Sentenza 10 ottobre 2012
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato dinanzi al giudice del dibattimento, instaurato in virtù di decreto che dispone il giudizio emesso all'esito dell'udienza preliminare, nella quale nessuna analoga richiesta sia stata avanzata, in quanto l'art. 448, comma primo, cod. proc. pen. riconosce all'imputato la facoltà di rinnovare detta richiesta in caso di dissenso del P.M. o di rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari, ma non quella di presentarla per la prima volta in "limine iudicii".
Commentario • 1
- 1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2012, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 10/10/2012
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1041
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO LF - rel. Consigliere - N. 19622/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO TRIBUNALE DITERNI;
nei confronti di:
1) AN RE N. IL 10/12/1970 C/;
avverso la sentenza n. 384/2010 TRIBUNALE di TERNI, del 09/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RE GUARDIANO;
sentite le conclusioni del PG. di rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il 9.11.2011 il tribunale di Terni in composizione monocratica, applicava, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., a OL LF, imputato del delitto di cui agli artt. 110, 582 e 583, c.p., commesso in danno di Meskini MI EN AB, la pena di mesi quattro di reclusione, sostituita ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, e art. 133, c.p., nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 4560,00 di multa, da pagarsi in quindici rate mensili, condannando, inoltre, l'imputato alle refusione in favore della costituita parte civile delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio.
Avverso tale decisione proponeva tempestivo ricorso il Pubblico Ministero presso il tribunale di Terni, deducendo i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in quanto il tribunale non avrebbe potuto accogliere la richiesta di patteggiamento, perché presentata oltre il termine perentorio indicato dall'art. 446 c.p.p., comma 1, senza che nel caso in esame ricorresse la condizione di cui all'art. 448 c.p.p., comma 1, vale a dire che la proposta di applicazione della pena fosse stata presentata e respinta nel corso delle indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il tribunale ha errato nel pronunciare sentenza di "patteggiamento", in quanto la relativa richiesta, su cui si è formato il consenso delle parti, risulta presentata allo stesso tribunale solo all'udienza del 9.11.2011, dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato, dal difensore munito di specifica procura speciale (cfr. p. 2 della sentenza impugnata).
In tal modo risulta violato, come correttamente evidenziato dal ricorrente, il chiaro disposto dell'art. 446 c.p.p., comma 1, secondo cui "le parti possono formulare la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli art. 421, comma 3, e art. 442, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo", disposizione normativa applicabile nel caso concreto, trattandosi di procedimento instauratosi davanti al tribunale in virtù di decreto che dispone il giudizio emesso il 7.4.2010 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Terni, all'esito della celebrazione dell'udienza preliminare. Trattasi, come è noto, di un termine perentorio, che rende illegittimo un eventuale accordo intervenuto tra le parti nel corso dell'istruzione dibattimentale (cfr. Cass., sez. 6^, 08/05/2009, n. 20390, rv 243847) e inammissibile la richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato dinanzi al giudice del dibattimento, qualora il dibattimento stesso sia stato preceduto dall'udienza preliminare nella quale, come nel caso in esame, nessuna analoga richiesta sia stata avanzata, in quanto l'art. 448 c.p.p., comma 1, riconosce all'imputato la facoltà di rinnovarla in caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari, ma non quella di presentarla per la prima volta "in limine iudicii" (cfr. Cass, sez. 6^, 11 novembre 2003, n. 46783, Marega). Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto dal pubblico ministero va accolto, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza e trasmissione degli atti al tribunale di Terni per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Terni per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2013