Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2002, n. 10830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10830 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA A CO TE SUPREM1 0 8 830% IN NOME DEL POPOLO LIANO DICASSAZIONE Oggetto Risori ento SEZIONE TERZA CIVILE dow o counts da pulihung de Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: indumento ✓ Dott. Vincenzo Presidente CARBONE R.G.N. 6310/00 Cron. 28436 Dott. Paolo - Consigliere VITTORIA - Rel. Consigliere Rep. Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN - Ud. 09/05/02 SABATINI Consigliere C.C. Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AS, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE 144, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA STAFFIERE, difeso dall'avvocato UMBERTO BRIGONI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FUREVER SAS, ARPEL DI RD ISA;
intimati avverso la sentenza n. 12/99 del Giudice di pace di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, emessa 1'01/04/99 e depositata il 21/04/99 (R.G. 105/97); 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1084 -1- consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO che ha chiesto si respinga il I motivo per manifesta infondatezza e si accolga il II motivo per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge. -2- 3 La Corte Premesso che il Giudice di pace di Castiglione delle Stiviere, pronunziando sulla domanda proposta da SI AS di essere risarcito del danno arrecato al proprio giubbotto di pelle a seguito di procedimento di pulitura, ha condannato in solido la s.a.s. Furever di NG AN e la ditta Arpel di DA Isa al pagamento, in favore del AS, della somma di L.100.000 ed ha condannato il AS medesimo a rimborsare ai menzionati due soggetti le spese processuali e di consulenza tecnica;
Premesso, altresì, che il AS ha proposto tempestivo ricorso per cassazione deducendo due motivi, e che i due intimati, ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato, non hanno svolto attività difensiva davanti a questa Corte;
Considerato che
il primo motivo, con cui il ricorrente deduce l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per avere questa trascurato, nella liquidazione del danno, alcune considerazioni della consulenza tecnica di ufficio circa il procedimento di pulitura effettuato sul giaccone dell'attore, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di pace ha liquidato il danno nella somma di L.100.000, che il consulente tecnico ha ritenuto “sufficiente per ripristinare il giubbotto al pristino stato" (come viene riportato nello stesso ricorso per cassazione); Ritenuto che il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art.91 c.p.c. perché la sentenza impugnata lo ha condannato a pagare le spese processuali e di consulenza tecnica, è manifestamente fondato, in quanto il giudice di pace, condannando l'attore, di cui ha accolto la domanda sia pure parzialmente, al pagamento delle spese processuali, ha violato la norma sulla soccombenza, che, essendo di natura processuale, egli è tenuto ad osservare anche nella giurisdizione di equità;
Considerato che
, pertanto, la sentenza impugnata va cassata nel capo concernente la condanna del AS a pagare le spese processuali e di consulenza tecnica, con conseguente rinvio della causa al Giudice di pace di Castiglione delle Stiviere, che, nella persona di diverso giudicante, deciderà nuovamente sulle spese del giudizio svoltosi in primo grado e si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo del ricorso e ne accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di Castiglione delle Stiviere, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 9 maggio 2002. Il Presidente Il Relatore-Estensore Emman lupa IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Conce 21.07.04 Oggi, IL CANCELL COM 4