. – Deve osservarsi, in senso contrario, che il contratto in questione – che individua puntualmente l’oggetto dell’avvalimento precisando che lo stesso è costituito dal requisito del possesso della “ Cifra d’affari pari a € 32.701.755 realizzata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta, per l’importo residuale pari a € 32.472.965, come da documento allegato sub. lett. B ” – indica altresì in maniera precisa, seppure in via esemplificativa, le risorse ed i mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria, l’ampiezza del cui impegno è comunque garantita dalla messa a disposizione delle “ risorse economiche, finanziarie, tecniche ed organizzative necessarie ” nonché da “ tutta la struttura aziendale sottesa, presupposta e idonea a soddisfare i predetti requisiti ”.
6.4. – È presente, nel contratto, l’elencazione delle risorse rese disponibili: “ a) la struttura economica e finanziaria della società in tutte le sue articolazioni e componenti; b) il patrimonio di esperienza consistente nella messa a disposizione del Know-how tecnico, commerciale, organizzativo e logistico e di ogni conoscenza tramite la piena disponibilità della propria struttura tecnica a mezzo del responsabile Geom. Antonio Montedoro ed attraverso la propria attività ed esperienza ed un costante coordinamento e verifica di tutti gli aspetti tecnici legati alle attività connesse alla qualificazione; c) personale qualificato, come da lettera “C”, costituito da: i. n. 1 persona avente qualifica di Direttore tecnico; ii. n. 1 persona avente qualifica di Impiegato amministrativo ”.
6.5. – Ciò posto, l’avviso del Collegio è che, a fronte di tanto, il contenuto del contratto possa dirsi rispettoso delle prescrizioni dettate dall’art. 104, d.lgs. n. 36/2023 nella parte in cui esige la “ indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico ”; il contenuto del contratto di avvalimento che viene in rilievo nella fattispecie è determinato poiché reca la concreta messa a disposizione a favore della mandataria RE S.p.A. dei mezzi, del know how e delle risorse che vengono puntualmente identificate.
6.6. – Secondo condivisa giurisprudenza, d’altro canto, “ non è necessaria la puntuale indicazione dei mezzi d’opera nonché delle qualifiche e del numero del personale messo a disposizione ” (Cons. Stato, Sez. V, 3/1/2024, n. 119; Id., 1/9/2023, n. 8126; T.A.R. Palermo, sez. I, 6/5/2023, n. 1171).
Per il costante orientamento della giurisprudenza, infatti, l’oggetto del contratto di avvalimento può essere determinato ovvero anche solo determinabile, in quanto non è necessario che quest’ultimo si spinga, ad esempio, “ sino alla rigida quantificazione dei mezzi d'opera, all'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale ”, essendo noto il principio secondo cui “ l'indagine in ordine agli elementi essenziali dell’avvalimento cd. operativo deve essere svolta sulla base delle generali regole sull'ermeneutica contrattuale e in particolare secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali ” (Cons. Stato, V, 10/1/2022, n. 169). È ben possibile, anzi, “ che, nel singolo contratto, sia previsto, quando si tratti di c.d. avvalimento tecnico-operativo, l’impiego non di un singolo elemento della produzione, bensì dell’azienda intesa come complesso produttivo unitariamente considerato (o di un ramo di essa) (Cons. Stato, Sez. V. 22/2/2021, n. 1514).
6.7. – Del resto, si osserva ancora, “ se è pur vero che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, disciplinando l’avvalimento, pone l’attenzione sul contratto avente ad oggetto il prestito dei requisiti, è altresì vero che l’art. 104 del D.lgs. n. 36/2023, a differenza del previgente art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, non richiede più, a pena di nullità del contratto di avvalimento, la necessaria specificazione delle risorse e delle dotazioni tecniche messe a disposizione. Ma, a tutto voler concedere, la più grave delle sanzioni non può certamente reputarsi legittima allorquando l’oggetto del contratto di avvalimento tecnico-operativo, seppur manchevole della specificazione dei mezzi prestati, risulti comunque in astratto determinabile, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 1346 c.c., che l’impegno dell’ausiliario sia munito dei necessari requisiti della determinatezza, o quanto meno della determinabilità (T.A.R. Salerno, sez. II, 29/5/2025, n. 1011).
