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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente e Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
DE LUCA ALDO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3661/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259002840538000 IRPEF-ALTRO 2005
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259002840538000 REGISTRO
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259002840538000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180019821663000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190000985914000 IRPEF-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190004110613000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210020869979000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210020869979000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210020869979000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210020869979000 IRAP 2005
- INTIM.PAGAMENTO n. TF7IPPD003402018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- INTIM.PAGAMENTO n. TF7IPPD003402018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.9.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento, notificatagli dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, esponendo i motivi di doglianza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che resisteva mediante controdeduzioni. Non si costituiva in giudizio l'ADER.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 12.1.2026.
La Corte all'esito della discussione riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso il contribuente ha eccepito la nullità dell'intimazione impugnata, deducendo che la cartella di pagamento n. 02820210020869979000, in epigrafe indicata ed individuata, posta a base dell'intimazione, non gli sarebbe stata mai notificata.
Preliminarmente va precisato che con il ricorso il contribuente ha chiesto espressamente che sia dichiarata la nullità dell'intimazione.
Consegue che per non incorrere nel vizio di ultrapetizione la Corte deve pronunciarsi esclusivamente e limitatamente a tale petitum giudiziale.
Pertanto, tutte le vicende processuali relative al merito del contenzioso avverso l'avviso di accertamento ed avverso la cartella, delle quali vi è ampia ed analitica descrizione nel ricorso, esulano dal presente giudizio, perché già sottoposte al vaglio di altro giudice.
La Corte deve soltanto accertare, come richiesto in ricorso, se l'intimazione di pagamento è stata validamente e legittimamente emessa, ovvero se la stessa è inficiata da un vizio di nullità derivata, perché la cartella di pagamento n. 02820210020869979000, posta a base dell'intimazione, quale atto prodromico necessario, non gli sarebbe stata mai notificata.
In applicazione dei comuni principi in materia di onere probatorio, l'Agenzia Entrate Riscossione avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento posta a base dell'intimazione. L'ente della riscossione resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la valida notifica del ricorso a mezzo PEC, come risulta dall'esame del fascicolo telematico, e quindi non ha fornito alcuna prova al riguardo.
Si è costituito invece l'ente impositore, Agenzia delle Entrate, la quale ha dedotto che avverso la cartella di pagamento posta a base dell'intimazione, il ricorrente propose due ricorsi, notificandoli entrambi agli enti resistenti, ma non costituendosi in giudizio;
ha affermato pertanto che il ricorrente era ben a conoscenza della cartella di pagamento;
l'Agenzia delle Entrate ha poi depositato copia della notificazione della cartella in esame.
Il ricorrente con le memorie ha replicato evidenziando di aver avuto conoscenza della cartella di pagamento mediante indagini eseguite autonomamente presso l'Agenzia delle Entrate e precisando che dopo aver notificato i ricorsi avverso la cartella di pagamento, non si costituì in giudizio, proprio per evitare la sanatoria ex art.156 cpc. dei vizi e delle nullità della notificazione della cartella. Ha poi eccepito che la notificazione prodotta in giudizio è invalida, perché manca la prova dell'invio e della ricezione della CAN, necessaria per la validità della notifica.
Osserva la Corte che la prova della notificazione di un atto (nella specie della cartella di pagamento) non ammette equipollenti, e deve essere dimostrata esclusivamente mediante la produzione in giudizio di una valida relata di notificazione. Vale a dire che anche se il ricorrente notificò all'ente resistente due ricorsi avverso la cartella di pagamento, la mancata costituzione in giudizio e l'assenza di pronunce giurisdizionali in rito o nel merito sui due ricorsi non consentono in alcun modo di affermare che la notificazione fu effettivamente e ritualmente eseguita. E' noto che le cartelle di pagamento vengono sovente impugnate sulla base della loro conoscenza, avvenuta non attraverso la notificazione della stessa, ma aliunde, come ad esempio attraverso l'estratto di ruolo, come in precedenza era sempre consentito dalla legge, ed oggi in via di eccezione soltanto nei casi espressamente previsti dal comma 4-bis, del novellato art. 12 del Dpr n.
602/1973.
All'udienza il rappresentante dell'Ufficio ha osservato che nei ricorsi notificati e non iscritti a ruolo il ricorrente non ha mai affermato di aver avuto conoscenza della cartella mediante un estratto di ruolo, né ha affermato di non aver avuto la notificazione della cartella.
