Decreto cautelare 17 novembre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 6151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6151 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06151/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14071/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14071 del 2025, proposto da Eugenio Dalli Cardillo, Gianni Cortigiani, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentati e difesi dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SI S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Piergiuseppe Otranto, Giacomo Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Bando di gara relativo all'affidamento di “Servizi di assistenza legale in ambito stragiudiziale a supporto delle attività di SI S.p.A. - ID 2929”-“Lotto 1- Diritto Amministrativo e contrattualistica pubblica” ed in particolare:
- del paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara nella parte in cui non prevede per il Lotto 1 la possibilità di attestare il requisito di capacità tecnica professionale maturato in favore di soggetti privati (a differenza di quanto previsto per i lotti 2 e 7) e non prevede la possibilità di attestare tale requisito con riferimento alla attività svolta nei riguardi di Amministrazioni Pubbliche in qualità di Avvocato dello Stato;
- del paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico nella parte in cui non consente di considerare l'esperienza professionale maturata prima dell'indizione della procedura da soggetti che ricoprivano il ruolo di Avvocati dello Stato e che, quindi, non erano ancora iscritti all'Ordine forense;
- per quanto occorrer possa, del paragrafo 6.1 del Disciplinare;
- della nota di chiarimenti pubblicata dalla Stazione Appaltante sul portale della piattaforma telematica “Sintel” datata 3.11.2025 che, in risposta alla domanda proposta dall'Avvocato Eugenio Dalli Cardillo, ha risposto al punto 5 “No, non si conferma, posto che il Capitolato tecnico, i paragrafi 5.1 e seguenti, prevede che le risorse da impiegare nell'affidamento dovranno possedere, tra i requisiti minimi, anche una specifica anzianità lavorativa da computarsi successivamente alla data di iscrizione all'Ordine forense. Relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale per ciascun Lotto, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara”;
- delle risposte ai chiarimenti nn. 1, 2, 8, 11, 27 pubblicati da SI in data 3.11.2025 e 10.11.2025 (doc. n. 6) che devono considerarsi illegittime nella parte in cui “chiariscono” che, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 6.3 del Disciplinare, “solo per i lotti 2 e 7 è ammesso il possesso dei suddetti requisiti resi anche in favore di società private”;
nonchè
- per quanto occorrer possa, di ogni altra norma del bando, del Disciplinare e dei relativi allegati; del Capitolato e dei relativi allegati;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento antecedente, concomitante e susseguente, ancorché allo stato non conosciuto dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di SI S.p.A.;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Monica LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso collettivo all’esame del Collegio i ricorrenti, interessati a partecipare alla gara per l’affidamento di “Servizi di assistenza legale in ambito stragiudiziale a supporto delle attività di SI S.p.A. – ID 2929”- “Lotto 1- Diritto Amministrativo e contrattualistica pubblica” impugnano gli atti in epigrafe, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.
In particolare con il gravame quivi scrutinato i ricorrenti, l’uno, l’avv. Eugenio Dalli Cardillo, avvocato del libero foro con pluriennale esperienza nell’assistenza legale a favore di soggetti privati e l’altro, l’avv. Gianni Cortigiani, Avvocato dello Stato con esperienza quarantennale ed iscrittosi all’albo degli avvocati solo dopo il collocamento a riposo, si dolgono, deducendone il carattere escludente, delle seguenti norme di lex specialis :
- del paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico nella parte in cui non consente di considerare l'esperienza professionale maturata prima dell'indizione della procedura da soggetti che ricoprivano il ruolo di Avvocati dello Stato e che, quindi, non erano ancora iscritti all'albo ordinario degli esercenti la libera professione presso l’ordine forense territorialmente competente;
- del paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara nella parte in cui non prevede per il Lotto 1 la possibilità di attestare il requisito di capacità tecnica professionale maturato in favore di soggetti privati (a differenza di quanto previsto per i lotti 2 e 7) e non prevede la possibilità di attestare tale requisito con riferimento alla attività svolta nei riguardi di Amministrazioni Pubbliche in qualità di Avvocato dello Stato.