6.8. – Ne deriva che non sussiste, in conclusione, la dedotta genericità nella indicazione delle risorse messe a disposizione con l’avvalimento operativo, di contro specificamente conferite alla concorrente né, d’altro canto, può darsi ingresso all’assunto di parte ricorrente che ne afferma tout court l’insufficienza in rapporto allo scopo perseguito, così dando conto di un giudizio che, tuttavia, corrisponde a una valutazione solo soggettiva e personalistica, peraltro sprovvista di supporto motivazionale e quindi da respingere.
La doglianza, pertanto, non coglie nel segno.
7. – Anche le restanti censure di cui si compone il motivo sub I non si rivelano persuasive.
7.1. – Il corrispettivo dell’ausiliaria, sebbene modesto (non simbolico), è previsto e quantificato in contratto (insindacabilmente, in ossequio al principio di autonomia contrattuale) e non è indeterminato, con la conseguenza che alcuna violazione del cit. art. 104, d.lgs. n. 36/2023 e alcuna incidenza sulla validità del contratto risulta convincentemente prospettabile nella specie.
7.2. – Il prospettato “ svuotamento della capacità operativa dell’ausiliaria ” è solo asserito non è dato comprendere, né è esplicitato, in quale modo possa riflettersi sulla validità del contratto di avvalimento, senza considerare che il ‘prestito’, nella specie, afferisce alla “ struttura economica e finanziaria della società ”, non anche a quella operativa. In ogni caso, come si è accennato, è da ritenersi ammissibile “ che, nel singolo contratto, sia previsto, quando si tratti di c.d. avvalimento tecnico-operativo, l’impiego non di un singolo elemento della produzione, bensì dell’azienda intesa come complesso produttivo unitariamente considerato (o di un ramo di essa) (Cons. Stato, Sez. V. 22/2/2021, n. 1514; si v. anche Cons. Stato, Sez. V, 06/12/2021, n. 8073 secondo cui “[L] 'avvalimento può anche implicare l'acquisizione della concreta disponibilità dell'intero complesso produttivo del soggetto avvalso […]”).
7.3. – Da ultimo, quanto alla contestazione della integrale esistenza della cifra d’affari messa a disposizione dell’ausiliaria – da rapportare al ricavato dalle vendite e dalle prestazioni e non al valore della produzione indicato nel conto economico dei bilanci 2019-2023 – la censura non è sorretta da interesse giacché, quand’anche fondata, l’effetto non consisterebbe nell’espulsione dell’aggiudicataria, bensì nella possibilità di sostituzione, da parte del R.T.I. RE, dell’impresa ausiliaria, possibilità che non è condizionata, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, all’assenza di colpa in capo all’ausiliata ovvero preclusa, secondo l’impostazione ritenuta preferibile, in caso di errore imputabile a una mancata diligenza del concorrente nella verifica dei requisiti dell’ausiliaria, “ atteso che il meccanismo della sostituzione è stato concepito proprio per porre rimedio a situazioni in cui l'ausiliaria, per qualsiasi ragione (dalla dichiarazione mendace alla semplice carenza di un requisito), si riveli inidonea, sicché limitare tale facoltà solo ai casi in cui il concorrente dimostri l'assenza di colpa significherebbe reintrodurre un eccessivo formalismo, contrario ai principi del risultato e della fiducia che informano il nuovo codice dei contratti pubblici ” (T.A.R. Napoli, sez. V, 17/11/2025, n. 7450).
7.3.1. – In particolare, è stato affermato che, anche in caso di dichiarazione mendace dell'ausiliaria, non va disposta l'esclusione della concorrente ma solo la sostituzione dell'ausiliaria priva del requisito di partecipazione, non potendo, alla luce della richiamata finalità dell'istituto dell'avvalimento, l'impresa ausiliata rispondere, per responsabilità oggettiva, per circostanze riconducibili solo alla sfera dell'impresa ausiliaria, delle quali la prima non sia responsabile neppure a titolo di colpa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6965/2024). La sostituzione, dunque, configura un istituto che, pur derogando al principio di immodificabilità soggettiva del concorrente, è giustificato dalla superiore esigenza di non penalizzare l'impresa ausiliata per circostanze attinenti alla sfera dell'impresa ausiliaria, delle quali la prima non sia responsabile.
La doglianza è dunque inammissibile, non potendo parte ricorrente ritrarre alcuna utilitas , in concreto, dall’eventuale suo accoglimento.
