TAR Napoli, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 637
TAR
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità contratto di avvalimento per genericità delle risorse

    Il contratto di avvalimento è ritenuto sufficientemente determinato, indicando puntualmente l'oggetto e le risorse messe a disposizione, anche in via esemplificativa. La giurisprudenza non richiede la puntuale indicazione di mezzi d'opera, qualifiche o numero di personale.

  • Rigettato
    Nullità contratto di avvalimento per indeterminatezza del corrispettivo

    Il corrispettivo dell'ausiliaria è previsto e quantificato nel contratto, non essendo indeterminato e non violando l'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023.

  • Rigettato
    Nullità contratto di avvalimento per svuotamento capacità operativa ausiliaria

    L'avvalimento riguarda la struttura economica e finanziaria, non quella operativa. È ammesso l'impiego dell'azienda come complesso produttivo unitariamente considerato.

  • Inammissibile
    Nullità contratto di avvalimento per inesistenza della cifra d'affari

    La censura è inammissibile poiché, anche se fondata, consentirebbe la sostituzione dell'ausiliaria, senza comportare l'esclusione dell'aggiudicataria. La sostituzione è prevista per rimediare a inidoneità dell'ausiliaria.

  • Rigettato
    Violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta tempo

    Le allusioni alla riduzione dei tempi di esecuzione nell'offerta tecnica non contengono elementi specifici o concreti dell'offerta tempo, né consentono una misurabile quantificazione. Il principio di non commistione non può essere interpretato in modo indiscriminato.

  • Rigettato
    Deficit di qualificazione della società Adiramef

    L'avvalimento parziale o frazionato è ammissibile, consentendo al concorrente di sommare la propria classifica con quella dell'ausiliaria. La stipula del contratto di avvalimento con Artemide per la categoria OG1 classe VII è ritenuta ammissibile.

  • Rigettato
    Deficit di qualificazione della capogruppo RE S.p.A. per la categoria OG12 e mancata dichiarazione di subappalto necessario

    Si privilegia un'interpretazione che valorizzi l'effettiva volontà dell'operatore economico desumibile dagli atti di gara. La volontà di subappaltare la categoria OG12 è ricavabile dall'allegato A.1 e dalla mancata indicazione di tale categoria nella SOA della mandataria.

  • Rigettato
    Violazione limiti subappalto per servizi ad alta intensità di manodopera

    La dichiarazione di Renovit è una riserva di affidamento fino all'80%, non un accordo che integra il superamento del limite legale. Le prestazioni saranno subappaltabili entro i limiti consentiti dall'art. 119, comma 1 del Codice dei contratti pubblici.

  • Rigettato
    Mancato possesso requisito progettista (paragrafo 7.3 disciplinare)

    La documentazione prodotta (dichiarazione della Progettisti Associati Tecnarc, fatture, dichiarazione del Consorzio Mythos) comprova l'effettivo espletamento del servizio. La prova del requisito esperienziale è stata fornita in modo sostanziale, applicando i principi di libertà delle forme e favor partecipationis.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del giovane professionista (paragrafo 7.3 disciplinare)

    I nominativi dei giovani professionisti risultano inseriti nelle tabelle pertinenti e l'Arch. Iotti è inclusa nel team multidisciplinare.

  • Rigettato
    Ulteriore carenza requisiti progettisti (paragrafo 7.3 lett. E disciplinare)

    Tutti i professionisti indicati sono in possesso delle relative certificazioni, come comprovato dalla difesa della stazione appaltante.

  • Rigettato
    Incongruità costo manodopera e violazione minimi contrattuali

    La ricostruzione del costo della manodopera da parte della ricorrente si basa su un'errata interpretazione dell'organizzazione aziendale come capacità massima anziché impegno effettivo. L'impegno effettivo e i costi devono essere desunti dall'offerta economica e temporale. La doglianza sulla violazione dei minimi contrattuali è generica e non si configura anomalia dell'offerta.

  • Rigettato
    Inattendibilità dell'offerta per errata quantificazione costo manodopera

    La dedotta erroneità nella quantificazione del costo della manodopera è stata disattesa, cadendo di conseguenza le collegate censure sull'inattendibilità dell'offerta.

  • Rigettato
    Manifesta illogicità e arbitrarietà punteggio offerta tecnica (criterio 2.1)

    La censura riposa sul presupposto infondato della sottostima del costo della manodopera da parte dell'aggiudicataria.

  • Inammissibile
    Manifesta illogicità e arbitrarietà punteggio offerta tecnica (criterio 2.2)

    La critica è inammissibile in quanto mira a sostituire le prerogative decisionali della commissione di gara. Nel merito, la censura non coglie nel segno, valorizzando aspetti marginali rispetto al criterio di valutazione incentrato sull'esecuzione di lavori similari.

  • Rigettato
    Manifesta illogicità e arbitrarietà punteggio offerta tecnica (criterio 3.6)

    La ricorrente non ha comprovato l'utilitas immediata derivante dall'accoglimento della censura. La pretesa di attribuire un punteggio massimo alla controinteressata è soggettiva. Le criticità prospettate non dimostrano manifesta irragionevolezza o illogicità del giudizio della commissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 637
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 637
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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