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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 485/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, AT
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3501/2024 depositato il 14/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5180/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20
e pubblicata il 17/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220178027326000 REC.CREDITO.IMP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
/parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Parte appellata chiede la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl proponeva ricorso avverso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma III, in relazione alla cartella di pagamento notificata via pec il 5.12.2022, per un totale di euro 442.598,95, di cui euro 128.005,04 per sanzioni ed interessi, emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis DPR 600/1973 e relativa a recupero di credito di imposta per investimenti in beni strumentali, ricerca e sviluppo e caro petrolio.
Deduceva che la cartella era stata emessa a seguito di comunicazione di irregolarità con la quale si rappresentava che, in conseguenza dell'omessa compilazione del quadro RU nella dichiarazione presentata, si recuperavano le compensazioni operate nel 2019 per crediti di imposta. Osservava che, come già richiesto in varie istanze di annullamento in autotutela, l'omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU costituisce una mera irregolarità, sanabile con la presentazione di dichiarazione integrativa;
precisava quindi di avere trasmesso in data 30.10.2022 dichiarazioni dei redditi integrative per gli anni 2017 e 2018.
Precisava ancora che i crediti d'imposta oggetto di recupero erano tre, rispettivamente di € 90.716,00,
44.843,00 e 148.250,00. Quanto a quest'ultimo, evidenziava che la società nel 2017 aveva avviato un complesso progetto di ricerca, concluso con l'ideazione di un "braccio di scarifica", attualmente utilizzato per l'attività produttiva della ricorrente. L'importo del credito, utilizzato nel 2018 e costituente il maturato per l'attività di ricerca 2017, era stato certificato da un professionista a norma di legge.
In diritto eccepiva che la mancata indicazione formale del credito nel quadro RU non comportava decadenza dai benefici fiscali, ma poteva unicamente comportare, come chiarito dalla circolare 13/E del 2017 dell'Agenzia delle Entrate, l'applicazione di sanzioni, ex art. 8 d.lgs 471/1997.
Costituendosi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate osservava preliminarmente che le doglianze di controparte erano state ritenute fondate in relazione al recupero dei crediti utilizzati in compensazione per quanto attiene gli investimenti in beni strumentali ed il caro petrolio e pertanto l'Ufficio aveva emesso in proposito provvedimento di sgravio.
In ordine ai recuperi che residuavano dopo il provvedimento di sgravio rappresentava che, in relazione al primo recupero iscritto a ruolo, relativo all'Ires a debito, liquidata dalla stessa ricorrente in dichiarazione, per euro 21.267,00 non versata, nulla era contestato dalla società ricorrente, rendendo la pretesa cristallizzata nell'an e nel quantum e quindi dovuta con sanzioni ed interessi.
In relazione all'ulteriore recupero del credito per ricerca e sviluppo, per euro 148.250,00, quale eccedenza da precedente dichiarazione utilizzato in compensazione, rilevava l'infondatezza di quanto argomentato dal contribuente a difesa della tesi di illegittimità del recupero operato dall'Ufficio, e cioè che, pur avendo omesso la compilazione del quadro RU nella dichiarazione originaria per l'anno di imposta 2018, aveva sanato tale irregolarità con la presentazione, in data 30/10/2022, della dichiarazione integrativa e del dovuto quadro RU per detto anno di imposta e per i precedenti.
Invero, trattandosi di eccedenza da precedente dichiarazione, l'Ufficio aveva operato la dovuta istruttoria con riguardo anche alle annualità di imposta precedenti, in particolare per il 2017 e per il 2016, annualità queste interessate da dichiarazioni integrative con compilazione del quadro RU, non riscontrando però, in nessuna di queste, la presenza di detto credito per euro 148.250,00 come spettante nel periodo.
Aggiungeva che la documentazione citata dalla contribuente nel ricorso non era stata fornita in sede di autotutela, impedendo di operare una più approfondita istruttoria che non fosse quella basata sulle sole dichiarazioni presentate.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere e, per il resto, rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
La CTP di Roma dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento al recupero dei crediti per investimenti e caro petrolio, avendo l'Ufficio emesso in proposito provvedimenti di sgravio.
La pretesa, portata in cartella, relativa all'omesso versamento IRES non risultava oggetto di contestazione.
Con riferimento alla residua pretesa relativa al recupero di credito per ricerca e sviluppo, per €148.250,00, quale eccedenza da precedente dichiarazione utilizzato in compensazione, precisava che non risultava pertinente quanto argomentato dal contribuente, e cioè che, pur avendo la società omesso la compilazione del quadro RU nella dichiarazione originaria per l'anno di imposta 2018, tale irregolarità sarebbe stata sanata con la presentazione, in data 30/10/2022, della dichiarazione integrativa e con la compilazione del dovuto quadro RU per detto anno di imposta e per i precedenti.