8. – Non si configura, poi, la violazione del principio di commistione tra offerta tecnica e offerta tempo, dedotta con il II motivo di ricorso, nel quale è richiamata la corrispondente previsione del disciplinare di gara (paragrafo 17, secondo cui: “ L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta tempo ed economica del concorrente ”).
8.1. – La mera allusione, contenuta in due passaggi (pagg. 1 e 8) della relazione dell’aggiudicataria ex criterio 2.1, a una drastica riduzione dei tempi di esecuzione (“ per ridurre drasticamente i tempi di esecuzione ” e “ che riduce i tempi complessivi di esecuzione (come sarà dichiarato in sede di offerta tempo) " non vale a disvelare elementi specifici e concreti dell’offerta tempo, meno che mai a operare una misurabile quantificazione della preannunciata riduzione che, invero arbitrariamente, è stimata nella misura “ massima ” da parte del ricorrente (“[…] lasciando intendere quindi […] la volontà di offrire la riduzione del tempo previsto nella misura massima prevista dal disciplinare ).
8.2. – Trattasi di richiami – peraltro non dissimili, come correttamente obiettato, da talune espressioni utilizzate dalla stessa ricorrente, che pure discorre di “ ottimizzare i tempi di esecuzione ” – che non consentono di operare alcuna “ quantificazione ” e che, nella loro indeterminatezza, si rivelano del tutto inidonei, ad avviso del Collegio, a fornire una ricostruzione anticipata dell’offerta tempo capace di influenzare le determinazioni della commissione di gara.
8.3. – Non risulta leso, in definitiva, il principio – di matrice giurisprudenziale – c.d. di “separazione” ovvero di “non commistione”, che vieta la confusione tra offerta economica ed offerta tecnica. Il correlativo divieto di commistione, del resto, proprio perché risponde all’obiettivo di evitare condizionamenti all’operato della commissione, non può essere interpretato in maniera indiscriminata, come pretende parte ricorrente, al punto da eliminare ogni possibilità di interferenze tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto (Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2015, n. 5181).
Di qui la reiezione del motivo.
9. – Sono del pari infondati i motivi sub III e IV.
9.1. – Deve ritenersi ammissibile la stipula, da parte della mandante Adiramef, in possesso della categoria OG1 classe III bis (fino a € 1.500.000,00) che aveva assunto l’impegno di svolgere il 37,5% dell’importo dei lavori in tale categoria (ossia pari a € 16.776.644,43), del contratto di avvalimento con Artemide, avente ad oggetto la messa a disposizione della categoria OG1 classe VII (€ ossia fino a 15.494.000,00); ben può, invero, il concorrente sommare l’importo della propria classifica dell’attestazione SOA con l’importo della classifica posseduto dall’ausiliaria, pacifico essendo che i concorrenti possano ricorrere all’avvalimento “ parziale ” ovvero a quello “ frazionato ” sulla base dell’orientamento della Corte di Giustizia, Sez. V, del 10 ottobre 2013, causa C94/12 e di conseguenza non può ritenersi illegittimo il cumulo del requisito del concorrente con il requisito dell’ausiliaria.
Il motivo sub III è dunque da respingere.
9.2. – Nemmeno coglie nel segno la doglianza sub IV – con cui si deduce che la RE S.p.a. non è in possesso della qualificazione necessaria e obbligatoria per la categoria OG12 e non ha dichiarato nella domanda di partecipazione l’impegno formale di avvalersi del subappalto necessario per tale categoria al fine di supplire al requisito di qualificazione mancante – dovendo privilegiarsi, sul punto, una interpretazione tesa a “ valorizzare l’effettiva volontà dell’operatore economico, quale desumibile dagli atti di gara, senza che occorra una dichiarazione formalmente differenziata da quella che vale anche per il subappalto semplice ” (Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2024, n. 9051).
9.2.1. – La volontà di ricorrere al subappalto necessario per le lavorazioni di cui alla categoria OG12 è ricavabile, nella specie, dall’Allegato A.1 – Dichiarazione di partecipazione, nel quale a pag. 5 la mandataria ha espressamente dichiarato di voler “ subappaltare ad imprese in possesso di adeguata qualificazione e di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente le prestazioni e le attività: OG12 nella misura del 100% ” e dall’Allegato 14 alla domanda di partecipazione, in cui è riportata una tabella con tutte le categorie SOA e relative classifiche per le quali la RE S.p.A. è qualificata e, tra queste, non vi è la OG12, con la conseguenza che l’intenzione di voler subappaltare le attività rientranti nella anzidetta categoria non può che assumere un univoco significato.
