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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9647 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9689/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa RA IN ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 9689/2025 promossa da:
( ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ) in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale nei confronti di Persona_1
( ) ed ( ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Emanuele Planelli e Paolo Pappalardo giusta procura in atti;
appellanti contro
(C.F. ) in persona del procuratore speciale CP_4 P.IVA_1
, rappresentata e difesa giusta procura per OT Controparte_5 Per_2
del 26.1.2012 in atti dall'avv. Matteo Castioni;
[...] appellata
CONCLUSIONI Per le parti appellanti:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma parziale della sentenza n. 1428/2025 emessa il 02/03/2025 dal Giudice di Pace di Milano, previa declaratoria
pagina 1 di 9 dell'inadempimento contrattuale della convenuta, stante l'imputazione delle somme liquidate dal giudice di prime cure ex art. 1194 c.c., - condannarla al pagamento della complessiva somma di € 250,00 a passeggero a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE 261/04; - condannarla al pagamento della complessiva somma di € 378,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale causato dal ritardo del volo;
- Condannarla a pagare, o comunque a manlevare il Sig. , per Controparte_1 la somma di € 250,00 dovute alla a titolo di spese dell'attività CP_6 stragiudiziale. - Oltre agli interessi ex art 1284 I e IV comma c.p.c. e rivalutazione dal dovuto al soddisfo non avendo le parti convenuto un saggio convenzionale. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale non ritenesse di applicare l'art. 1194 c.c. - condannarla al pagamento degli interessi ex art 1284 comma I c.p.c. sull'intero importo di € 1.628,50 dal dì del dovuto alla data della domanda giudiziale (11/09/2023);
- condannarla al pagamento degli interessi ex art 1284 IV comma c.p.c. sull'intero importo di € 1.628,50 dalla domanda giudiziale (11/09/2023) al soddisfo. Con integrale refusione di spese ed onorari di causa, rimborso forfettario e oneri di legge del doppio grado di giudizio”. Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: ferma restando la disponibilità, in un'ottica transattiva, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c., della Compagnia al riconoscimento degli interessi legali pari ad euro 75,08, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'avverso appello, confermando la sentenza di primo grado e, in ogni caso, dichiarando che nulla è dovuto da Condannare gli appellanti al pagamento delle CP_4 spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla controparte, e Controparte_1 CP_2
in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei
[...] confronti dei figli minori e , hanno Persona_1 Controparte_3 proposto appello avverso la sentenza n. 1428/2025 del Giudice di Pace di
Milano pubblicata il 2.3.2025, con cui era stata accolta la loro domanda di condanna della al pagamento in proprio favore delle somme di CP_4
pagina 2 di 9 € 250,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg. CE
n. 261/2004 e di € 378,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, mentre era stata rigettata la domanda di pagamento della somma di €
250,00 a titolo di spese stragiudiziali, ed erano state integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza appellata per non avere il primo giudice provveduto sulla domanda di pagamento degli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, primo e quarto comma, c.c. avanzata in primo grado.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto la domanda di pagamento di
€ 250,00 avanzata in primo grado “a titolo di pagamento delle spese dell'attività stragiudiziale”.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di Pace ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Costituitasi in giudizio, ha instato per il rigetto dell'appello e CP_4 per la conferma della sentenza impugnata, deducendo: a) di aver già corrisposto alle appellanti la somma indicata nella sentenza di primo grado;
b) che ove riconosciuti, gli interessi avrebbero dovuto essere determinati al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma c.c.; c) che non spettava agli appellanti alcuna somma per l'attività stragiudiziale, in quanto priva dei requisiti di autonomia ed utilità e considerata, comunque, l'assenza di prova circa l'effettivo esborso di somme a tale titolo da parte degli appellanti;
d) che nella ripartizione delle spese di lite del primo grado il primo giudice aveva fatto corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c. stante la reciproca soccombenza delle parti.
Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che il primo motivo di appello è fondato e, dunque, meritevole di accoglimento.
pagina 3 di 9 Al riguardo, giova innanzitutto osservare che l'art. 7 del Reg. n. 261/2004 dispone che: “
1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri (…).
2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera: a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
o b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km;
o c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1. 3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica”.
Tale compensazione pecuniaria costituisce un indennizzo forfetario e standardizzato che spetta al passeggero (al verificarsi dei presupposti menzionati nel Regolamento) a seguito della cancellazione del volo.