Nell’atto introduttivo i ricorrenti dichiarano espressamente di ambire “ a partecipare al Lotto 1 della gara per cui è causa” e che, per farlo, intenderebbero avvalersi “sia dei requisiti di capacità tecnica e professionale dell’Avv. Cortigiani, che ha servito come Avvocato dello Stato per oltre quarant’anni, sia dei requisiti di capacità tecnica e professionale che l’Avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con esperienza ultra decennale, ha maturato a titolo di consulenza nell’ambito dei contratti pubblici con soggetti privati di rilevanza nazionale e di cui vi è anche dimostrazione accedendo al sito della giustizia amministrativa, ove sono elencati la tipologia di contenziosi, nell’ambito del Codice dei Contratti Pubblici, che da decenni il ricorrente patrocina”.
Unitamente alle regole della selezione appena descritte i ricorrenti impugnano i chiarimenti resi, su loro sollecitazione, dalla SI, siccome recanti l’interpretazione applicativa delle prime in senso sfavorevole alla partecipazione degli stessi alla procedura comparativa.
2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
“I) In relazione ai paragrafi 5.1 del capitolato tecnico e 6.1 del disciplinare di gara: violazione di legge, violazione degli artt. 13 e 47 del R.D. n. 1611/33; 2 del D.P.C.M. n. 200/96; 9 della L. n. 103/79 e 2, c.3, della L. n. 247/12. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà”.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono di quanto previsto dal Capitolato Tecnico allegato al Bando, laddove prescrive i requisiti minimi di esperienza e capacità professionale delle risorse da impiegare nello svolgimento del servizio, specificando, al paragrafo 5.1, che le dette risorse umane devono essere dotate di una anzianità lavorativa di almeno 15, 7 e 3 anni rispettivamente per le categorie Avvocato Partner, Avvocato Senior e Avvocato Junior, e di una esperienza specifica nel settore del Lotto 1 (“Diritto amministrativo e contrattualistica pubblica”), pari, a seconda della figura, ad almeno 8,4 ed 1 anno, di esperienza maturata a favore di società di complessità analoga a SI, società pubbliche, Organismi di diritto pubblico, centrali di committenza, con computo degli anni necessari all’integrazione del requisito a partire dalla iscrizione all’albo professionale.
Secondo i ricorrenti la mancata considerazione, ai fini sia della integrazione dei requisiti di qualificazione delle risorse adibite allo svolgimento del servizio, sia della integrazione dei requisiti di partecipazione, della pregressa attività di Avvocato dello Stato maturata dall’avvocato Cortigiani, attualmente iscritto all’albo professionale, dopo la cessazione dal servizio in Avvocatura, integrerebbe, da un lato, la violazione della normativa richiamata nella epigrafe del motivo e, dall’altro, una del tutto irragionevole e contraddittoria limitazione della platea dei possibili aspiranti allo svolgimento del servizio richiesto, con conseguente effetto anticoncorrenziale.
“II. Illegittimità del paragrafo 6.3 del disciplinare. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100, commi 11 e 12 D.Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà – disparità di trattamento tra il Lotto 1 e i lotti 2 e 7 – Carenza di motivazione ”.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono del Disciplinare della gara che al paragrafo 6.3, relativamente all’affidamento di servizi di supporto legale in ambito stragiudiziale (ed in particolare, per il Lotto 1, di supporto in ambito di “Diritto amministrativo e contrattualistica pubblica”), diversamente dai Lotti 2 e 7, prevede, come requisito di capacità tecnica e professionale ai fini della partecipazione, l’esecuzione, negli ultimi dieci anni, di almeno un contratto per servizi analoghi di importo minimo pari a 245.000 euro “ a favore di società di complessità similare a CONSIP, oppure di società pubbliche, Organismi di diritto pubblico, centrali di committenza ”.
Tale previsione, secondo i ricorrenti, violerebbe l’art. 100 del d.lgs. n. 36/23 che, al comma 11, in virtù del favor concorrenziale, prescrive che le stazioni appaltanti richiedano, quale requisito di capacità tecnica e professionale, l’aver eseguito contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati ed al comma 12 sancisce il divieto di prevedere requisiti diversi da quelli previsti dallo stesso art. 100.