9.2.2. – La doglianza pecca dunque di formalismo, essendo necessario “ valorizzare l’effettiva volontà dell’operatore economico, quale desumibile dagli atti di gara, senza che occorra una dichiarazione formalmente differenziata da quella che vale anche per il subappalto semplice ” (Cons. Stato, Sez. V, 12/11/2024, n. 9051); deve ritenersi sufficiente, invero, ai fini del subappalto necessario, la “ manifestazione della scelta riscontrabile indipendentemente dall’adozione di specifiche formule ” (T.A.R. Napoli, sez. I, 24 gennaio 2025, n. 624), la quale, per quanto detto, nel caso che occupa può dirsi sussistente.
10. – Venendo al motivo sub V, la dichiarazione di Renovit Public Solutions S.p.a. – che all’interno del R.T.I. aggiudicatario ha assunto la percentuale di esecuzione dell’82,32% del servizio afferente la “ Gestione, servizi integrativi ” – di voler “ subappaltare ad imprese in possesso di adeguata qualificazione e di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente le prestazioni e le attività previste per la gestione ed i servizi integrativi fino all’80% ” violerebbe, secondo quanto dedotto, il limite stabilito dall’art. 119, d.lgs. n. 36/2023, che sanziona con la nullità l’accordo con cui a terzi sia affidata, tra l’altro, “ la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera ”.
Il subappalto del 65,85% - ossia l’80% dell’82,32% di competenza della Renovit Public Solutions S.p.a. – del predetto servizio sarebbe dunque illegittimo, secondo la ricorrente, integrando la “ prevalente esecuzione ” di un contratto “ ad alta intensità di manodopera ”, espressamente vietata ex art. 119 cit .
10.1. – L’assunto, sebbene suggestivo, non merita condivisione.
10.2. – Nella specie, infatti, non viene in evidenza un “ accordo ”, come preteso dall’art. 119, comma 1, cit ., bensì solo una riserva, da parte della Renovit, di affidamento dell’esecuzione dei menzionati servizi di gestione e integrativi “ fino all’80% ”, locuzione che, di per sé, nella sua indeterminabilità, non integra il superamento del limite legale e alla quale consegue, come condivisibilmente obiettato dalla controinteressata, il solo effetto che, in fase esecutiva, le prestazioni assunte saranno subappaltabili entro i limiti consentiti dall’art. 119, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, dovendo la S.A., per l’effetto, in caso di sforamento della soglia del 49,99%, denegare la relativa autorizzazione (Cons. Stato, IV, 12 giugno 2009, n. 3696; T.A.R. Roma, sez. II, 8/8/2017, n. 9260).
11. – Con il motivo sub VI viene dedotto che il R.T.I. dei progettisti dell’aggiudicataria sarebbe privo del requisito di capacità tecnica previsto dal disciplinare al paragrafo 7.3. lett. b) che, per la categoria “ Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni IA.01 ”, prevede la comprova dell’espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura per l’importo di € 4.573.395,43.
Sostiene parte ricorrente, sul punto, che il certificato di esecuzione prodotto dalla mandataria Progettisti Associati Tecnarc s.r.l. sottoscritto in data 07/04/2017 tra Infrastrutture Lombarde S.p.A. e Mythos Consorzio Stabile S.c.a.r.l. – e avente ad oggetto per la categoria IA.01 lavori per € 2.156.663,73 – risulterebbe attribuibile, infatti, unicamente al consorzio stabile Mythos, posto che in tale certificato non risulta indicata come consorziata esecutrice la Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.
Di qui, anche a prescindere dalle ulteriori criticità segnalate a proposito dei certificati di esecuzione del Contratto con il Policlinico Sant’Orsola e della ASST Brianza, il venir meno, sul presupposto della non conteggiabilità dell’anzidetto certificato, del requisito di qualificazione in capo al R.T.I. dei progettisti (mandataria: € 2.712.731,12 + mandante GMN Engineering: € 76.208,10 + mandante MAIN Management: € 1.780.854,52 = € 4.569.793,74, inferiore al minimo fissato in euro 4.573.395,43).
