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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 1766/2024
All'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Brescia Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 1766/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Trombadore Gianluca - Riommi Parte_1
ZI - VE NI;
- (convenuto) difeso ai sensi Controparte_1 dell'art. 417 bis c.p.c.; osserva
La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato, con qualifica di assistente amministrativo, ed è stata immessa in ruolo il 1/09/2011, dopo aver prestato servizio a tempo determinato per un periodo pari a 10 anni, 7 mesi e 6 giorni: proponeva quindi domanda di ricostruzione della carriera, all'esito della quale le venivano riconosciuti però soltanto 8 anni, 4 mesi e 24 giorni, secondo l'applicazione dell'art. 569 d.lgs. 297/1994. Tale norma, al suo primo comma, prevede che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”; impugnava il provvedimento di ricostruzione di carriera affermando la sua illegittimità per violazione del divieto di disparità di trattamento e rivendicando il diritto al pieno computo del periodo svolto a tempo determinato.
Si costituiva il , difendendosi nel merito e sostenendo l'inapplicabilità della direttiva CP_1
1999/70/CE invocata da controparte, non essendovi alcuna discriminazione;
rilevava che la giurisprudenza comunitaria vietava solo le ipotesi in cui era esclusa ogni considerazione dei periodi a tempo determinato ai fini dell'anzianità e rilevava che la normativa in questione aveva degli aspetti migliorativi per la valutazione del pre-ruolo.
1. La prima eccezione svolta dal , secondo cui non sarebbe individuabile alcuna CP_1 disparità di trattamento, è infondata in quanto, al contrario, è ben comprensibile dove parte attrice individui il trattamento deteriore cui è stata sottoposta. Infatti, nel ricorso non si mettono a confronto il trattamento ricevuto dall'odierna ricorrente rispetto a quello riservato ad altri colleghi assunti a tempo determinato e poi immessi in ruolo;
si critica, al contrario, la differente disciplina applicabile qualora un dipendente sia stato assunto sin dall'inizio a tempo
1 R.G.L. 1766/2024
indeterminato rispetto a chi ha avuto dei lunghi periodi di contratto a termine. Nel primo caso ogni anno lavorato viene integralmente computato ai fini dell'anzianità di servizio;
nel secondo viene applicata la disciplina prevista dall'articolo 569 d.lgs. 297/1994, con conseguente decurtazione degli anni di servizio svolti a tempo determinato dopo il quarto.
Individuato il profilo in cui risiede la asserita disparità di trattamento, occorre valutare se essa sussista e se deve essere dichiarata illegittima.
2. Prima di tutto, occorre rifarsi proprio alle pronunce della Corte di Giustizia Europea cui il ricorso si richiama ai fini di fondare il diritto dei lavoratori.
Nell'atto introduttivo viene menzionata la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-
307/05, che chiarirebbe la portata della clausola 4.1 della direttiva 1999/70/CE. Tale sentenza statuisce che la clausola in questione “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”, escludendo che un'eventuale disparità di trattamento possa essere giustificata dalla “dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro”. Al punto 58 della motivazione, la Corte chiarisce che è possibile che “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
Successivamente, nell'ordinanza resa nella causa C-152/14, richiamata nella memoria difensiva del , la Corte ha ribadito che la clausola 4.1 della direttiva citata “osta ad una CP_1 normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo
2 R.G.L. 1766/2024
determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Ebbene, in entrambi i casi la Corte aveva rilevato il contrasto della normativa nazionale con il divieto di disparità di trattamento laddove (causa C-307/05) ai lavoratori a tempo determinato non venivano riconosciuti gli scatti di anzianità, riservati a quelli a tempo indeterminato, e laddove (causa C-152/14) era totalmente esclusa la valutazione dei periodi lavorati a tempo determinato, ai fini dell'anzianità da riconoscere al lavoratore nel momento dell'assunzione a tempo indeterminato presso la medesima autorità.
Emerge quindi che la Corte ha voluto stigmatizzare le normative nazionali che escludevano ogni valore al servizio reso dai dipendenti a tempo determinato. Nel caso di specie, con tutta evidenza, il periodo lavorato a termine viene valorizzato anche se in misura minore, e ciò solo a partire dal quarto anno di pre-ruolo.
3. Chiarito ciò, occorre valutare se la minor valutazione dell'anzianità trovi una qualche giustificazione che permetta di far ritenere la normativa qui criticata compatibile con il diritto comunitario.
