Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2003, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 2 5 1 6 / 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ili - Presidente Dott. Bruno R.G.N. 27052/01 Cron. 5873 Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rep. Dott. Attilio CELENTANO- Rel. Consigliere Ud. 12/12/02 Dott. Giovanni GIACALONE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: TORRE S. MONTANO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIA DELLA CHIESA D'ISASCA, rappresentato e difeso dall'avvocato NUNZIO RIZZO, giusta delega in atti'e da ultimo d'ufficio presso LA, CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente
contro
DE IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 NICOLO' PICCINNI 31, presso lo studio dell'avvocato 5430 CARLO PENNA, rappresentato e difeso dall'avvocato - -1- GIUSEPPE MARZIALE, giusta delega in attie de ultimo :d'ufficio presso le Cenci delle Corte di Cessoriple- - controricorrente avverso la sentenza n. 2209/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 16/05/01 46147/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 14 luglio 1995 la signora IG RD chiedeva al PR di Napoli, sez. distaccata di Ischia, dichiararsi la nullità del licenziamento orale intimatole dalla s.p.a. Torre San Montano il 14 ottobre 1994 e condannarsi la società alla reintegrazione e al risarcimento del danno. Con sentenza del 15 luglio 1997 il PR accoglieva il ricorso, dichiarava nullo il licenziamento e condannava la società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data dello stesso fino alla effettiva reintegra, nei limiti di funzionamento dell'attività aziendale, oltre interessi e rivalutazione fino al 31 dicembre 1994 ed ai soli interessi dal 1° gennaio 1995. La decisione veniva appellata in via principale dalla società, che lamentava non essersi tenuto conto del fatto che il licenziamento verbale era stato confermato per iscritto, per cui il primo giudice avrebbe dovuto limitarsi a spostare la data del licenziamento;
la società deduceva, inoltre, che aveva formalmente invitato, senza esito, la signora RD a riprendere il lavoro con lettera del 9 aprile 1997. La lavoratrice proponeva appello incidentale, con il quale lamentava la limitazione del risarcimento alle sole retribuzioni riferite ai periodi di apertura stagionale e la limitazione della condanna ad interessi e rivalutazione alla data del 31 dicembre 1994; sosteneva che, attesa la natura risarcitoria delle somme a lei attribuite, non poteva essere applicato l'art. 22 della legge n. 724 del 1994. Con sentenza del 14 marzo/16 maggio 2001 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello principale ed accoglieva quello incidentale, condannando 3 la società al pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento orale fino alla effettiva reintegra, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. I giudici di secondo grado osservavano che la comunicazione scritta cui faceva riferimento l'appellante principale, non costituiva un distinto licenziamento, ma la motivazione del primo, come risposta alla impugnazione del licenziamento nullo. Ritenevano inammissibile, in quanto domanda nuova, la richiesta di considerare rilevante, ai fini della controversia, l'offerta di riassunzione intervenuta nel corso del giudizio di primo grado. Reputavano, infine, che la limitazione del cumulo di interessi e rivalutazione al 31.12.1994 è stata introdotta, con l'art. 24 della legge 724 del 1994, per i crediti di natura retributiva e non era applicabile, quindi, al credito dell'appellata, in quanto avente natura risarcitoria, ancorché commisurato alle retribuzioni perdute;
e che non appariva legittima, in un rapporto a tempo indeterminato, la limitazione delle retribuzioni al solo periodo di attività aziendale, neppure essendo stata provata la stagionalità dell'attività. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, illustrati con memoria, la s.r.l. Torre S. Montano. IG RD resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa della società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, degli artt. 1321 e segg. c.c. e dell'art. 1324 c.c.