11.1. – La censura va disattesa.
11.1. – L’assunto di parte ricorrente secondo cui il certificato di esecuzione assume, non soltanto nel caso di appalti di lavori, ma anche in quello di servizi e forniture, valenza costitutiva del requisito speciale non appare condivisibile.
11.2. – Nella specie, a fronte di un certificato nel quale in effetti non risulta indicata come consorziata esecutrice la Progettisti Associati Tecnarc s.r.l., a comprova dell’effettivo espletamento del servizio per Infrastrutture Lombarde S.p.A. la controinteressata ha prodotto idonea documentazione, versando in atti la dichiarazione resa dalla Progettisti Associati Tecnarc alla stazione appaltante nella qualità di “ società indicata quale consorziata esecutrice di Mythos scarl per lo svolgimento dell’appalto in oggetto ”, in cui si dà atto della posizione regolare rispetto alla “ corresponsione dei trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati per l’esecuzione del Contratto ”, le fatture emesse dalla Progettisti Associati Tecnarc in relazione all’affidamento in parola nei confronti del Consorzio Mythos e relativi pagamenti effettuati dal Consorzio Mythos in favore della consorziata esecutrice, la fattura emessa dalla Progettisti Associati Tecnarc nei confronti del Consorzio Mythos per ottenere il saldo delle competenze residue al 23 aprile 2020 e la dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio Mythos in cui si conferma che per le attività relative alla progettazione della riqualificazione del quartiere di Lorenteggio “Progettisti Associati Tecnarc s.r.l. ha operato per conto di Mythos s.c.ar.l. in qualità di consorziata indicata, sviluppando integralmente le attività relative ai rilievi ed alla progettazione degli impianti idrico-sanitari IA.01, degli impianti meccanici e di riscaldamento IA.02 e degli impianti elettrici e speciali IA.03”.
11.3. – Né può assumersi, come preteso dalla ricorrente, che siffatta documentazione sia priva di “ alcuna giuridica rilevanza ” giacché non varrebbe “ a superare il certificato di esecuzione lavori che ha valenza probatoria e costitutiva del requisito spendibile ”. Sul punto va osservato, in senso contrario, per un verso che nessuna specifica prescrizione in punto di comprova del requisito è prescritta dalla lex specialis di gara (che si limita a richiederne “ il possesso ” richiamando “ l’avvenuto espletamento […] dei servizi ”), dall’altro che, in materia di servizi e forniture, la comprova del relativo espletamento è meno rigidamente regolata rispetto agli appalti di lavori (si v. il previgente allegato XVII, parte II°, al d.lgs. n. 50/2016, richiamato dall’art 86, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016), dovendo trovare applicazione i principi della libertà delle forme (di prova) e del favor partecipationis , in modo da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive ed anticoncorrenziali.
11.4. – Quello che conta è l’individuazione di un operatore economico affidabile e, in tale ordine di idee, va assicurata la “ prevalenza per gli aspetti sostanziali, rispetto a quelli puramente formali ” il che, nella specie, si traduce nella valutazione della sussistenza, in concreto, del requisito esperienziale richiesto, anche in applicazione del “ principio del risultato ”. Tale linea di pensiero, peraltro, è pienamente in sintonia con i principi espressi dalla giurisprudenza sovranazionale che privilegia sempre una logica elastica e sostanzialistica (di “ deformalizzazione ”), rispetto alle rigidità che emergono da una visione formalistica e ingessata (si v. T.A.R. Lecce, sez. I, 04/12/2024, n. 1338).
La tesi del ricorrente non trova dunque alcun sicuro riscontro nel quadro normativo di riferimento come sopra richiamato né nelle previsioni della legge di gara.
Il motivo va pertanto rigettato.
12. – L’aggiudicazione sarebbe altresì illegittima, ad avviso della ricorrente, per la mancata indicazione, prescritta dalla lex specialis, quale progettista, del ‘giovane professionista’ (motivo sub VII), nonché per l’ulteriore carenza in capo al raggruppamento di progettisti incaricato dall’aggiudicataria dei requisiti previsti dal paragrafo 7.3. riguardanti i componenti specializzati del relativo team (motivo sub VIII).