Ora, il capo della sentenza impugnata nel quale è stato riconosciuto il diritto dei passeggeri a conseguire la compensazione pecuniaria non ha formato oggetto di appello, di guisa che risulta intangibile in questa sede. I passeggeri hanno invece censurato la sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha omesso di riconoscere agli stessi gli interessi di mora sulla sorte capitale attribuita a titolo di compensazione pecuniaria.
Come sopra cennato, il motivo di appello de quo è fondato e va accolto, atteso che il riconoscimento in favore del creditore degli interessi moratori risponde ad un principio generale dell'ordinamento volto ad evitare che il pagina 4 di 9 debitore tragga vantaggio dal proprio inadempimento, e che la previsione nella norma comunitaria della sola misura della sorte capitale della compensazione pecuniaria non vale di per sé sola, e in assenza di ulteriori elementi a sostegno, ad escludere la spettanza degli interessi di cui si tratta.
Pertanto, sulla sorte capitale riconosciuta ai passeggeri a titolo di compensazione pecuniaria (€ 250,00 ciascuno), vanno conteggiati gli interessi di mora.
Quanto alla decorrenza di tali interessi, il dies a quo va individuato nel giorno successivo a quello in cui si è verificata la prestazione di trasporto
(24.6.2023) trattandosi di credito liquido, in quanto predeterminato in misura fissa dai parametri di cui al più volte citato art. 7 Reg. CE 261/04 ed immediatamente esigibile, stante l'assenza di un termine per l'adempimento ex art. 1183 c.c.
Gli interessi in parola vanno, infine, conteggiati al saggio legale ex art. 1284,
1° comma c.c. dal giorno successivo alla prestazione di trasporto sino alla domanda giudiziale e, successivamente, al saggio di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c.
Trattandosi nel caso di specie di credito di valuta non spetta invece agli appellanti la pure richiesta rivalutazione monetaria, in assenza di allegazione e prova in ordine alla verificazione del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224 c.c. (Cass. n. 16565/2018).
Quanto, poi, al danno patrimoniale, liquidato in € 378,50 dal giudice di primo grado, deve applicarsi la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso (24.6.2023) sino alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado che ha liquidato il danno. Sulla somma rivalutata non spettano invece gli interessi compensativi in assenza di allegazione e prova da parte dei passeggeri del danno in tesi subito per la mancata disponibilità della somma equivalente nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione
(Cass. n. 19063/2023). Dalla data di pubblicazione della sentenza di primo pagina 5 di 9 grado (2.3.2025) – momento in cui per effetto della liquidazione giudiziale del danno l'obbligazione si converte in debito di valuta (vd. da ultimo Cass. n.
24417/2025) – vanno, infine, conteggiati gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., dapprima sull'intera somma rivalutata e, successivamente al pagamento avvenuto il 5.3.2025, sulla residua somma sino al soddisfo.
Non può, infine, trovare applicazione nella specie l'art. 1194 c.c. richiamato dagli appellanti nelle conclusioni dell'atto di citazione, atteso che nella specie il pagamento della sola sorte capitale è stato effettuato dall'appellata in forza di specifica statuizione giudiziale.
Venendo ora ad esaminare il secondo motivo di appello, con il quale gli appellanti hanno richiesto il pagamento della somma di € 250,00 in relazione alle spese in tesi sostenute per l'attività stragiudiziale svolta, su mandato di questi ultimi, dalla società , deve osservarsi quanto CP_6 segue.
Giova, innanzitutto, osservare che costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cfr. fra molte Cass. sez. un. n.
16990/2017). Ciò posto, va rilevato che gli odierni appellanti non hanno invero assolto all'onere probatorio sugli stessi gravanti, non avendo essi minimamente allegato e provato di aver sostenuto esborsi direttamente riconducibili a tale attività.
Né a diverse conclusioni può addivenirsi in forza del secondo comma dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto di depositate dagli CP_6 appellanti (“Eventuali offerte o pagamenti da parte della compagnia aerea, a qualsiasi titolo pervenute, verranno imputate in primo luogo alle spese legali”),
pagina 6 di 9 dovendo tale articolo essere interpretato alla luce delle altre clausole contenute nelle medesime condizioni generali di contratto, le quali prevedono la gratuità dell'attività di assistenza prestata da (vd. CP_6
l'art.
