Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2010, n. 11792
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Sentenza 15 dicembre 2010

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Integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che, nella domanda preordinata ad ottenere l'inserimento tra i volontari di ferma breve dell'esercito italiano, renda, ex art. 46 e 76 D.Lgs. n. 45 del 2000, false dichiarazioni in ordine al giudizio riportato in sede di diploma di licenza media; trattandosi di procedura amministrativa nella quale non solo il titolo di studio ma anche l'esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti, con la conseguenza che all'autocertificazione del privato deve riconoscersi valenza probatoria anche con riguardo al giudizio riportato nel predetto diploma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2010, n. 11792
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11792
    Data del deposito : 15 dicembre 2010

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