Il convenuto non è stato in grado di indicare quali siano le esigenze che abbiano CP_1 portato ad una differente valutazione dell'anzianità dell'odierna ricorrente per il periodo da costei lavorato a tempo determinato: la difesa resistente si è limitata a richiamare le sentenze della Corte di Giustizia che censurano le norme che escludono totalmente la valorizzazione dell'anzianità (già citate in precedenza); ma tali pronunce non possono essere lette nel senso in cui vorrebbe il convenuto. Infatti, è possibile che una diversa valutazione dell'anzianità maturata durante il periodo in cui si è lavorato a tempo determinato sia giustificata da altri fattori: ad esempio, nel caso dei docenti la normativa prevede un trattamento più favorevole per quanto riguarda il computo dell'anzianità, essendo sufficiente una prestazione lavorativa pari a
180 giorni per aver conteggiato un intero anno lavorativo;
in alternativa, è possibile valutare in maniera differente l'anzianità qualora l'attività svolta, a tempo determinato piuttosto che a tempo indeterminato, differisca sotto qualche aspetto. Nulla di tutto ciò è stato dedotto e, conseguentemente, si deve ritenere che ci si trovi dinanzi ad una discriminazione ai danni dei lavoratori a termine, consistente in una inferiore ed ingiustificata valutazione del servizio da questi reso ai fini della loro anzianità lavorativa.
4. Non porta a conclusioni differenti il rilievo secondo cui al compimento del 20° anno
(per quanto riguarda personale ausiliario) costoro recupereranno interamente l'anzianità maturata. La circostanza che il periodo escluso dalla valutazione dell'anzianità venga
“recuperato” successivamente non esclude il pregiudizio che i lavoratori subiscono negli anni
3 R.G.L. 1766/2024
precedenti, poiché è pacifico che, anche con il c.d. riallineamento, non vengono pagate le differenze retributive pregresse: il recupero degli anni di anzianità esclusi dalla ricostruzione di carriera è infatti disposto solo per il futuro e non è una revisione ex tunc della posizione stipendiale del dipendente.
5. Per quanto riguarda la prescrizione, nonostante l'apparente dissidio tra le parti, il petitum è già stato calcolato nel limite dei cinque anni precedenti alla diffida, esattamente come richiesto dal nella sua memoria. CP_1
6. In definitiva, deve essere riconosciuto il diritto del personale ausiliario all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata durante il periodo di pre-ruolo, in quanto le norme legislative e contrattuali che impongono la valutazione in misura inferiore sono in contrasto con la normativa europea per i motivi esposti in precedenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta che l'anzianità della ricorrente è di 10 anni, 7 mesi e 6 giorni al momento dell'immissione in ruolo e, per l'effetto, condanna il ministero convenuto a pagare l'importo di € 3.051 alla data di giugno 2024, oltre interessi legali;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in €
4.000 oltre rimborso forfettario, Iva, cpa e il contributo unificato.
Torino, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
4
All'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Brescia Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 1766/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Trombadore Gianluca - Riommi Parte_1
ZI - VE NI;
- (convenuto) difeso ai sensi Controparte_1 dell'art. 417 bis c.p.c.; osserva
La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato, con qualifica di assistente amministrativo, ed è stata immessa in ruolo il 1/09/2011, dopo aver prestato servizio a tempo determinato per un periodo pari a 10 anni, 7 mesi e 6 giorni: proponeva quindi domanda di ricostruzione della carriera, all'esito della quale le venivano riconosciuti però soltanto 8 anni, 4 mesi e 24 giorni, secondo l'applicazione dell'art. 569 d.lgs. 297/1994. Tale norma, al suo primo comma, prevede che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”; impugnava il provvedimento di ricostruzione di carriera affermando la sua illegittimità per violazione del divieto di disparità di trattamento e rivendicando il diritto al pieno computo del periodo svolto a tempo determinato.
Si costituiva il , difendendosi nel merito e sostenendo l'inapplicabilità della direttiva CP_1
1999/70/CE invocata da controparte, non essendovi alcuna discriminazione;
rilevava che la giurisprudenza comunitaria vietava solo le ipotesi in cui era esclusa ogni considerazione dei periodi a tempo determinato ai fini dell'anzianità e rilevava che la normativa in questione aveva degli aspetti migliorativi per la valutazione del pre-ruolo.
1. La prima eccezione svolta dal , secondo cui non sarebbe individuabile alcuna CP_1 disparità di trattamento, è infondata in quanto, al contrario, è ben comprensibile dove parte attrice individui il trattamento deteriore cui è stata sottoposta. Infatti, nel ricorso non si mettono a confronto il trattamento ricevuto dall'odierna ricorrente rispetto a quello riservato ad altri colleghi assunti a tempo determinato e poi immessi in ruolo;
si critica, al contrario, la differente disciplina applicabile qualora un dipendente sia stato assunto sin dall'inizio a tempo
1 R.G.L. 1766/2024
indeterminato rispetto a chi ha avuto dei lunghi periodi di contratto a termine. Nel primo caso ogni anno lavorato viene integralmente computato ai fini dell'anzianità di servizio;
nel secondo viene applicata la disciplina prevista dall'articolo 569 d.lgs. 297/1994, con conseguente decurtazione degli anni di servizio svolti a tempo determinato dopo il quarto.
