Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2005, n. 32801
CASS
Sentenza 7 luglio 2005

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Massime1

In tema di applicazione della pena su richiesta, è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigetti la richiesta di estinzione del reato, formulata per la decorrenza del termine di cui all'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto spetta al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., accertare e dichiarare l'estinzione del reato qualora sussistano i presupposti previsti dal suddetto art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., azionando, a tal fine, tutti gli accertamenti necessari nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 666, comma quinto, cod. proc. pen.(v. Corte cost. sent. n. 107 del 1998).

Commentario1

  • 1Condanna penale e rifiuto del permesso di soggiorno: automatismo
    Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 25 febbraio 2011

    La condanna per uno dei reati di cui agli articoli 380, commi 1 e 2, del Codice di procedura penale è espressamente considerata dal legislatore, all'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 286/1998, ostativa all'ingresso nel territorio nazionale e, quindi, in forza del rinvio operato dall'articolo 5, comma 5, dello stesso Decreto Legislativo, anche al rinnovo del permesso di soggiorno. Tale condanna porterebbe quindi alla revoca del permesso. Al fine del diniego di primo rilascio o rinnovo o della revoca, non occorre una specifica valutazione di pericolosità sociale del condannato (anche a seguito di "patteggiamento"), essendo tale valutazione legittimamente operata in via …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2005, n. 32801
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32801
Data del deposito : 7 luglio 2005

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