Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/05/2002, n. 7610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7610 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
0 6/082 0 76 1 0/ 02 REPUBBLICA ITALIANA I NOME DEL POPOLO E SUPREMA DI CASSAZIONE LA Oggetto L A B I SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 5 6 . 8 N 9 E 1 / ✓✓ dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N Comp 4 / O I . 8 L Z 1 L A . A R R . T P ALTIERI - Presidente R.G.N. 22123/99 Do CO B . S I D A G T L E E 1 R Q Cron. 21226 3 I AMARI - Consigliere S Dott. Egenio A N D E S E I T A N FICO Rel. Consigliere Rep. Dott. Nino E S E Consigliere TIRELLI Ud.08/03/02Dott. Francesco Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67082 sul ricorso proposto da: DE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA PETRILLI, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIO IANULARDO, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente 1209 -1- avverso la sentenza n. 184/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 12/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Vincenzo NARDI che ha concluso per il Generale Dott. rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza n.184/35/98 del 12.10.1998 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da AB DE contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco sia per intempestività, in quanto proposto dopo la scadenza del termine breve di 60 giorni dalla notifica della decisione, sia per mancanza, in calce alla procura rilasciata a margine dell'atto di appello, delle firme autografe dell'appellante quale conferente il mandato e del difensore incaricato quale certificante l'autografia stessa. Avverso la suddetta sentenza il DE ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con il motivo formulato, sia la violazione dell'art. 12, 3° comma, D.Lgs. n.546 del 1992 che la violazione dell'art.327 c.p.c. L'intimato Ministero della Finanze non ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Se è vero, come sostenuto dal ricorrente, che per gli artt.53 e 22 del D.Lgs. n.546/72 nella segreteria della commissione tributaria può depositarsi anche una copia e non necessariamente l'originale del ricorso in appello, che può essere invece consegnato all'Ufficio appellato, e che la mancata riproduzione della procura ad litem nella copia non incide sulla validità dell'atto, essendo sufficiente che dell'originale della procura la controparte abbia potuto prendere visione al fine di verificarne la tempestività e il contenuto, è però anche vero che manca agli atti del tutto la prova della consegna all'Ufficio imposte dirette di Lecco dell'originale dell'atto di appello con la procura anch'essa in originale, recante le firme autografe del ricorrente e del difensore, sicché non può non concludersi per il rigetto del ricorso. Rimane assorbito il profilo relativo alla tempestività dell'appello per l'applicabilità del termine lungo di cui all'art.327 c.p.c. per mancanza – nella specie di notifica della sentenza. A
p.q.m.
I R 6 5 E 8 . A N 9 1 N T la Corte rigetta il ricorso. O / I - U 4 Z / B B 6 A I . 2 R R L . Roma, 8.03.2002 T L R T S . A I P . . G D B E A A il cons est. il presidente Two fiefreo L R I E T Teles D R 1 A I E 3 D S 1 T N E E . A S T N I M N O A E S E IL CANCELLERE C1 CE TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 24 MAGĮ 2002........ IL CANCELLIERE C1 CE TA