Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10105
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Sentenza 25 luglio 2001

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L'azione del privato, volta ad ottenere il pagamento di somma di denaro corrispondente al valore del fondo perduto a seguito di occupazione illegittima e d'irreversibile trasformazione di esso in opera pubblica, soggiace al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2947, primo comma cod. civ., tenendo conto che l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla Pubblica amministrazione è effetto dell'impossibilità di restituzione del bene, a sua volta dipendente da comportamento illecito dell'Amministrazione medesima, consistente nella realizzazione dell'opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi ed i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini di interesse generale, e che, pertanto, la suddetta azione inerisce non a credito di controvalore in rispondenza di un lecito acquisto della proprietà a titolo originario, ma a credito risarcitorio per fatto illecito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10105
    Data del deposito : 25 luglio 2001

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