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un 4 punto decisivo della controversia. Deduce che erroneamente il Tribunale ha identificato nella lettera del 12 dicembre 1994 la motivazione del primo licenziamento, quale risposta del datore di lavoro alla impugnazione del licenziamento nullo. Assume che il secondo è stato un altro licenziamento, ancorché confermativo del primo, avente efficacia ex nunc e non ex tunc. Sostiene che ciò si ricava da quanto è scritto nella stessa memoria difensiva dell'appellata: la signora RD, destinataria di licenziamento orale in data 14.10.1994, ancorché non obbligata a causa della nullità radicale del recesso, aveva impugnato stragiudizialmente il licenziamento con propria comunicazione del 5.12.1994; la società Torre San Montano "replicava a tale impugnativa con nota del 12.12.1994 nella quale "confermava" il licenziamento (oralmente intimato!) il 14 ottobre per supposta chiusura stagionale....". Rileva che la rinnovazione di un licenziamento nullo in base agli stessi motivi posti a fondamento del precedente, inficiato di nullità e comunque inefficace, non è in linea generale preclusa, risolvendosi detta rinnovazione nel compimento di un negozio diverso dal precedente ed esulando quindi la ipotesi di inammissibilità della convalida del negozio nullo ai sensi dell'art. 1423 c.c. Il motivo è inammissibile prima che infondato. Si lamenta, in sostanza, la erronea interpretazione della volontà contenuta nella lettera del 12 dicembre 1994, ma non si trascrive, con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il testo di tale lettera né si spiega in qual modo i giudici di merito abbiano male interpretato la 5 stessa, ritenendo che fosse stata fornita, in risposta alla impugnativa del primo licenziamento, la motivazione del licenziamento orale. È la controricorrente, invece, che trascrive tale lettera: "oggetto: impugnativa di licenziamento. Con riferimento alla Vs. raccomandata 5.12. c.m. Vi confermiamo il licenziamento in data 14.10.94 per chiusura stagionale dell'albergo; il rapporto sarà ripreso alla riapertura dell'albergo”. Il testo sopra riportato non risulta soggetto ad alcuna specifica censura di erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale. Con il secondo motivo la difesa della ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 437 c.p.c.; nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume che il Tribunale ha erroneamente considerato domanda nuova, come tale inammissibile in appello, la richiesta di considerare, ai fini della limitazione del danno da liquidare alla ricorrente, l'offerta di riassunzione inoltrata alla signora RD in data 9 aprile 1997 e reiterata con lettera 22 aprile 1997. Deduce che solo in appello, essendo stata formulata l'offerta nel corso del giudizio di primo grado, poteva farsi valere l'errore del primo giudice, che non aveva tenuto conto dell'offerta. Anche questo motivo risulta inammissibile per difetto di dimostrazione della dedotta decisività delle lettere 9 e 22 aprile 1997. Se è vero, infatti, che il rifiuto di un lavoro può essere rilevante ai fini 6 della osservanza del dovere, da parte del danneggiato, di cooperare ai fini della limitazione del danno (e, se intervenuto in primo grado, può essere fatto valere anche in appello), è anche vero che sarebbe stato necessaria la trascrizione del contenuto di tali offerte di "riassunzione", onde valutare la portata del relativo rifiuto da parte della licenziata. Tale trascrizione non è stata effettuata, né è stato, comunque, riportato il contenuto delle lettere. Secondo la difesa della controricorrente la nota aziendale del 9/12 aprile 1997 è del seguente tenore: "Con riferimento all'intercorso rapporto di lavoro e sulla scorta della maturata priorità nonché in previsione della ripresa dell'attività stagionale, La invitiamo a favorire presso questa Direzione entro cinque giorni dalla ricezione della presente per eventuale ripristino della prestazione lavorativa sulla scorta della richiamata priorità dell'assunzione. Non presentandosi nell'indicato termine, la Sua assenza deve ritenersi quale rinunzia alla conservazione del posto". La controricorente deduce di aver replicato a tale nota, tramite il difensore, con racc.ta pervenuta alla società il 18.4.1997, con la quale si chiedevano precisazioni in ordine ad una volontà di revoca del licenziamento e al risarcimento o alle retribuzioni medio tempore maturate;
e che tale replica non ha avuto riscontro. La circostanza risulta confermata dall'esame della memoria di costituzione in appello della signora RD (pagg. 5 e 6). Ne consegue la inammissibilità del ricorso e la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese di questo 7 I D , O L L O B I D A I S U N A D E T T Q giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 11,00 per spese ed in € 2.000,00 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2002. Il Presidente Il cons. estensore fth Weselenien Rassella IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 205FM 2003 oggi, CANCELLERS R O C 8