Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2004, n. 12229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12229 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/02/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 201
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 41353/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo;
avverso l'ordinanza emessa il 2-10-03 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento a carico di:
RB NI nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERRUA Giuliana;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBANO NI che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ascoli Piceno.
MOTIVI DI RICORSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 16-10-03 il Tribunale di Ascoli Piceno, in sede di riesame, annullava il decreto di sequestro probatorio emesso il 24/9/03 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Fermo avente ad oggetto armi da sparo detenute da RB NI, indagato per lesioni ex artt. 582, 577 c.p. e minaccia ex artt. 612 c. 1 e 2 c.p.p.. Rilevava il Tribunale che il provvedimento impositivo mancava di qualsiasi indicazione circa l'ipotesi di reato ascritta all'indagato, essendo state riportate solo le norme che sarebbero state violate, senza alcuna indicazione delle specifiche condotte addebitate. Avverso la riportata pronuncia ha il giudice del riesame avrebbe dovuto integrare egli stesso il provvedimento gravato e che comunque in quest'ultimo v'era riferimento al delitto di minaccia grave, specificatamente indicato nella denuncia in atti.
Il ricorso è fondato sotto il secondo profilo.
Invero, pur dovendosi escludere che il giudice del riesame potesse sostituirsi al P.M. nel formulare gli addebiti, va peraltro riconosciuto che nel decreto di sequestro de quo v'è espresso richiamo all'informativa n. 39/24 dei C.C. di Cupra Marittima, la quale comunicava che a carico del RB era stata presentata denuncia-querela per lesioni e minacce commesse puntando dapprima un coltello e poi un fucile contro la moglie;
ciò posto l'organo dell'accusa ha precisato che il vincolo era volto a colpire le armi detenute dal RB, in quanto corpo o quantomeno pertinenza del reato. Orbene, va puntualizzato che in tema di sequestro probatorio il P.M. adempie l'obbligo di motivazione qualora dia conto della configurabilità del reato con segnalazione della relativa ipotesi normativa in modo tale da consentire di valutare il rapporto tra i beni oggetto dell'imposizione ed il fatto/reato; poiché nella fase delle indagini preliminari il P.M. non è tenuto ad formulare l'imputazione, è sufficiente che la condotta per cui si procede possa essere individuata anche attraverso le emergenze degli atti della P.G. alle quali l'organo dell'accusa si riporti: ne' in tal caso si realizzerebbe violazione dei diritti della difesa la quale è in realtà garantita dalla notifica del decreto del P.M. e dal successivo deposito degli atti ex art. 324 c. 6 c.p.p. (Cass. 8-6-00 n. 0 2108 RV. 216366). Per le svolte considerazioni s'impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno il quale dovrà procedere a nuovo esame circa la legittimità del sequestro uniformandosi ai principi sopraenunciati.
P.Q.M.
La Corte,
annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2004