Sentenza 7 luglio 2005
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta, è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigetti la richiesta di estinzione del reato, formulata per la decorrenza del termine di cui all'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto spetta al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., accertare e dichiarare l'estinzione del reato qualora sussistano i presupposti previsti dal suddetto art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., azionando, a tal fine, tutti gli accertamenti necessari nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 666, comma quinto, cod. proc. pen.(v. Corte cost. sent. n. 107 del 1998).
Commentario • 1
- 1. Condanna penale e rifiuto del permesso di soggiorno: automatismoAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 25 febbraio 2011
La condanna per uno dei reati di cui agli articoli 380, commi 1 e 2, del Codice di procedura penale è espressamente considerata dal legislatore, all'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 286/1998, ostativa all'ingresso nel territorio nazionale e, quindi, in forza del rinvio operato dall'articolo 5, comma 5, dello stesso Decreto Legislativo, anche al rinnovo del permesso di soggiorno. Tale condanna porterebbe quindi alla revoca del permesso. Al fine del diniego di primo rilascio o rinnovo o della revoca, non occorre una specifica valutazione di pericolosità sociale del condannato (anche a seguito di "patteggiamento"), essendo tale valutazione legittimamente operata in via …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2005, n. 32801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32801 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/07/2005
Dott. RIGGIO GIfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2788
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 011315/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ NM, N. IL 28/11/1959;
avverso ORDINANZA del 10/12/2004 TRIBUNALE di MONZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
Con ordinanza in data 10.1.2004 il GUP del Tribunale di Monza, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da AZ GI RI di estinzione del reato per cui era stata emessa in data 5.6.1997 dal GUP del Tribunale di Monza sentenza di condanna alla pena concordata di nove mesi di reclusione in continuazione sui fatti oggetto della sentenza 8.2.1996 del Tribunale di Milano che gli aveva applicato la pena di anni uno e mesi tre di reclusione. Il AZ aveva addotto che era decorso il termine previsto dall'art. 445 comma 2 C.P.P. senza che fossero stati commessi altri reati, ma il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta ritenendo che l'effetto estintivo operasse ex lege senza necessità di intervento del giudice e che comunque non vi fossero gli strumenti per accertare la avvenuta commissione o meno di reati nel quinquennio, da parte del condannato, non essendo all'uopo sufficiente la acquisizione del certificato penale. Contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del AZ rilevando che la estinzione doveva essere accertata con un provvedimento del giudice dell'esecuzione che doveva essere annotato nel casellario giudiziale e che il giudice dell'esecuzione aveva nel contempo tutti i poteri occorrenti per accertare se il condannato avesse o meno commessi nuovi reati.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso è fondato.
La interpretazione consolidata dell'art. 445, comma 2, C.P.P. è nel senso che, pur operando la estinzione ope legis, in presenza dei presupposti di legge, spetta peraltro al giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 676 C.P.P., accertare la estinzione del reato dopo la condanna a pena patteggiata, all'uopo attivando tutti gli accertamenti occorrenti nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 666 comma 5 C.P.P. Una pronuncia giudiziale di accertamento delle estinzione è infatti necessaria, per la certezza dei rapporti giuridici e per i vantaggi che derivano al condannato dalla declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 C.P., anche ai fini della estinzione di tutti gli effetti penali della condanna. E la Corte Costituzionale ha interpretato la suddetta norma nel senso che l'effetto preclusivo alla estinzione del reato non consegue al mero fatto di avere commesso un delitto, bensì all'accertamento di responsabilità contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna, per cui spetta al giudice dell'esecuzione la decisione in proposito, all'uopo attivando il potere di chiedere tutti gli accertamenti ed i documenti di cui ha bisogno (v. Corte Costituzionale 4.6.1998 n. 107). Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato per violazione del combinato disposto degli artt. 445, comma 2, e 676 C.P.P. con rinvio al Tribunale di Monza per nuovo esame. Il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto per cui appartiene alla competenza del giudice dell'esecuzione l'accertamento e la declaratoria della estinzione del reato in presenza dei presupposti di cui all'art. 445, comma 2, C.P.P. e che all'uopo il giudice dovrà attivare anche d'ufficio tutti gli accertamenti occorrenti e diretti a verificare se siano state o meno pronunciate nei confronti del ricorrente sentenze irrevocabili di condanni per delitti commessi entro cinque anni dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 137 dispos. att. C.P.P., non rilevando la sola commissione di reati da cui non sia conseguita una condanna definitiva.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Monza.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2005