Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2004, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROLO BANCA 1473 SPA, incorporante CARIMONTE BANCA SPA conferitaria azienda bancaria già della BANCA DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione ARISTIDE CANOSANI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che lo difende unitamente all'avvocato NICOLA BIANCHI, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 140/99 della Commissione tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 05/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Banca del Monte di Ravenna e Bologna avanzava all'Ufficio del Registro Atti Pubblici di Bologna una istanza di rimborso della somma di L. 217.557.000 costituente parte dell'imvim versata per la cessione di un lotto di terreno sito in Bologna, assumendo trattarsi di bene immobile esente, in quanto strumentale.
Con decisione n. 309/05/95 la Commissione Tributaria di primo grado di Bologna rigettava il ricorso, ritenendo l'esenzione prevista per gli immobili strumentali riguardare soltanto la sola invim decennale, non quella da applicare in dipendenza della cessione di beni immobili.
La decisione veniva gravata da appello da parte della Rolo Banca 1473 spa, incorporante della Carimonte Banca spa, conferitaria dell'azienda bancaria già della Banca del Monte di Ravenna e Bologna.
L'impugnazione veniva respinta dalla Commissione Tributaria Regionale della Emilia-Romagna con sentenza n. l40/99, depositata il 5.7.1999 sul rilievo che l'art. 25 comma secondo lett. d) DPR 643/1972 prevede l'esenzione dall'invim per gli immobili destinati all'esercizio di attività commerciali solo nel caso di cui all'art. 3 della medesima fonte normativa, e cioè al compimento del decennio di ininterrotto possesso. Ricorre per Cassazione la Rolo Banca.
L'intimata Amministrazione Finanziaria dello Stato non si è costituita.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo la ricorrente deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione perché i Giudici di appello, pur muovendo dalla esatta considerazione della unicità dell'imposta, retta da un principio di continuità, diretta a colpire l'incremento di valore degli immobili e diversificata solo per le modalità applicative, sarebbero poi giunti a conclusione contraddittoria con il ritenere che la pur prevista "esenzione" dall'invim decennale rappresenti in realtà soltanto una sospensione temporanea del prelievo fiscale, consentito invece, in caso di cessione del bene(con riguardo al valore originario del bene stesso), una volta cessata la causa - destinazione strumentale del bene stesso - che ha determinato tale sospensione.
Con un secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma sesto, 5 e 25 comma secondo lett. d) DPR 643/1972. I Giudici di appello erroneamente non avrebbero tenuto conto che se l'incremento di valore è per un dato periodo esente da tassazione, tale incremento non può essere tassato successivamente:
l'espressione usata dal legislatore " esenzione" non essendo sinonimo di proroga ne' di sospensione del pagamento dell'imposta. I due motivi per la loro stretta correlazione, devono essere congiuntamente esaminati.
Le censure sono prive di fondamento.
In materia, questa Corte ha avuto modo di affermare ripetutamente - sicché il relativo orientamento è da considerare del tutto consolidato(Cass. 7502/2002; Cass. l5439, e 4768/2001; Cass. 11155, 2074 e 1844/2000; Cass. 11371/1991) - che la ragione del beneficio di cui all'art. 25 comma secondo lett. d) DPR 643/1972 cit. si ricollega direttamente alla destinazione strumentale dell'immobile, nel senso che esso, fino a quando svolge un ruolo strumentale all'interno dell'azienda, può essere sottratto dall'imprenditore alla tassazione decennale. Allorché, invece, il bene esce dall'attività d'impresa, non vi è ragione perché il vantaggio economico che il proprietario riceve debba essere sottratto a tassazione: non ravvisandosi una differenza radicale tra la vendita di una unità immobiliare destinata ad usi commerciali rimasta inutilizzata e la vendita del medesimo bene che sia stato utilizzato per la sua destinazione naturale;
e considerato altresì che in caso di alienazione il maggior valore del bene - rispetto al costo di acquisto - si traduce in una ricchezza distinta da quella connessa ai risultati della gestione imprenditoriale.
Del resto, l'esenzione prevista dall'art. 25 DPR 643/1972 cit. contiene un testuale riferimento all'imposta prevista dall'art. 3 della medesima fonte normativa (cioè all'Invim dovuta da società per gli incrementi sui valori degli immobili conseguenti al decorso di dieci anni dal loro acquisto) e tale riferimento esprime la inequivoca volontà del legislatore di negare analogo beneficio per l'invim prevista dall'art. 2 DPR cit.e cioè per quella ordinaria, concernente i trasferimenti: trattandosi di norma di favore, di natura derogatoria rispero alla regola generale, essa deve essere interpretata in senso restrittivo.
Da tale soluzione - in linea con il disposto degli artt. 3 e 53 della Costituzione: Cass. 11271/2001 - il Collegio non ravvisa pertanto alcuna ragione per discostarsi.
Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, poiché la parte rimasta vittoriosa non ha svolto in questa sede alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004