Sentenza 25 luglio 2001
Massime • 1
L'azione del privato, volta ad ottenere il pagamento di somma di denaro corrispondente al valore del fondo perduto a seguito di occupazione illegittima e d'irreversibile trasformazione di esso in opera pubblica, soggiace al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2947, primo comma cod. civ., tenendo conto che l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla Pubblica amministrazione è effetto dell'impossibilità di restituzione del bene, a sua volta dipendente da comportamento illecito dell'Amministrazione medesima, consistente nella realizzazione dell'opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi ed i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini di interesse generale, e che, pertanto, la suddetta azione inerisce non a credito di controvalore in rispondenza di un lecito acquisto della proprietà a titolo originario, ma a credito risarcitorio per fatto illecito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10105 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA. - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
GI e AR TT, in proprio e quali eredi di OV La LA in TT, elettivamente domiciliati in Roma, via P. Della Valle 1, presso l'avv. F. Ferrazza, rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Rossetti e dall'avv. Silvano De Angelis del foro di Velletri giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COMUNE di MAENZA
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3255 del 06.05/10.11.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/4/01 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Giancarlo Rosselli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'inammissibilità od il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
In data 30.12.70 veniva autorizzata l'occupazione, per un biennio. di terreno di proprietà di GI. AR e AN TT e gravato di usufrutto a favore di OV AP. Poiché solo il 28.5.75 veniva emesso decreto d'esproprio, GI e AR TT e OV AP convenivano in giudizio, con atto notificato, il 24.09.79, il Comune di Maenza per ottenere il risarcimento del danno per l'illegittima occupazione.
Il tribunale di Latina, con sentenza 16.12.93/7.2.94, rilevando che dalla data della irreversibile trasformazione, avvenuta nel novembre 1997 era decorso il termine prescrizionale quinquennale, prima del l'instaurazione del giudizio, dichiarava il diritto degli attori prescritto.
Contro tale sentenza appellavano GI e AR TT, in proprio e quali eredi di OV AP, insistendo per la condanna del Comune al risarcimento, da liquidare in lire 1.200.000.000, oltre interessi e rivalutazioni.
Il Comune, costituendosi, eccepiva la inammissibilità dell'appello, perché notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 137 cpc e non secondo quanto dispone l'art. 330 cpc.. Con sentenza 6.5/10.11.97 la Corte d'appello di Roma, ritenuto il vizio di notifica sanato dalla costituzione del Comune appellato, confermava la sentenza impugnata, nel rilievo che la irreversibile trasformazione era avvenuta l'11.11.71 perché, a tale data, come si rilevava dallo stato di avanzamento dei lavori approvato dalla G.M., il corpo centrale dell'edificio era stato costruito, tanto che il 2.5.72 era stato consegnato al Comune. Perciò, il diritto di risarcimento avrebbe dovuto essere fatto valere entro il quinquennio dal compimento del biennio di occupazione legittima e cioè entro cinque anni dal 30.12.72, mentre tanto non era avvenuto. Condannava gli appellanti alle spese.
Con tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AR e GI TT con atto notificato il 19.12.98 al Comune sia presso il procuratore domiciliatario, sia presso la sede comunale, avanzando undici motivi di censura, illustrati anche con memoria. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 cc., la violazione dell'art. 14 l.s. 641/67. Poiché il decreto di vincolo cessa di avere efficaci dopo due anni dalla notifica, il venir meno della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera comporta l'impossibilità della accessione invertita, con conseguente prescrizione decennale del diritto al pagamento del valore del bene.
Col secondo motivo di censura si assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 cc., nonché dell'art. 112 cpc, per non aver la sentenza impugnata tenuto conto che il risarcimento era già stato chiesto con atto di citazione 10.12.75 in opposizione alla stima, giudizio estintosi per mancata riassunzione. Col terzo motivo, si assume la violazione dell'art. 42 della Costituzione in relazione agli artt. 12 e 14 sulle disposizione sulla legge in generale, degli artt. 822, 823,834,
938,939,948,2043,2946,2947,cc. degli art 41 l.s. 2248/1865. In sintesi, si assume che l'azione esperita dai ricorrenti è reale e quindi imprescrivibile.
Col quarto motivo, si deduce la omessa motivazione in punto di individuazione del die a quo della prescrizione, sia per non aver individuato il momento della radicale trasformazione che si verifica solo con la esecuzione completa dell'opera, sia perché era errata la attestazione del Sindaco che i lavori erano stati completati il 25.10.72 in quanto disaccordo con lo stato di avanzamento evidenziato dalla c.t.u. e, sul punto era carente la valutazione della sentenza impugnata.
Col quinto motivo si deduce l'omesso esame di documenti decisivi costituiti allegati alla c.t.u., dai quali risultava che i lavori erano stati sospesi il 1974 e completati il 1975.
Col sesto motivo si assume l'omessa pronuncia su quella parte della richiesta volta ad ottenere l'indennità per l'occupazione illegittima del terreno, soggetta questa a prescrizione decennale. Col settimo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2947 essendo applicabile la prescrizione decennale per il diritto al pagamento del valore del bene, acquistato a titolo originario della P.A. Con l'ottavo motivo si deduce l'omessa motivazione su diniego di richiesta di chiarimenti al c.t.u., chiarimenti consistenti nella richiesta di allegare copia di tutti gli atti originali relativi alla procedura espropriativa.