Rileva la Corte che l'esame e la valutazione dei ricorsi suddetti sono preclusi in questa sede, non costituendo detti ricorsi oggetto di impugnazione, e pertanto i fatti, le circostanze, le doglianze contenuti nei ricorsi, in quanto mere affermazioni poiché non hanno avuto nessun riscontro positivo o negativo in sede giurisdizionale, non possono in alcun modo essere posti a base della decisione che si deve assumere in questa sede, che concerne esclusivamente l'intimazione di pagamento e la sua validità.
Resta da esaminare la relata di notifica della cartella di pagamento prodotta in giudizio.
Orbene, va evidenziato innanzitutto che tale notificazione fu eseguita da un ufficiale della riscossione, come
è agevole rilevare dalla relata medesima. Pertanto, si applicano nella specie le più stringenti e formalistiche norme previste dal cpc e dalla L. n.890/82, applicabili ogniqualvolta la notificazione avviene con l'intervento di un ufficiale notificatore, anche se egli si avvale del servizio postale, e non si applicano invece le meno rigide regole previste dal Regolamento postale, che si applicano soltanto in caso di notificazione di atti amministrativi, effettuata direttamente a mezzo del servizio postale, senza l'ausilio di un ufficiale notificatore
(ufficiale giudiziario, messo notificatore, ecc.).
Orbene, nella relata di notifica in data 1.12.2022 l'ufficiale della riscossione notificatore ha attestato che l'atto
(cartella di pagamento) fu consegnata al portiere dello stabile, e, in ossequio alla normativa vigente, ha affermato di aver inviato la prescritta comunicazione di avvenuta notificazione (CAN), mediante invio di raccomandata. Tuttavia di tale raccomandata non vi è traccia alcuna nella relata, ossia non è affatto indicato il numero della raccomandata che si assume essere stata spedita (vi è solo il codice a barre con l'indicazione della cartella n.02820210020869979000 da notificare). L'ente resistente ha poi prodotto in giudizio la copia della comunicazione (CAN), ma anche essa è priva di qualunque riferimento numerico e cronologico alla raccomandata a mezzo della quale la missiva doveva essere inviata al ricorrente. Ha infine depositato la distinta o elenco delle raccomandate, tra le quali ve ne è una intestata anche al ricorrente Ricorrente_1, per dimostrare di aver provveduto all'invio della CAN a mezzo raccomandata. Senonché tale elenco di raccomandate non risulta affatto “postalizzato”, vale a dire che l'elenco è privo di qualsiasi elemento che consenta di affermare che esso è stato consegnato all'ufficio postale;
infatti, come è stampato sulla distinta medesima, si tratta di un "documento ad uso interno", il quale
è privo di qualunque attestazione da parte delle Poste relativa alla presentazione e all'accettazione delle suddette missive da spedire ai contribuenti a mezzo raccomandata, atteso che mancano, data, firma e attestazione di ricezione da parte dell'ufficio postale.
Ha fatto rilevare poi il ricorrente con le memorie che la distinta delle raccomandate riporta per il ricorrente Ricorrente_1 l'indicazione di un "documento 028AN202212064551999 che non ha nulla a che vedere con i fatti di cui è causa non essendovi alcun documento così denominato tra i file e/o prodotti dalla resistente", e quindi del tutto diverso da quello per il quale doveva essere inviata la CAN.
In conclusione, alla luce degli elementi probatori prodotti in giudizio e delle circostanze esaminate, si deve ritenere che il processo notificatorio della cartella non si è ritualmente concluso, per la mancata dimostrazione da parte dell'ente della riscossione dell'invio della CAN a mezzo raccomandata e della sua ricezione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In accoglimento del ricorso deve quindi essere dichiarata la nullità della (sola) intimazione impugnata, restando del tutto estranee al presente giudizio le vicende relative alla cartella ed agli atti di accertamento, non impugnati con il ricorso introduttivo e la cui cognizione è al vaglio di altri giudici.
In applicazione del principio della soccombenza le spese di lite vanno poste in soldo a carico degli enti resistenti ed a favore del ricorrente;
le stesse sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione impugnata;
b) condanna gli enti resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in E.1.000,00 oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari Avv. Difensore_1 e Avv. Difensore_2
.
Così deciso in Caserta, il 12.1.2026.
Il Presidente est.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente e Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
DE LUCA ALDO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3661/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259002840538000 IRPEF-ALTRO 2005
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259002840538000 REGISTRO
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259002840538000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180019821663000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190000985914000 IRPEF-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190004110613000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210020869979000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210020869979000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210020869979000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210020869979000 IRAP 2005
- INTIM.PAGAMENTO n. TF7IPPD003402018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- INTIM.PAGAMENTO n. TF7IPPD003402018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.9.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento, notificatagli dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, esponendo i motivi di doglianza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che resisteva mediante controdeduzioni. Non si costituiva in giudizio l'ADER.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 12.1.2026.