5.1 delle condizioni generali di : “L'assistenza offerta da CP_6
è gratuita. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza prestata Parte_1
l'Assistito o il Cliente non saranno tenuti a corrispondere alcun tipo di compenso in favore di o di altri professionisti di cui Parte_1
si avvale”) e l'obbligo della medesima di “non Parte_1 CP_6 richiedere all'Assistito o al Cliente alcun compenso, commissione o rimborso spese in caso di reclamo infruttuoso” (art. 4, lett. f).
E dovendosi ancora rilevare come, neppure a seguito del pacifico pagamento da parte della compagnia aerea delle somme recate dalla sentenza appellata,
è stata fornita la prova, da parte degli odierni appellanti, dell'avvenuto versamento a del suddetto importo di € 250,00. CP_6
A ciò si aggiunga, poi, in senso invero dirimente, che l'attività stragiudiziale di cui si discute – la quale, secondo la stessa prospettazione degli appellanti,
è consistita nella rappresentazione ai passeggeri del loro diritto a conseguire la compensazione pecuniaria e nella redazione di una lettera di diffida – non può dirsi rivolta alla risoluzione di problemi tecnici di qualche complessità, tenuto conto della natura forfetaria e automatica dell'indennizzo previsto dall'art. 7 del Reg. CE n. 261/2004, e risulta, in ogni caso, meramente complementare e connessa alla successiva attività giudiziale, di guisa che la stessa, di per sé sola, non sarebbe invero suscettibile di autonoma liquidazione nel rapporto tra avvocato e cliente e, conseguentemente non può costituire una posta risarcibile in capo all'odierna appellante.
Merita, infine, accoglimento il terzo motivo di appello, non ravvisandosi all'esito del giudizio di primo grado i presupposti per la compensazione delle spese processuali di cui all'art. 92 c.p.c.
pagina 7 di 9 Infatti, i passeggeri, all'esito del giudizio di primo grado, tenuto conto dell'accoglimento delle domande di pagamento della compensazione pecuniaria e del risarcimento del danno patrimoniale, risultano vittoriosi in misura assolutamente prevalente.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, CP_4 quale parte prevalentemente soccombente, va condannata alla rifusione in favore dei passeggeri delle spese del primo grado, da liquidarsi come in dispositivo tenuto conto del fatto che, il numero di passeggeri assistiti, stante l'unicità della difesa, non ha aumentato la complessità della controversia, del valore delle domande accolte e dell'attività processuale effettivamente svolta, avuto in proposito riguardo alla natura seriale del contenzioso in parola, all'assenza, nel caso di specie, di elementi di complessità, anche considerato il sostanziale riconoscimento del diritto dei passeggeri a conseguire la compensazione pecuniaria effettuato dalla compagnia aerea con la comparsa di costituzione e risposta.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza, anche in questo caso da ritenersi prevalente stante l'accoglimento di due motivi di appello, dell'appellata e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore delle domande riproposte con i motivi di appello accolti, delle fasi processuali effettivamente espletate e, come anche già sopra visto, dell'unicità della difesa e della non elevata complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: riforma parzialmente la sentenza appellata e, per l'effetto:
- condanna al pagamento in favore di e CP_4 Controparte_1
, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità CP_2 genitoriale nei confronti dei figli minori e Persona_1 CP_3
pagina 8 di 9 : a) degli interessi di mora calcolati, sulla sorte capitale CP_1 riconosciuta nella sentenza appellata a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7, Reg. CE n. 261/20024 e pari a € 250,00 per ciascun passeggero, al saggio ex art. 1284, 1° comma, c.c., a decorrere dal 24.6.2023 sino alla domanda giudiziale e, successivamente, al saggio ex art. 1284, 4° comma,
c.c. sino al 5.3.2025; b) della rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta nella sentenza appellata a titolo di danno patrimoniale di €
378,50 a decorrere dal 24.6.2023 sino al 2.3.2025; c) degli interessi al saggio ex art. 1284, 4° comma, c.c. sulla somma di € 378,50 come rivalutata secondo il precedente punto b) a decorrere dal 2.3.2025 sino al 5.3.2025 e, successivamente, sulla somma residua e sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore degli appellanti delle spese CP_4 di lite del primo grado, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 457,00 per compensi;
condanna alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di CP_4 lite del presente grado di appello, liquidate in € 91,50 per esborsi ed €
232,00 per compensi
Milano, 12 dicembre 2025
La Giudice
RA IN
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa RA IN ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 9689/2025 promossa da:
( ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ) in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale nei confronti di Persona_1
( ) ed ( ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Emanuele Planelli e Paolo Pappalardo giusta procura in atti;