Col nono motivo si assume la nullità della sentenza, perché firmata dal solo Presidente estensore e non dagli altri componenti del collegio e per assenza del Consigliere relatore.
Col decimo motivo si assume la violazione del d.m. 5 ottobre 1994 n. 585 perché le spese processuali erano state liquidate dalla Corte di appello sulla base delle somme domandate anziché sulla base di quelle liquidate.
Coll'undicesomo motivo si deduce la violazione degli artt. 384 s. cpc 2935 e 2947 in relazione agli artt. 2043, 2056, 1223 cc. e dell'art. 42 della Costituzione, nonché difetto di motivazione per non aver considerato che il diritto al pagamento del prezzo si prescrive nel decennio anziché nel quinquennio.
La dedotta nullità della sentenza per omessa sottoscrizione da parte degli altri componenti del collegio si richiama alla disciplina anteriore alla l.s. 532/77 e trascura la coincidenza, nel caso di specie, delle funzioni di relatore e di estensore nella stessa persona del Presidente (Cass. 7839/86). L'esistenza di fatti interruttivi (motivo II^) non può essere presa in esame perché viene dedotto un fatto completamente nuovo, non enunciato nell'atto di appello e quindi non deducibile in questa sede.
Col III, VI, VII e XI motivo i ricorrenti prospettano una ricostruzione della vicenda appropriativa che non è stata accolta dalle S.U. di questa Corte (S.U. 12546/92). Articolano, cioè il loro diritto in pretesta risarcitoria per i danni conseguenti alla legittima occupazione del terreno e in diritto al valore del bene:
pretesa, quest'ultima, a carattere reale e perciò imprescrittibile. La giurisprudenza di legittimità ravvisa, invece, nella occupazione appropriativa un fatto illecito dal quale discende un duplice effetto: risarcitorio nei confronti del proprietario e acquisitivo nei confronti dell'espropriante (nel caso, del Comune). Non sopravvive, perciò, un diritto di proprietà di cui chiedere il corrispettivo, perché per il proprietario la vicenda si esaurisce nel diritto al risarcimento da fatto illecito, azionabile nel termine prescrizionale quinquennale, secondo la previsione dell'art. 2947 cc. Il terzo, sesto, settimo ed undicesimo motivo vanno, perciò, rigettati.
Col 1^ motivo si assume si assume, dunque, che, per effetto della decorrenza del biennio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera -opera scolastica regolata, in quanto tale ed all'epoca, dall'art. 14 della l.s. 641/67 - è venuta meno ab origine e la prescrizione, non potendosi verificare l'accessione invertita, è quella ordinaria relativa al credito per il valore del bene. L'inutile decorso dei termini (il termine di cui all'art, 14 l.s. 641/67 esaurisce anche i termini per l'inizio e la fine dei lavori e della procedura espropriativa previsti dall'art. 13 l.s. 2359/1865:
Cass. 1355/93; 12242/97) costituisce peraltro un presupposto della occupazione appropriativa - unitamente all'irreversibile trasformazione, che forma oggetto di altri motivi del ricorso - e non è assimilabile all'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità che, dato l'effetto retroattivo, priva l'occupazione di ogni legame con una valutazione del pubblico interesse sin dall'inizio e impedisce, quindi, l'acquisto del fondo alla mano pubblica. Col IV, V ed VIII motivo i ricorrenti assumono, come si è rilevato, da un lato, che il dies a quo dell'accessione invertita è dato dalla esecuzione completa dell'opera e - lamentano, quindi, che non siano stati presi in esame i documenti alleati alla c.t.u. che non sia stata disposta l'acquisizione, da parte del c.t.u., di copia di tutta la documentazione del procedimento d'esproprio - e deducono, dall'altro, che dalla documentazione allegata alla c.t.u, e da quella che avrebbe dovuto essere acquisita sarebbe emersa una diversa data, riferibile al 1975 anziché al 1972, per l'irreversibile trasformazione.
Sul piano giuridico, l'assimilazione tra irreversibile trasformazione e completamento dell'opera non si giustifica, perché la irreversibile trasformazione implica una alterazione tale dell'originarla destinazione del bene da renderne inconfondibile la nuova funzione e, ovviamente, richiede una indagine caso per caso che spetta al giudice di merito condurre. Sul piano concreto, i ricorrenti propongono una diversa valutazione di fatto sul momento della irreversibile trasformazione che contrasta il giudizio espresso dalla sentenza impugnata senza addurre alcuna valida ragione, da un lato perché si collega all'identificazione tra completamento ed irreversibile trasformazione, che non è condivisibile, dall'altro perché alla richiesta - e non concessa - acquisizione di tutta la documentazione della procedura espropriativa è affidata una funzione probatoria del tutto generica e quindi rimane, nell'economia processuale, del tutto ingiustificata.
Il X motivo attiene alla liquidazione delle spese, contestando un criterio (quanto attribuito piuttosto che quanto domandato) che nel caso di completa soccombenza non è praticabile (Cass. 2891/99, 2407/98). Al rigetto del ricorso non segue pronuncia sulle spese, perché l'intimato non si è costituito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2001.
Depositato in cancelleria il 25 luglio 2001