Inoltre secondo i ricorrenti la corretta interpretazione ed applicazione della citata prescrizione di bando avrebbe dovuto condurre a riconoscere, come idonea ad integrare il citato requisito, sia la pregressa esperienza dell’avv. Dalli Cardillo, quale consulente ed assistente legale di società private nella materia dei contratti pubblici, sia dell’avv. Cortigiani, quale Avvocato dello Stato, a cagione della circostanza che questi, durante il ridetto periodo, avrebbe in effetti svolto attività di consulenza legale e di supporto proprio ad Amministrazioni pubbliche.
3. Si è costituita la SI resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
4.In vista della camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare, mentre, con propria memoria difensiva, la SI ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti del ricorso collettivo. Nella medesima memoria la SI ha, altresì, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione al primo motivo di ricorso, avendo la stessa, in data 14 novembre 2025, in rettifica del contenuto del precedente chiarimento reso sul punto, ammesso che i requisiti minimi di esecuzione contemplati dal paragrafo 5.1 del capitolato potessero ritenersi maturati “ da parte di un professionista che, anche se iscritto solo recentemente all'Ordine degli Avvocati e fino al collocamento a riposo per limiti di età, ha servito come Avvocato dello Stato per oltre 40 anni”. SI ha, infine, controdedotto nel merito, alle censure di parte ricorrente, chiedendone la reiezione per infondatezza.
5.Fissata l’udienza pubblica per la discussione del ricorso al 25 marzo 2026, nei termini ex art.73 c.p.a., le parti hanno depositato reciproche memorie. In particolare nelle proprie difese i ricorrenti hanno controdedotto alla eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, sostenendone l’infondatezza “ alla luce di quanto previsto dall’articolo 6.5 del disciplinare di gara che ammette la partecipazione in costituendo R.T.I. di più concorrenti con facoltà di cumulare nel complesso del raggruppamento i requisiti richiesti”.
Hanno inoltre aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione al primo motivo ed insistito, nel merito, per l’accoglimento delle doglianze portate nel secondo.
Nella propria memoria SI ha ribadito le censure ed eccezioni già spiegate in vista della camera di consiglio ed ulteriormente eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, avendo, medio tempore , i ricorrenti tentato di presentare la propria candidatura alla procedura selettiva senza riuscirci a causa di un, dichiarato e non dimostrato, difetto di funzionamento della piattaforma, poi escluso dalla SI con nota nemmeno impugnata.
6. Alla udienza pubblica del 25 marzo 2026, trattata la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione.
7. Il gravame è inammissibile per carenza dei prescritti requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo.
8. Va preliminarmente rilevato che i ricorrenti, nel descrivere in ricorso la propria posizione legittimante, dichiarano di ambire “ a partecipare al Lotto 1 della gara per cui è causa” e che, per farlo, intendono avvalersi “sia dei requisiti di capacità tecnica e professionale dell’Avv. Cortigiani, che ha servito come Avvocato dello Stato per oltre quarant’anni; - sia dei requisiti di capacità tecnica e professionale che l’Avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con esperienza ultra decennale, ha maturato a titolo di consulenza nell’ambito dei contratti pubblici con soggetti privati di rilevanza nazionale e di cui vi è anche dimostrazione accedendo al sito della giustizia amministrativa, ove sono elencati la tipologia di contenziosi, nell’ambito del Codice dei Contratti Pubblici, che da decenni il ricorrente patrocina”. Dunque i ricorrenti si dolgono della circostanza che il bando, siccome formulato, impedirebbe a ciascuno di essi, in maniera differente e per profili e ragioni diverse, di giovarsi, ai fini dell’accesso, della propria esperienza pregressa, maturata tuttavia in ambiti non sovrapponibili né omogenei: in sostanza i ricorrenti rivendicano la possibilità di poter partecipare alla selezione in ragione del possesso di requisiti esperienziali da ciascuno posseduti, ma che sono del tutto diversi fra loro, essendo l’uno un ex Avvocato dello Stato che ambisce a vedere valutata tale specifica pregressa esperienza e l’altro un avvocato del libero foro che ambisce a vedere considerata l’esperienza di consulente prestata in favore di soggetti privati nell’ambito della contrattualistica pubblica.
I ricorrenti inoltre partecipano alla medesima procedura ed in ragione di ciò sono evidentemente ed in nuce antagonisti e concorrenti.