appellanti contro
(C.F. ) in persona del procuratore speciale CP_4 P.IVA_1
, rappresentata e difesa giusta procura per OT Controparte_5 Per_2
del 26.1.2012 in atti dall'avv. Matteo Castioni;
[...] appellata
CONCLUSIONI Per le parti appellanti:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma parziale della sentenza n. 1428/2025 emessa il 02/03/2025 dal Giudice di Pace di Milano, previa declaratoria
pagina 1 di 9 dell'inadempimento contrattuale della convenuta, stante l'imputazione delle somme liquidate dal giudice di prime cure ex art. 1194 c.c., - condannarla al pagamento della complessiva somma di € 250,00 a passeggero a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE 261/04; - condannarla al pagamento della complessiva somma di € 378,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale causato dal ritardo del volo;
- Condannarla a pagare, o comunque a manlevare il Sig. , per Controparte_1 la somma di € 250,00 dovute alla a titolo di spese dell'attività CP_6 stragiudiziale. - Oltre agli interessi ex art 1284 I e IV comma c.p.c. e rivalutazione dal dovuto al soddisfo non avendo le parti convenuto un saggio convenzionale. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale non ritenesse di applicare l'art. 1194 c.c. - condannarla al pagamento degli interessi ex art 1284 comma I c.p.c. sull'intero importo di € 1.628,50 dal dì del dovuto alla data della domanda giudiziale (11/09/2023);
- condannarla al pagamento degli interessi ex art 1284 IV comma c.p.c. sull'intero importo di € 1.628,50 dalla domanda giudiziale (11/09/2023) al soddisfo. Con integrale refusione di spese ed onorari di causa, rimborso forfettario e oneri di legge del doppio grado di giudizio”. Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: ferma restando la disponibilità, in un'ottica transattiva, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c., della Compagnia al riconoscimento degli interessi legali pari ad euro 75,08, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'avverso appello, confermando la sentenza di primo grado e, in ogni caso, dichiarando che nulla è dovuto da Condannare gli appellanti al pagamento delle CP_4 spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla controparte, e Controparte_1 CP_2
in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei
[...] confronti dei figli minori e , hanno Persona_1 Controparte_3 proposto appello avverso la sentenza n. 1428/2025 del Giudice di Pace di
Milano pubblicata il 2.3.2025, con cui era stata accolta la loro domanda di condanna della al pagamento in proprio favore delle somme di CP_4
pagina 2 di 9 € 250,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg. CE
n. 261/2004 e di € 378,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, mentre era stata rigettata la domanda di pagamento della somma di €
250,00 a titolo di spese stragiudiziali, ed erano state integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza appellata per non avere il primo giudice provveduto sulla domanda di pagamento degli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, primo e quarto comma, c.c. avanzata in primo grado.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto la domanda di pagamento di
€ 250,00 avanzata in primo grado “a titolo di pagamento delle spese dell'attività stragiudiziale”.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di Pace ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Costituitasi in giudizio, ha instato per il rigetto dell'appello e CP_4 per la conferma della sentenza impugnata, deducendo: a) di aver già corrisposto alle appellanti la somma indicata nella sentenza di primo grado;
b) che ove riconosciuti, gli interessi avrebbero dovuto essere determinati al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma c.c.; c) che non spettava agli appellanti alcuna somma per l'attività stragiudiziale, in quanto priva dei requisiti di autonomia ed utilità e considerata, comunque, l'assenza di prova circa l'effettivo esborso di somme a tale titolo da parte degli appellanti;
d) che nella ripartizione delle spese di lite del primo grado il primo giudice aveva fatto corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c. stante la reciproca soccombenza delle parti.
Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che il primo motivo di appello è fondato e, dunque, meritevole di accoglimento.
pagina 3 di 9 Al riguardo, giova innanzitutto osservare che l'art. 7 del Reg. n. 261/2004 dispone che: “
1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri (…).
2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera: a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
o b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km;
o c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1. 3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica”.
Tale compensazione pecuniaria costituisce un indennizzo forfetario e standardizzato che spetta al passeggero (al verificarsi dei presupposti menzionati nel Regolamento) a seguito della cancellazione del volo.