12.1. – Entrambe le doglianze trovano smentita sul piano fattuale, posto che, come obiettato dalla controinteressata, i nominativi dei giovani professionisti risultano inseriti tanto nella Tabella n. 14 quanto nella Tabella n. 24, recante i nominativi dei membri del raggruppamento e dei giovani progettisti e l’Arch. Iotti risulta comunque inserita nel team multidisciplinare per la progettazione architettonica, come si evince dall’organigramma inserito nella relazione al criterio n. 1 dell’offerta tecnica; quanto al motivo sub VIII, come comprovato dalla difesa della S.A., tutti i professionisti indicati sono in possesso delle relative certificazioni (allegate).
13. – Ulteriore vizio dell’aggiudicazione – deduce ancora la ricorrente nel motivo sub IX – andrebbe identificato nell’evidente erroneità della quantificazione dei costi della manodopera, la quale rileverebbe ai fini tanto della non congruità dei costi dichiarati quanto della violazione dei minimi dei contratti collettivi nazionali di riferimento.
I costi della manodopera (per lavori) derivanti dalla disamina dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria (€ 37.426.400,00), per come ricostruiti dalla ricorrente, sarebbero, infatti, circa 4 volte superiori a quelli dichiarati in sede di riscontro inviato il 16.04.2025 alla S.A. per la verifica di congruità (€ 10.907.288,86) e, inoltre, non risulterebbe applicato il sopravvenuto CCNL di settore dell’anno 2025. Di qui, allo scopo di quantificare un costo della manodopera così basso in rapporto alle squadre di lavoro e ai turni dichiarati nell’offerta tecnica, l’ulteriore prospettazione di parte ricorrente in ordine all’applicazione di un costo della manodopera “ notevolmente inferiore ai minimi indicati nei contratti nazionali di riferimento ”, in palese violazione dell’art. 110 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023.
13.1. – La dedotta erroneità nella quantificazione del costo della manodopera e la svalutazione di esso per come ricavabile dall’offerta tempo determinerebbe, altresì, la complessiva inattendibilità dell’offerta del R.T.I. aggiudicatario (motivo sub X).
Entrambe le doglianze vanno disattese.
13.2. – La ricostruzione del costo della manodopera operata dalla ricorrente a partire dalla relazione allegata dall’aggiudicataria all’offerta tecnica per il criterio 2 (“ Struttura organizzativa, professionalità e adeguatezza del concorrente ”), ricavata, segnatamente, dall’articolazione dell’organizzazione ivi proposta “ con specifico riferimento alle squadre […] disponibili ”, sconta l’errore di fondo, persuasivamente stigmatizzato dalla difesa della controinteressata, che siffatta ‘organizzazione’ non rileva in via diretta ai fini della misurazione dell’impegno effettivo di maestranze, esprimendo, a ben vedere, la capacità “ massima ” (cioè “ la disponibilità ”) di risorse facenti parte dell’organico aziendale.
Tale chiave di lettura trova conforto, ad avviso del Collegio, nel tenore letterale del menzionato criterio del disciplinare – che valorizza “ la disponibilità di maestranze facenti parte dell’organico aziendale (allegando gli Unilav e/o documentazione analoga), la loro organizzazione e articolazione in squadre operative ”) e non richiede, in effetti, di esplicitare la configurazione-tipo organizzativa applicata ad ogni singolo giorno di lavoro – e nell’ulteriore rilievo che l’impegno effettivo, come ipotizzato dal R.T.I. RE, ed i relativi costi, devono essere desunti dall’offerta economica e temporale posto che, evidentemente, i dati da cui potrebbe ricavarsi la complessiva offerta tecnico-economica non possono essere contenuti né desumibili dall’offerta tecnica, nella quale non vi è nessuna specificazione delle fasi delle relative lavorazioni né delle diverse attività né alcuna indicazione della durata dettagliata delle attività e dei lavori per ogni fase.
13.3. – Cadono, di conseguenza, le collegate censure che si appuntano, da un lato, sulla asserita violazione dei minimi contrattuali, peraltro solo genericamente dedotta e sulla omessa applicazione del CCNL del 2025, intervenuto in fase di gara, avendo il R.T.I. RE dichiarato un costo della manodopera pari a quello previsto dalla lex specialis e non facendosi questione, nella specie, di anomalia dell’offerta. Anche la presunta sottostima, da parte dell’aggiudicataria, del costo della manodopera nell’offerta tempo è da respingere risultando peraltro omessa la considerazione delle specificità dell’organizzazione prevista dal R.T.I. RE nella relazione tecnica al criterio 2 (applicazione delle tariffe orarie corrette; omessa quantificazione dei costi di tutte le risorse che l’aggiudicataria ha dichiarato di impiegare).