Tanto premesso, come stabilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali; le domande giudiziali devono essere identiche nell’oggetto, gli atti impugnati devono avere lo stesso contenuto e devono essere censurati gli stessi motivi. Nel processo amministrativo la proposizione del ricorso collettivo, infatti, rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di uno dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli o dell’altro: i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi. Tanto poiché “ a differenza del processo civile, in cui il cumulo delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva (cfr. art. 40 c.p.c.), in sede amministrativa assume rilevanza soltanto la prima forma di connessione, posto che la connessione soggettiva non consente l'impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi (Cons. St., sez. V, 14 dicembre 2011 n. 6537), se non quando sussiste anche un collegamento oggettivo tra di essi, con la conseguenza che nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo, oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo. In quest’ultima evenienza tra gli atti impugnati viene identificata una connessione tale da giustificare un unico processo, costituendo essi manifestazioni provvedimentali collegate ad un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere pubblicistico, idoneo a far emergere la consistenza e la lesione di un unitario interesse soggettivo, storicamente connotato come contrapposto a quel determinato esercizio del potere: ossia - detto altrimenti - tra gli atti complessivamente impugnati sussiste una connessione procedimentale, ovvero un rapporto di presupposizione giuridica, o quantomeno di carattere logico ” (Cons. St., sez. III, n. 11248/2022).
Solo la presenza dei citati requisiti giustifica, dunque, la deroga a quanto previsto dall’art. 40 c.p.a. e consente di celebrare un unico processo, “essendo necessario evitare confusione tra liti differenti, con aggravio dei tempi di svolgimento del giudizio ed elusione, tra l'altro, delle disposizioni fiscali ” (di recente, T.A.R. Pescara, sez. I, n. 317/25);
Orbene, nella fattispecie difettano i presupposti per la proposizione del ricorso collettivo e ciò in quanto la posizione soggettiva dei ricorrenti non risulta identica ed, inoltre, la stessa si caratterizza per l’esistenza di una concreta situazione di conflitto di interesse. La diversità delle posizioni vantate dai ricorrenti e l’ulteriore rilevante circostanza che, comunque, gli stessi siano in competizione rispetto all’aggiudicazione del Lotto al cui affidamento ambiscono, di modo che l’accoglimento delle censure relative all’omessa valutazione dello specifico requisito posseduto dall’uno avvantaggerebbe solo quello fra i due che lo possiede, rende manifesta l’inammissibilità del proposto ricorso collettivo.
La stessa circostanza, condivisa dai ricorrenti, che medio tempore sia cessata la materia del contendere con riguardo al primo motivo di ricorso, che riguarda solo uno dei due ricorrenti ed il requisito specifico da questi solo rivendicato (la pregressa anzianità come Avvocato dello Stato), dimostra da sola la disomogeneità delle posizioni e la non identità del provvedimento richiesto al giudice con il gravame collettivo.
Con il ricorso vengono, in effetti, gravate parti del disciplinare in alcuni casi non lesive della sfera giuridica di tutti i ricorrenti (come nel I motivo), in altri casi giudicate lesive per entrambi i ricorrenti con motivi di doglianza non comuni a tutti (come nel II motivo), il che costituisce evidente dimostrazione della presenza di diversificazione delle posizioni giuridiche sostanziali per le quali ciascuno di essi chiede una differente tutela in giudizio.
Né può ritenersi sufficiente a concludere per l’ammissibilità del ricorso quanto dichiarato, solo nella memoria ex art. 73 c.p.a., dalla parte ricorrente circa la partecipazione dei due concorrenti alla procedura selettiva in RTI, in quanto tale qualità non è dichiarata nel ricorso introduttivo, nel quale, ai sensi dell’art. 40 c.p.a., comma 1, lett. a), devono essere indicati gli elementi identificativi del ricorrente, non emerge dalla procura alle liti e nemmeno è in qualche modo documentata in atti, attraverso la produzione della domanda di partecipazione che i ricorrenti avrebbero provato a caricare in piattaforma.
Ognuno dei ricorrenti, dunque, avrebbe dovuto autonomamente contestare le prescrizioni di lex specialis che precludevano la partecipazione alla procedura in ragione della propria specifica posizione e dei requisiti singolarmente posseduti ed a sé riferibili, facendo valere le specifiche (e strettamente personali) ragioni fondanti la richiesta di annullamento delle stesse.
9. Il ricorso è pertanto inammissibile.
10. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA NI, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LO | MA NI |
IL SEGRETARIO