Al riguardo, il giudice di primo grado osservava che, poiché la società ha dichiarato il credito come residuo della precedente dichiarazione, l'Ufficio ha operato l'istruttoria con riguardo anche alle annualità di imposta precedenti, in particolare per il 2017 e per il 2016, annualità interessate da dichiarazioni integrative con compilazione del quadro RU, non riscontrando, in nessuna di queste, la presenza di detto credito per euro
148.250,00 come spettante nel periodo considerato.
Precisa ancora, la CTP di Roma, giova del resto sottolineare che la società ha argomentato nel ricorso che il credito de quo deriverebbe da attività di ricerca avviata nel 2017, per cui è evidente che non poteva costituire residuo della dichiarazione presentata, o integrata, per l'anno 2016.
Appella la società ricorrente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado, in particolare, la mancata considerazione del credito di imposta di € 148.250,00.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'Appello non sia meritevole di accoglimento.
Con riferimento alla residua pretesa relativa al recupero di credito per ricerca e sviluppo, per € 148.250,00, quale eccedenza da precedente dichiarazione utilizzato in compensazione, come precisato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, non risulta pertinente quanto argomentato dal contribuente, e cioè che, pur avendo la società omesso la compilazione del quadro RU nella dichiarazione originaria per l'anno di imposta 2018, tale irregolarità sarebbe stata sanata con la presentazione, della dichiarazione integrativa e con la compilazione del dovuto quadro RU per detto anno di imposta e per gli esercizi precedenti.
Al riguardo, il Collegio rileva che, come risulta dalla sentenza impugnata, poiché la società ha dichiarato il credito come residuo della precedente dichiarazione, l'Ufficio ha operato l'istruttoria con riguardo anche alle annualità di imposta precedenti, in particolare per il 2017 e per il 2016, annualità interessate da dichiarazioni integrative con compilazione del quadro RU, non riscontrando, però in nessuna di queste, la presenza di detto credito per euro 148.250,00 come spettante nel periodo considerato.
Tra altro, come evidenziato dalla CTP di Roma, si deve sottolineare che la società ha argomentato nel ricorso che il credito de quo deriverebbe da attività di ricerca avviata nel 2017, per cui appare evidente che non poteva costituire residuo della dichiarazione presentata, o integrata, per l'anno 2016.
Come rilevato nella sentenza impugnata, la sola circostanza di presentare una dichiarazione integrativa, indicando un credito da precedente dichiarazione senza che in tale ultima dichiarazione vi siano indicazioni circa la spettanza e maturazione di detto credito, non può consentire alla società ricorrente di sanare le irregolarità oggetto di recupero con la cartella impugnata.
P.Q.M.
rigetta l'appello dalla società ricorrente. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 9.000,00 oltre ad oneri accessori
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, AT
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3501/2024 depositato il 14/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5180/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20
e pubblicata il 17/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220178027326000 REC.CREDITO.IMP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
/parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Parte appellata chiede la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl proponeva ricorso avverso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma III, in relazione alla cartella di pagamento notificata via pec il 5.12.2022, per un totale di euro 442.598,95, di cui euro 128.005,04 per sanzioni ed interessi, emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis DPR 600/1973 e relativa a recupero di credito di imposta per investimenti in beni strumentali, ricerca e sviluppo e caro petrolio.
Deduceva che la cartella era stata emessa a seguito di comunicazione di irregolarità con la quale si rappresentava che, in conseguenza dell'omessa compilazione del quadro RU nella dichiarazione presentata, si recuperavano le compensazioni operate nel 2019 per crediti di imposta. Osservava che, come già richiesto in varie istanze di annullamento in autotutela, l'omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU costituisce una mera irregolarità, sanabile con la presentazione di dichiarazione integrativa;
precisava quindi di avere trasmesso in data 30.10.2022 dichiarazioni dei redditi integrative per gli anni 2017 e 2018.
Precisava ancora che i crediti d'imposta oggetto di recupero erano tre, rispettivamente di € 90.716,00,
44.843,00 e 148.250,00. Quanto a quest'ultimo, evidenziava che la società nel 2017 aveva avviato un complesso progetto di ricerca, concluso con l'ideazione di un "braccio di scarifica", attualmente utilizzato per l'attività produttiva della ricorrente. L'importo del credito, utilizzato nel 2018 e costituente il maturato per l'attività di ricerca 2017, era stato certificato da un professionista a norma di legge.
In diritto eccepiva che la mancata indicazione formale del credito nel quadro RU non comportava decadenza dai benefici fiscali, ma poteva unicamente comportare, come chiarito dalla circolare 13/E del 2017 dell'Agenzia delle Entrate, l'applicazione di sanzioni, ex art. 8 d.lgs 471/1997.
Costituendosi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate osservava preliminarmente che le doglianze di controparte erano state ritenute fondate in relazione al recupero dei crediti utilizzati in compensazione per quanto attiene gli investimenti in beni strumentali ed il caro petrolio e pertanto l'Ufficio aveva emesso in proposito provvedimento di sgravio.
In ordine ai recuperi che residuavano dopo il provvedimento di sgravio rappresentava che, in relazione al primo recupero iscritto a ruolo, relativo all'Ires a debito, liquidata dalla stessa ricorrente in dichiarazione, per euro 21.267,00 non versata, nulla era contestato dalla società ricorrente, rendendo la pretesa cristallizzata nell'an e nel quantum e quindi dovuta con sanzioni ed interessi.
