Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 2
In tema di diritto di autore, la rielaborazione di un opera lirica - cosiddetta "edizione critica" - deve ritenersi autonomamente protetta, giusta disposto dell'art. 4 della legge 633/1941, tutte le volte in cui, pur nel rispetto del diritto esclusivo del compositore di variare l'opera stessa, il revisore critico abbia, comunque, proceduto ad una risistemazione dell'opera stessa avente indubbio carattere autonomo, e suscettibile, per la ricostruzione dell'intento artistico che propone, dell'ordinaria fruibilità come opera musicale, senza che possa trarsi contrario argomento dalla innovazione normativa di cui alla legge 154/97, che, riconoscendo protezione alle edizioni critiche, non ha innovato, ma soltanto ampliato e specificato, la portata normativa del già citato art. 4 della legge d'autore (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ulteriormente precisato che il giudice di merito ha l'obbligo di accertare l'esistenza o meno del carattere creativo dell'edizione critica mediante un esame condotto in concreto sull'opera a lui sottoposta, e non in astratto, sulla base di quanto, in via generale, il revisore critico sarebbe, a suo giudizio, legittimato o non legittimato a fare rispetto all'opera originale).
In tema di diritto di autore, la rielaborazione di un opera lirica - cosiddetta "edizione critica" - deve ritenersi autonomamente protetta, giusta disposto dell'art. 4 della legge 633/1941, tutte le volte in cui, pur nel rispetto del diritto esclusivo del compositore di variare l'opera stessa, il revisore critico abbia, comunque, proceduto ad una risistemazione dell'opera stessa avente indubbio carattere autonomo, e suscettibile, per la ricostruzione dell'intento artistico che propone, dell'ordinaria fruibilità come opera musicale, senza che possa trarsi contrario argomento dalla innovazione normativa di cui alla legge 154/97, che, riconoscendo protezione alle edizioni critiche, non ha innovato, ma soltanto ampliato e specificato, la portata normativa del già citato art. 4 della legge d'autore (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ulteriormente precisato che il giudice di merito ha l'obbligo di accertare l'esistenza o meno del carattere creativo dell'edizione critica mediante un esame condotto in concreto sull'opera a lui sottoposta, e non in astratto, sulla base di quanto, in via generale, il revisore critico sarebbe, a suo giudizio, legittimato o non legittimato a fare rispetto all'opera originale).
Commentario • 1
- 1. Big Red contro Gabibbo, ultimo attoAccesso limitatoGiuseppe Cassano · https://www.altalex.com/ · 13 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
ORD 25 5 9/1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ) 4 7 E 3 . C N A P Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto RICORSO Dott Corrado CARNEVALE Presidente e Relatore NON A NOTIFICATO D Mario Rosario MORELLI Dott Consigliere L : S T R.G.N. 16861/00 E T Consigliere Dott. Mario ADAMO R A Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Cron.13064 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Rep.ha pronunciato la seguente Ud. 26/03/2001 ORD INANZA C.C. sul ricorso proposto da: CONTU SERGIO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA 1 CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato 0 e difeso da se medesimo;
/ ricorrente 9 5 avversO la sentenza n. 19/00 del Giudice $5 VARAZZE, depositata il 19/07/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/03/2001 dal Presidente Relatore Dott. Corrado CARNEVALE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede 2001 che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, (52/8 dichiari inammissibilità dell'istanza. 1 In fatto e in diritto Il ricorso contro il provvedimento indicato in epi- grafe non risulta notificato. L'omessa notificazione dell'atto di impugnazione avente natura di atto recettizio comportando la man- - instaurazione del rapporto processuale in fase di cata impugnazione ne determina l'inammissibilità. Non deve adottarsi alcun provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione e sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 26 marzo 2001. Il Presidente estensore Corrado Carnevale Лочить вия IL CANCELLIERE CANCELLERIA Minria Di Nuzzo d чай IN ROL 2001 Man SITATA DEPO O 4 CELLIERE 7 L Oggi. ) L 3 . E O Di Nuzzo N B C , E 1 A CAN E 9 P 9 N I 1 ark O - D I 1 Z M 1 E - A 1 R C I 2 T S . D I L U G I 9 E 3 R G E A E D 6 N 4 E . . T T T N S T I E ( R S E A 2