Individuato il profilo in cui risiede la asserita disparità di trattamento, occorre valutare se essa sussista e se deve essere dichiarata illegittima.
2. Prima di tutto, occorre rifarsi proprio alle pronunce della Corte di Giustizia Europea cui il ricorso si richiama ai fini di fondare il diritto dei lavoratori.
Nell'atto introduttivo viene menzionata la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-
307/05, che chiarirebbe la portata della clausola 4.1 della direttiva 1999/70/CE. Tale sentenza statuisce che la clausola in questione “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”, escludendo che un'eventuale disparità di trattamento possa essere giustificata dalla “dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro”. Al punto 58 della motivazione, la Corte chiarisce che è possibile che “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
Successivamente, nell'ordinanza resa nella causa C-152/14, richiamata nella memoria difensiva del , la Corte ha ribadito che la clausola 4.1 della direttiva citata “osta ad una CP_1 normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo
2 R.G.L. 1766/2024
determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Ebbene, in entrambi i casi la Corte aveva rilevato il contrasto della normativa nazionale con il divieto di disparità di trattamento laddove (causa C-307/05) ai lavoratori a tempo determinato non venivano riconosciuti gli scatti di anzianità, riservati a quelli a tempo indeterminato, e laddove (causa C-152/14) era totalmente esclusa la valutazione dei periodi lavorati a tempo determinato, ai fini dell'anzianità da riconoscere al lavoratore nel momento dell'assunzione a tempo indeterminato presso la medesima autorità.
Emerge quindi che la Corte ha voluto stigmatizzare le normative nazionali che escludevano ogni valore al servizio reso dai dipendenti a tempo determinato. Nel caso di specie, con tutta evidenza, il periodo lavorato a termine viene valorizzato anche se in misura minore, e ciò solo a partire dal quarto anno di pre-ruolo.
3. Chiarito ciò, occorre valutare se la minor valutazione dell'anzianità trovi una qualche giustificazione che permetta di far ritenere la normativa qui criticata compatibile con il diritto comunitario.
Il convenuto non è stato in grado di indicare quali siano le esigenze che abbiano CP_1 portato ad una differente valutazione dell'anzianità dell'odierna ricorrente per il periodo da costei lavorato a tempo determinato: la difesa resistente si è limitata a richiamare le sentenze della Corte di Giustizia che censurano le norme che escludono totalmente la valorizzazione dell'anzianità (già citate in precedenza); ma tali pronunce non possono essere lette nel senso in cui vorrebbe il convenuto. Infatti, è possibile che una diversa valutazione dell'anzianità maturata durante il periodo in cui si è lavorato a tempo determinato sia giustificata da altri fattori: ad esempio, nel caso dei docenti la normativa prevede un trattamento più favorevole per quanto riguarda il computo dell'anzianità, essendo sufficiente una prestazione lavorativa pari a
180 giorni per aver conteggiato un intero anno lavorativo;
in alternativa, è possibile valutare in maniera differente l'anzianità qualora l'attività svolta, a tempo determinato piuttosto che a tempo indeterminato, differisca sotto qualche aspetto. Nulla di tutto ciò è stato dedotto e, conseguentemente, si deve ritenere che ci si trovi dinanzi ad una discriminazione ai danni dei lavoratori a termine, consistente in una inferiore ed ingiustificata valutazione del servizio da questi reso ai fini della loro anzianità lavorativa.
4. Non porta a conclusioni differenti il rilievo secondo cui al compimento del 20° anno
(per quanto riguarda personale ausiliario) costoro recupereranno interamente l'anzianità maturata. La circostanza che il periodo escluso dalla valutazione dell'anzianità venga
“recuperato” successivamente non esclude il pregiudizio che i lavoratori subiscono negli anni
3 R.G.L. 1766/2024
precedenti, poiché è pacifico che, anche con il c.d. riallineamento, non vengono pagate le differenze retributive pregresse: il recupero degli anni di anzianità esclusi dalla ricostruzione di carriera è infatti disposto solo per il futuro e non è una revisione ex tunc della posizione stipendiale del dipendente.
5. Per quanto riguarda la prescrizione, nonostante l'apparente dissidio tra le parti, il petitum è già stato calcolato nel limite dei cinque anni precedenti alla diffida, esattamente come richiesto dal nella sua memoria. CP_1
6. In definitiva, deve essere riconosciuto il diritto del personale ausiliario all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata durante il periodo di pre-ruolo, in quanto le norme legislative e contrattuali che impongono la valutazione in misura inferiore sono in contrasto con la normativa europea per i motivi esposti in precedenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta che l'anzianità della ricorrente è di 10 anni, 7 mesi e 6 giorni al momento dell'immissione in ruolo e, per l'effetto, condanna il ministero convenuto a pagare l'importo di € 3.051 alla data di giugno 2024, oltre interessi legali;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in €
4.000 oltre rimborso forfettario, Iva, cpa e il contributo unificato.
Torino, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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