Ora, il capo della sentenza impugnata nel quale è stato riconosciuto il diritto dei passeggeri a conseguire la compensazione pecuniaria non ha formato oggetto di appello, di guisa che risulta intangibile in questa sede. I passeggeri hanno invece censurato la sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha omesso di riconoscere agli stessi gli interessi di mora sulla sorte capitale attribuita a titolo di compensazione pecuniaria.
Come sopra cennato, il motivo di appello de quo è fondato e va accolto, atteso che il riconoscimento in favore del creditore degli interessi moratori risponde ad un principio generale dell'ordinamento volto ad evitare che il pagina 4 di 9 debitore tragga vantaggio dal proprio inadempimento, e che la previsione nella norma comunitaria della sola misura della sorte capitale della compensazione pecuniaria non vale di per sé sola, e in assenza di ulteriori elementi a sostegno, ad escludere la spettanza degli interessi di cui si tratta.
Pertanto, sulla sorte capitale riconosciuta ai passeggeri a titolo di compensazione pecuniaria (€ 250,00 ciascuno), vanno conteggiati gli interessi di mora.
Quanto alla decorrenza di tali interessi, il dies a quo va individuato nel giorno successivo a quello in cui si è verificata la prestazione di trasporto
(24.6.2023) trattandosi di credito liquido, in quanto predeterminato in misura fissa dai parametri di cui al più volte citato art. 7 Reg. CE 261/04 ed immediatamente esigibile, stante l'assenza di un termine per l'adempimento ex art. 1183 c.c.
Gli interessi in parola vanno, infine, conteggiati al saggio legale ex art. 1284,
1° comma c.c. dal giorno successivo alla prestazione di trasporto sino alla domanda giudiziale e, successivamente, al saggio di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c.
Trattandosi nel caso di specie di credito di valuta non spetta invece agli appellanti la pure richiesta rivalutazione monetaria, in assenza di allegazione e prova in ordine alla verificazione del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224 c.c. (Cass. n. 16565/2018).
Quanto, poi, al danno patrimoniale, liquidato in € 378,50 dal giudice di primo grado, deve applicarsi la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso (24.6.2023) sino alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado che ha liquidato il danno. Sulla somma rivalutata non spettano invece gli interessi compensativi in assenza di allegazione e prova da parte dei passeggeri del danno in tesi subito per la mancata disponibilità della somma equivalente nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione
(Cass. n. 19063/2023). Dalla data di pubblicazione della sentenza di primo pagina 5 di 9 grado (2.3.2025) – momento in cui per effetto della liquidazione giudiziale del danno l'obbligazione si converte in debito di valuta (vd. da ultimo Cass. n.
24417/2025) – vanno, infine, conteggiati gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., dapprima sull'intera somma rivalutata e, successivamente al pagamento avvenuto il 5.3.2025, sulla residua somma sino al soddisfo.
Non può, infine, trovare applicazione nella specie l'art. 1194 c.c. richiamato dagli appellanti nelle conclusioni dell'atto di citazione, atteso che nella specie il pagamento della sola sorte capitale è stato effettuato dall'appellata in forza di specifica statuizione giudiziale.
Venendo ora ad esaminare il secondo motivo di appello, con il quale gli appellanti hanno richiesto il pagamento della somma di € 250,00 in relazione alle spese in tesi sostenute per l'attività stragiudiziale svolta, su mandato di questi ultimi, dalla società , deve osservarsi quanto CP_6 segue.
Giova, innanzitutto, osservare che costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cfr. fra molte Cass. sez. un. n.
16990/2017). Ciò posto, va rilevato che gli odierni appellanti non hanno invero assolto all'onere probatorio sugli stessi gravanti, non avendo essi minimamente allegato e provato di aver sostenuto esborsi direttamente riconducibili a tale attività.
Né a diverse conclusioni può addivenirsi in forza del secondo comma dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto di depositate dagli CP_6 appellanti (“Eventuali offerte o pagamenti da parte della compagnia aerea, a qualsiasi titolo pervenute, verranno imputate in primo luogo alle spese legali”),
pagina 6 di 9 dovendo tale articolo essere interpretato alla luce delle altre clausole contenute nelle medesime condizioni generali di contratto, le quali prevedono la gratuità dell'attività di assistenza prestata da (vd. CP_6
l'art.
