Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2001, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
O 4 L C.C.59982 7 L 3 ) . O E B N te C , I 1 IN 03262/01 E A sec 9 P N 9 I 1 O - I D 1 Z 1 A - É R 1 T C 2 I S . I REPUBBLICA D L G E U 9 I R 3 G A E EL POOL ITALIANO D E 6 E N 4 . T . T N T E S T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I S R ( Oggetto E A Vallhindice to SEZIONE TERZA CIVILE - vention give mmmma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10421/98 - Presidente - Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Ugo FAVARA Consigliere Consigliere Cron. 6725 Dott. Michele VARRONE - Consigliere Rep. Dott. Michele LO PIANO Ud. 13/06/00 Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 59982 sul ricorso proposto da: LATELLA FIORALBA, elettivamente domiciliato in ROMA FLAMINIO 46 PAL 4/, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L.GOTEVERE UFFICIO COPIE dell'avvocato GREZ GIAN MARCO, difesa dall'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. _ SOLE 24 ORE STANZIOLA NADIA, giusta delega in atti, per diritti L. 3000 13 MAR 2001 ricorrente IL CANCELLIERE
contro
MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNACAZONI - IAPETTORATO TERRITORIALE DELLA LIGURIA in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2000 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
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- controricorrente -
avverso la sentenza n. 137/97 del Giudice di pace di LA SPEZIA, depositata il 10/05/97; RG.160/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LL IO conveniva innanzi al giudice di pace della Spezia l'ente poste italiane Direzione generale della Spezia e, assumendo di avere pagato Bomant lire 738.000 a titolo di sanzione amministrativa per interferenze della emittente "Prima radio", pur avendo dismesso la qualità precedentemente rivestita di re- sponsabile e socia dell'emittente, al fine di evitare eventuali azioni esecutive ai suoi danni, chiedeva la condanna dell'ente convenuto alla restituzione della somma pagata con gli interessi. Si costituiva in giudizio il Ministero delle poste e telecomunicazioni e resisteva. Con sentenza resa il 10.5.1997 il giudice adito rigettava la domanda, considerando che non era nella specie ravvisabile una situazione di indebito oggetti- vo, bensì di indebito soggettivo;
che di tale specie 2 di indebito difettava il presupposto dell'errore scu- ammesso di avere pagato sabile, avendo la LL scientemente al solo fine di evitare l'esecuzione. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso la LL;
ha resistito con controricorso il Ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE A sostegno del ricorso la LL deduce che la sentenza impugnata è viziata per violazione ° falsa applicazione di non specificate norme di diritto "sub specie di violazione dei principi regolatori della ma- teria". Romand Più particolarmente la LL sostiene: 1) con- trariamente a quanto affermato nella sentenza impugna- ta, ricorre l'indebito oggettivo, oltre che nella ipo- tesi in cui la causa giustificativa del pagamento non esista originariamente (condictio indebiti sine cau- sa), in quella in cui essa venga meno successivamente (condictio ob causam finitam) ed è proprio questa ipo- tesi che ricorre nella specie, in cui all'epoca dell'accertamento dell'illecito amministrativo (dicem- bre 1990) il rapporto di rappresentanza di essa ricor- rente era da tempo cessato (marzo 1989); 2) in tema di indebito soggettivo occorre distinguere l'indebito ex persona IS (in cui chi esegue il pagamento è 3 convinto di essere debitore) dall'indebito ex persona accipientis (in cui il debito di chi ha eseguito il pagamento esiste, ma non verso colui che lo ha ricevu- to); forma, questa, di indebito, cui è riconducibile l'ipotesi ricorrente nella specie di pagamento da par- te di chi sa di non essere debitore, ma paga per evi- tare l'applicazione di sanzioni, e che è assimilabile all'indebito oggettivo;
3) ben vero che la sentenza impugnata è stata emessa secondo equità ai sensi dell'art. 113, 2° comma, c.p.c., ma cionondimeno è perché viola i censurabile in sede di legittimità principi regolatori della materia. Il ricorso è inammissibile. Per giurisprudenza oramai pacifica di questa Corte (ex plurimis Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716) la decisio- Bomzed ne sa dal giudice di pace secondo equità è censura- bile in cassazione soltanto per due ordini di motivi e, cioè, 1) per violazione di legge, quando il giudice di pace non si sia attenuto ai principi costituzionali o a norme comunitarie nonché ai principi generali dell'ordinamento; 2) per vizio di motivazione, quando la medesima sia mancante, apparente o contraddittoria. E motivi di questo genere non risultano dedotti nella specie. Per il principio della soccombenza le spese vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna la ricorrente alle spese in * 9.000- . oltre onorari liquidati in lire 1.200.000. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del- la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 13.6.2000. IL PRESIDENTEFiduciaSpiran Kancina IL CONSIGLIERE EST. Вчино omant CANCELLIERE C1 IO BA UY Depositata in Cancelleria #6 MAR. 2001 -Oggi, lì O 4 L 7 L ) 3 . O E IL CANCELLIERE B N C , E 1 A GI BA E 9 P N 9 I 1 E O T - I D 1 R Z 1 O A - E C 1 R C T 2 I S . I D L G U E I 9 R 3 G A E E D 6 N E 4 . T . T N T S E T I S R ( E A 5 i S