Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
1 0 / 5 REPUBBLICA ITALIANA 1 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 CA SAZIONE LA CORTE SUPREMA Oggetto Liquidazione 0 CIVILE SEZIO презе Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2394/98 FAVARA Presidente Dott. Ugo Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Cron. 3218 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. 513 Dott. Donato CALABRESE Ud. 25/05/00 Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE N T ENZA Richiesta copia studio སྙ 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 2 FEB 2001 MANASSERI AO, LI AN, LO BO LI, LO IL CANCELLIERE BO LIDIA, LO BO CLELIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RAFFAELE DE CESARE 30, presso ANTONINO MONTALTO, difesi dell'avvocatolo studio MANASSERI AO, con studio in 98076 dall'avvocato LIRE 3000 SANT'AGATA MILITELLO (ME) VIA CAMPIDOGLIO, 24, giusta CANCELLERIA delega in atti;
B ricorrenti - nonchè
contro
CG408240 AP NN, CRACO' GIUSEPPA;
intimati - 2000 avversO la sentenza n. 562/97 del Tribunale di PATTI, 1030 EMESSA IL 27/10/97, depositata il 14/11/97; rg.2187/94 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/00 dal Consigliere Dott. Donato USO MASSUNZIONE CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per Rilasciata copía legale/ al Sig. HALASSER l'accoglimento del I e II motivo del ricorso con 12000+2boll per diritti L. 127 G!!! 2001 assorbimento del III o in subordine accoglimento. IL CANCELLIERE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza emessa in data 31.1.1994 il Pretore di S. Agata Militello accoglieva il ricorso per oppo- sizione all'esecuzione [relativa ad ordinanza di re- integra nel possesso] proposto da PA AN e CR IU [coniugi] nei confronti di Lo AL 017 Antonino. Proposto appello da quest'ultimo, con sentenza 27.10 - 14.11.1997 il Tribunale di Patti, in riforma della decisione di prime cure, rigettava la detta op- posizione, ma in realtà riteneva inammissibile la cen- sura dei coniugi PA, che condannava alle spe- se, liquidandole in complessive L.
3.073.000 per il LIRE 10000 CANCELLE comprese L. giudizio di primo e secondo grado, in esse 623.355 per spese, L. 950.000 per diritti e L.
1.500.000 per onorari, oltre il 10% come per legge. AT246705 Avverso tale sentenza l'Avv. Manasseri Paolo, in BC701600 proprio, OT Marianna, Lo AL IA, Lo LD 2 LI e Lo LD EL hanno proposto ricorso per cassazione in punto di spese, affidato a tre motivi. Gli intimati PA e AN e CR Giusep- pa non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo che attiene alla (sola) posizione sostanziale e processuale dell'Avv. Manasseri- si de- nuncia violazione degli artt. 93, 1° comma, e 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per ave- re il Tribunale omesso di pronunciare sulla domanda di distrazione delle spese in favore di esso avv. Paolo Manasseri. ter La censura è fondata, giacchè, avendo il difensore dell'appellante Lo AL (risultato poi vittorioso), avv. Manasseri, chiesto la condanna degli appellati coniugi PA-CR "al rimborso delle spese, di- ritti ed onorari del giudizio di ambo i gradi, di- stratte in favore del procuratore costituito" -come da conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata-, il giudice d'appello, nell'accogliere il gravame e porre le spese a carico degli appellati, ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta, ai sen- si dell'art. 93 c.p.c., di distrazione delle stesse in favore del detto difensore dell'appellante, avv. Ma- nasseri, così concretizzandosi in vizio di omessa pro- 3 nuncia, da quest'ultimo direttamente e personalmente fatto oggetto di debita denuncia in Cassazione. Col secondo mezzo che concerne a sua volta la po- sizione sostanziale e processuale delle ricorrenti OT e Lo AL è denunciata violazione della ta- riffa professionale D.M.
5.10.194 n. 585 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il detto giudice ridotto sensibilmente le cifre indicate nella relativa nota (L.
1.405.000 di diritti di procuratore e L.
2.300.000 di onorari di avvocato, senza indicare quali delle voci elencate si dovevano ritenere non dovute o ridotte. der La doglianza va disattesa. Costituendo, invero, una discrezionale valutazione del giudice di merito la determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, nei limiti del minimo e del massimo della tariffa, in relazione all'importanza delle questioni trattate, al numero di esse ed al modo di svolgimento delle singole presta- zioni difensive -e nella specie il giudice di merito a "avuto riguardo alla natura ed allo sviluppoquo ha della controversia”-, la determinazione stessa non come tale sindacabile in sede di legittimità ove non venga dedotta la violazione dei suddetti limiti. In particolare, la parte che lamenti con ricorso 4 per cassazione la violazione della tariffa professio- nale deve specificare gli errori commessi dal giudice, precisando ciò che -con riferimento precipuo al caso in esame- ritiene liquidato per difetto, e non già li- mitarsi come hanno fatto le ricorrenti- a dedurre la semplice riduzione della tariffa minima, avendo esse invero l'onere di specificare le voci per le quali vi sarebbe stata tale riduzione, in modo da consentire il controllo di legittimità, senza necessità di ulteriori indagini. Non senza dire che, ove tale riduzione sia stata contenuta nei limiti dei minimi (e non al di sotto degli stessi), ciò apparteneva -come sottolinea- to inizialmente alla discrezionalità valutativa del giudice di merito, che, nel caso di specie, come al- dell tresì evidenziato, ha dato conto dell'esercizio di ta- le potere di discrezionale valutazione. Fondato è invece il terzo mezzo che pure concerne la posizione sostanziale e processuale delle ricorren- ti OT e Lo AL- col quale si denuncia violazione dell'art. 134 n. 4 in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per contraddittoria motivazione, apparendo chiaro -secondo le ricorrenti- che il Tribunale abbia omesso di esaminare il documento nota spese di primo grado, dato che la cifra 623.355, liquidata per spese, è corrispondente a quella segnata nella nota spese di 5 secondo grado, omettendosi la valutazione delle spese di primo grado, indicate nell'apposita nota in L. 252.400. Ed, infatti, oltre che palesarsi la motivazione contraddittoria quanto alla corrispondenza alle spese del "giudizio di primo grado e secondo grado", nulla è hoooo peraltro detto circa la quantificazione delle stesse 290000 in L. 623.355, corrispondenti alla sola cifra segnata nella nota spese di secondo grado, mentre per il primo 4 grado era stata indicata, nella relativa nota, la ci- fra di L. 252.400. Pertanto, vanno accolti il primo e terzo motivo del ricorso e rigettato il secondo. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Messina, che provvederà anche in ordine alla sta- tuizione sulle spese di questo giudizio di legittimi- tà.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e terzo motivo e riget- ta il secondo. Cassa in relazione ai motivi accolti la alla sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, f Corte d'Appello di Messina. Così deciso in Roma, il 14.7.2000. a l o d n e m 1 m A C a IL CONSIGLIERE EST. E t t Ng. закача e R IL PRESIDENTE c E n I o L C L Consts Calabrese E C N A C L I 1 0 0 2 . B E IL CANCELLIERE C1 F 2 - Concetta mendola 6