5.1 delle condizioni generali di : “L'assistenza offerta da CP_6
è gratuita. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza prestata Parte_1
l'Assistito o il Cliente non saranno tenuti a corrispondere alcun tipo di compenso in favore di o di altri professionisti di cui Parte_1
si avvale”) e l'obbligo della medesima di “non Parte_1 CP_6 richiedere all'Assistito o al Cliente alcun compenso, commissione o rimborso spese in caso di reclamo infruttuoso” (art. 4, lett. f).
E dovendosi ancora rilevare come, neppure a seguito del pacifico pagamento da parte della compagnia aerea delle somme recate dalla sentenza appellata,
è stata fornita la prova, da parte degli odierni appellanti, dell'avvenuto versamento a del suddetto importo di € 250,00. CP_6
A ciò si aggiunga, poi, in senso invero dirimente, che l'attività stragiudiziale di cui si discute – la quale, secondo la stessa prospettazione degli appellanti,
è consistita nella rappresentazione ai passeggeri del loro diritto a conseguire la compensazione pecuniaria e nella redazione di una lettera di diffida – non può dirsi rivolta alla risoluzione di problemi tecnici di qualche complessità, tenuto conto della natura forfetaria e automatica dell'indennizzo previsto dall'art. 7 del Reg. CE n. 261/2004, e risulta, in ogni caso, meramente complementare e connessa alla successiva attività giudiziale, di guisa che la stessa, di per sé sola, non sarebbe invero suscettibile di autonoma liquidazione nel rapporto tra avvocato e cliente e, conseguentemente non può costituire una posta risarcibile in capo all'odierna appellante.
Merita, infine, accoglimento il terzo motivo di appello, non ravvisandosi all'esito del giudizio di primo grado i presupposti per la compensazione delle spese processuali di cui all'art. 92 c.p.c.
pagina 7 di 9 Infatti, i passeggeri, all'esito del giudizio di primo grado, tenuto conto dell'accoglimento delle domande di pagamento della compensazione pecuniaria e del risarcimento del danno patrimoniale, risultano vittoriosi in misura assolutamente prevalente.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, CP_4 quale parte prevalentemente soccombente, va condannata alla rifusione in favore dei passeggeri delle spese del primo grado, da liquidarsi come in dispositivo tenuto conto del fatto che, il numero di passeggeri assistiti, stante l'unicità della difesa, non ha aumentato la complessità della controversia, del valore delle domande accolte e dell'attività processuale effettivamente svolta, avuto in proposito riguardo alla natura seriale del contenzioso in parola, all'assenza, nel caso di specie, di elementi di complessità, anche considerato il sostanziale riconoscimento del diritto dei passeggeri a conseguire la compensazione pecuniaria effettuato dalla compagnia aerea con la comparsa di costituzione e risposta.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza, anche in questo caso da ritenersi prevalente stante l'accoglimento di due motivi di appello, dell'appellata e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore delle domande riproposte con i motivi di appello accolti, delle fasi processuali effettivamente espletate e, come anche già sopra visto, dell'unicità della difesa e della non elevata complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: riforma parzialmente la sentenza appellata e, per l'effetto:
- condanna al pagamento in favore di e CP_4 Controparte_1
, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità CP_2 genitoriale nei confronti dei figli minori e Persona_1 CP_3
pagina 8 di 9 : a) degli interessi di mora calcolati, sulla sorte capitale CP_1 riconosciuta nella sentenza appellata a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7, Reg. CE n. 261/20024 e pari a € 250,00 per ciascun passeggero, al saggio ex art. 1284, 1° comma, c.c., a decorrere dal 24.6.2023 sino alla domanda giudiziale e, successivamente, al saggio ex art. 1284, 4° comma,
c.c. sino al 5.3.2025; b) della rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta nella sentenza appellata a titolo di danno patrimoniale di €
378,50 a decorrere dal 24.6.2023 sino al 2.3.2025; c) degli interessi al saggio ex art. 1284, 4° comma, c.c. sulla somma di € 378,50 come rivalutata secondo il precedente punto b) a decorrere dal 2.3.2025 sino al 5.3.2025 e, successivamente, sulla somma residua e sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore degli appellanti delle spese CP_4 di lite del primo grado, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 457,00 per compensi;
condanna alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di CP_4 lite del presente grado di appello, liquidate in € 91,50 per esborsi ed €
232,00 per compensi
Milano, 12 dicembre 2025
La Giudice
RA IN
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