Ne deriva il rigetto dei motivi sub IX e X.
14. – Quanto al motivo sub XI, incentrato sulla manifesta illogicità e arbitrarietà del punteggio attribuito dalla commissione di gara all’offerta tecnica dell’aggiudicatario in ordine ai sub-criteri 2.1, 2.2 e 3.6., la censura deve ritenersi complessivamente infondata.
14.1. – In ordine al criterio sub 2.1, la doglianza – con la quale la ricorrente lamenta che la Commissione di gara, con un giudizio manifestamente illogico ed arbitrario, ha attribuito in ordine a tale sub-criterio al RTI RE un punteggio di 4.33 inopinatamente superiore a quello attribuito a RTI Finso pari a 2.00 – è da respingere riposando essa sul presupposto, infondato, come appena visto, della sottostima del costo della manodopera da parte dell’aggiudicataria, per come quantificato dalla ricorrente, nell’offerta tempo di quest’ultima (assume, infatti, la ricorrente che “ tale palese incongruenza dovrebbe avere come inevitabile effetto l’azzeramento del punteggio in ordine a tale criterio specifico ”).
14.2. – La logica ‘sostitutiva’ delle prerogative decisionali della commissione di gara sottesa alla contestazione del punteggio assegnato per il sub-criterio 2.2. ne impedisce lo scrutinio, relegando la critica nell’alveo dell’inammissibilità, in disparte il rilievo che, nel merito, neppure pare cogliere nel segno atteso che vengono valorizzati, in chiave censoria, aspetti tutto sommato marginali (posti letto, numero e tipologia reparti, tecnologie sanitarie installate, superfici, dotazione impiantistiche) laddove, di contro, il punteggio è ancorato, testualmente, alla “ Esecuzione di lavori similari a quello oggetto di gara (strutture ospedaliere) per importo e tipologia delle opere (saranno valutati max 2 interventi con attribuzione di max 4 punti ad intervento) ”.
Sul punto è noto che per censurare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del punteggio attribuito, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (T.A.R. Napoli, sez. I, 7/2/2023, n. 884): in questo senso, si aggiunga che la commissione giudicatrice ha valutato complessivamente l’offerta del RTI RE assegnandogli per il sub-criterio in parola, anziché il punteggio massimo di 8 punti, quello di 6,13 punti.
14.3. – Analogamente è a dirsi quanto all’ulteriore deduzione con cui viene contestata l’attribuzione in favore del RTI RE del punteggio tecnico (6 punti) relativo al criterio 3.6. (“ Proposta migliorativa relativa all'allestimento chiavi in mano dei reparti strategici indicati nel documento “Elenco reparti strategici e relativa dotazione ”).
Anzitutto parte ricorrente non ha comprovato che dall’accoglimento della censura deriverebbe una qualche utilitas immediata, non potendosi determinare l’azzeramento del punteggio della controinteressata ma, a tutto concedere, la rinnovazione delle operazioni di valutazione (è evidentemente del tutto soggettiva e come tale irricevibile la pretesa della ricorrente di attribuire alla controinteressata “ un punteggio massimo di 1,8 [0,3 (ossia il coefficiente per il giudizio scarso) x 6 (ossia il punteggio massimo attribuibile come da tabella di pag. 50 del disciplinare per la fornitura di tale reparto)] ”. In ogni caso le criticità (in parte genericamente) prospettate dalla ricorrente non assurgono, ad avviso del Collegio, a elementi idonei a dare conto della rinvenibilità di indici di manifesta irragionevolezza o illogicità del giudizio espresso dalla commissione riguardo all’offerta della controinteressata (6 punti su 12) e, quanto alla presunta carenza delle schede tecniche dei prodotti, dal disciplinare non è possibile ricavare alcuno specifico obbligo per i concorrenti di produrle per tutte le dotazioni/attrezzature proposte.
Anche tale ultima censura va pertanto rigettata.
15. – Per le ragioni sinteticamente esposte innanzi il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto.
16. – La complessità e in parte la novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PE PO, Presidente FF
EL IN, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IN | PE PO |
IL SEGRETARIO