Sentenza 10 gennaio 2025
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Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
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Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00727/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00745/2024 REG.RIC.
N. 00755/2024 REG.RIC.
N. 00788/2024 REG.RIC.
N. 00792/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 745 del 2024, proposto da
RE VA, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Ariotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2024, proposto da
KA FA, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Ariotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2024, proposto da
NI PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Ariotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 792 del 2024, proposto da
RA IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Ariotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
quanto al ricorso n. 745 del 2024:
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro n. 1211/2023, a mezzo della quale è stato accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, e il Ministero dell’Istruzione è stato conseguentemente condannato al pagamento in favore della ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, dell’importo complessivo di €. 3.000,00 tramite la Carta elettronica del docente;.
quanto al ricorso n. 755 del 2024:
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro n. 764/2023, con la quale si accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente; si dichiara tenuto e si condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare al ricorrente €. 2.500,00, attraverso l’emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale.
quanto al ricorso n. 788 del 2024:
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 958/2023 che ha accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente di usufruire del beneficio economico della “Carta Docente” e, per l’effetto, ha condannato il Ministero a consegnarle detta carta caricando su essa l’importo di € 2.000.
quanto al ricorso n. 792 del 2024:
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro n. 225/2023 con la quale si accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e si condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della parte ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, dell’importo complessivo di € 2.500,00 tramite la Carta elettronica del docente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata da parte ricorrente in vista della odierna camera di consiglio, nella quale si dava atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NA, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO NA |
IL SEGRETARIO