In relazione all'ulteriore recupero del credito per ricerca e sviluppo, per euro 148.250,00, quale eccedenza da precedente dichiarazione utilizzato in compensazione, rilevava l'infondatezza di quanto argomentato dal contribuente a difesa della tesi di illegittimità del recupero operato dall'Ufficio, e cioè che, pur avendo omesso la compilazione del quadro RU nella dichiarazione originaria per l'anno di imposta 2018, aveva sanato tale irregolarità con la presentazione, in data 30/10/2022, della dichiarazione integrativa e del dovuto quadro RU per detto anno di imposta e per i precedenti.
Invero, trattandosi di eccedenza da precedente dichiarazione, l'Ufficio aveva operato la dovuta istruttoria con riguardo anche alle annualità di imposta precedenti, in particolare per il 2017 e per il 2016, annualità queste interessate da dichiarazioni integrative con compilazione del quadro RU, non riscontrando però, in nessuna di queste, la presenza di detto credito per euro 148.250,00 come spettante nel periodo.
Aggiungeva che la documentazione citata dalla contribuente nel ricorso non era stata fornita in sede di autotutela, impedendo di operare una più approfondita istruttoria che non fosse quella basata sulle sole dichiarazioni presentate.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere e, per il resto, rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
La CTP di Roma dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento al recupero dei crediti per investimenti e caro petrolio, avendo l'Ufficio emesso in proposito provvedimenti di sgravio.
La pretesa, portata in cartella, relativa all'omesso versamento IRES non risultava oggetto di contestazione.
Con riferimento alla residua pretesa relativa al recupero di credito per ricerca e sviluppo, per €148.250,00, quale eccedenza da precedente dichiarazione utilizzato in compensazione, precisava che non risultava pertinente quanto argomentato dal contribuente, e cioè che, pur avendo la società omesso la compilazione del quadro RU nella dichiarazione originaria per l'anno di imposta 2018, tale irregolarità sarebbe stata sanata con la presentazione, in data 30/10/2022, della dichiarazione integrativa e con la compilazione del dovuto quadro RU per detto anno di imposta e per i precedenti.
Al riguardo, il giudice di primo grado osservava che, poiché la società ha dichiarato il credito come residuo della precedente dichiarazione, l'Ufficio ha operato l'istruttoria con riguardo anche alle annualità di imposta precedenti, in particolare per il 2017 e per il 2016, annualità interessate da dichiarazioni integrative con compilazione del quadro RU, non riscontrando, in nessuna di queste, la presenza di detto credito per euro
148.250,00 come spettante nel periodo considerato.
Precisa ancora, la CTP di Roma, giova del resto sottolineare che la società ha argomentato nel ricorso che il credito de quo deriverebbe da attività di ricerca avviata nel 2017, per cui è evidente che non poteva costituire residuo della dichiarazione presentata, o integrata, per l'anno 2016.
Appella la società ricorrente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado, in particolare, la mancata considerazione del credito di imposta di € 148.250,00.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'Appello non sia meritevole di accoglimento.
Con riferimento alla residua pretesa relativa al recupero di credito per ricerca e sviluppo, per € 148.250,00, quale eccedenza da precedente dichiarazione utilizzato in compensazione, come precisato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, non risulta pertinente quanto argomentato dal contribuente, e cioè che, pur avendo la società omesso la compilazione del quadro RU nella dichiarazione originaria per l'anno di imposta 2018, tale irregolarità sarebbe stata sanata con la presentazione, della dichiarazione integrativa e con la compilazione del dovuto quadro RU per detto anno di imposta e per gli esercizi precedenti.
Al riguardo, il Collegio rileva che, come risulta dalla sentenza impugnata, poiché la società ha dichiarato il credito come residuo della precedente dichiarazione, l'Ufficio ha operato l'istruttoria con riguardo anche alle annualità di imposta precedenti, in particolare per il 2017 e per il 2016, annualità interessate da dichiarazioni integrative con compilazione del quadro RU, non riscontrando, però in nessuna di queste, la presenza di detto credito per euro 148.250,00 come spettante nel periodo considerato.
Tra altro, come evidenziato dalla CTP di Roma, si deve sottolineare che la società ha argomentato nel ricorso che il credito de quo deriverebbe da attività di ricerca avviata nel 2017, per cui appare evidente che non poteva costituire residuo della dichiarazione presentata, o integrata, per l'anno 2016.
Come rilevato nella sentenza impugnata, la sola circostanza di presentare una dichiarazione integrativa, indicando un credito da precedente dichiarazione senza che in tale ultima dichiarazione vi siano indicazioni circa la spettanza e maturazione di detto credito, non può consentire alla società ricorrente di sanare le irregolarità oggetto di recupero con la cartella impugnata.
P.Q.M.
rigetta l'appello dalla società ricorrente. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 9.000,00 oltre ad oneri accessori