La Corte all'esito della discussione riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso il contribuente ha eccepito la nullità dell'intimazione impugnata, deducendo che la cartella di pagamento n. 02820210020869979000, in epigrafe indicata ed individuata, posta a base dell'intimazione, non gli sarebbe stata mai notificata.
Preliminarmente va precisato che con il ricorso il contribuente ha chiesto espressamente che sia dichiarata la nullità dell'intimazione.
Consegue che per non incorrere nel vizio di ultrapetizione la Corte deve pronunciarsi esclusivamente e limitatamente a tale petitum giudiziale.
Pertanto, tutte le vicende processuali relative al merito del contenzioso avverso l'avviso di accertamento ed avverso la cartella, delle quali vi è ampia ed analitica descrizione nel ricorso, esulano dal presente giudizio, perché già sottoposte al vaglio di altro giudice.
La Corte deve soltanto accertare, come richiesto in ricorso, se l'intimazione di pagamento è stata validamente e legittimamente emessa, ovvero se la stessa è inficiata da un vizio di nullità derivata, perché la cartella di pagamento n. 02820210020869979000, posta a base dell'intimazione, quale atto prodromico necessario, non gli sarebbe stata mai notificata.
In applicazione dei comuni principi in materia di onere probatorio, l'Agenzia Entrate Riscossione avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento posta a base dell'intimazione. L'ente della riscossione resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la valida notifica del ricorso a mezzo PEC, come risulta dall'esame del fascicolo telematico, e quindi non ha fornito alcuna prova al riguardo.
Si è costituito invece l'ente impositore, Agenzia delle Entrate, la quale ha dedotto che avverso la cartella di pagamento posta a base dell'intimazione, il ricorrente propose due ricorsi, notificandoli entrambi agli enti resistenti, ma non costituendosi in giudizio;
ha affermato pertanto che il ricorrente era ben a conoscenza della cartella di pagamento;
l'Agenzia delle Entrate ha poi depositato copia della notificazione della cartella in esame.
Il ricorrente con le memorie ha replicato evidenziando di aver avuto conoscenza della cartella di pagamento mediante indagini eseguite autonomamente presso l'Agenzia delle Entrate e precisando che dopo aver notificato i ricorsi avverso la cartella di pagamento, non si costituì in giudizio, proprio per evitare la sanatoria ex art.156 cpc. dei vizi e delle nullità della notificazione della cartella. Ha poi eccepito che la notificazione prodotta in giudizio è invalida, perché manca la prova dell'invio e della ricezione della CAN, necessaria per la validità della notifica.
Osserva la Corte che la prova della notificazione di un atto (nella specie della cartella di pagamento) non ammette equipollenti, e deve essere dimostrata esclusivamente mediante la produzione in giudizio di una valida relata di notificazione. Vale a dire che anche se il ricorrente notificò all'ente resistente due ricorsi avverso la cartella di pagamento, la mancata costituzione in giudizio e l'assenza di pronunce giurisdizionali in rito o nel merito sui due ricorsi non consentono in alcun modo di affermare che la notificazione fu effettivamente e ritualmente eseguita. E' noto che le cartelle di pagamento vengono sovente impugnate sulla base della loro conoscenza, avvenuta non attraverso la notificazione della stessa, ma aliunde, come ad esempio attraverso l'estratto di ruolo, come in precedenza era sempre consentito dalla legge, ed oggi in via di eccezione soltanto nei casi espressamente previsti dal comma 4-bis, del novellato art. 12 del Dpr n.
602/1973.
All'udienza il rappresentante dell'Ufficio ha osservato che nei ricorsi notificati e non iscritti a ruolo il ricorrente non ha mai affermato di aver avuto conoscenza della cartella mediante un estratto di ruolo, né ha affermato di non aver avuto la notificazione della cartella.
Rileva la Corte che l'esame e la valutazione dei ricorsi suddetti sono preclusi in questa sede, non costituendo detti ricorsi oggetto di impugnazione, e pertanto i fatti, le circostanze, le doglianze contenuti nei ricorsi, in quanto mere affermazioni poiché non hanno avuto nessun riscontro positivo o negativo in sede giurisdizionale, non possono in alcun modo essere posti a base della decisione che si deve assumere in questa sede, che concerne esclusivamente l'intimazione di pagamento e la sua validità.
Resta da esaminare la relata di notifica della cartella di pagamento prodotta in giudizio.
Orbene, va evidenziato innanzitutto che tale notificazione fu eseguita da un ufficiale della riscossione, come
è agevole rilevare dalla relata medesima. Pertanto, si applicano nella specie le più stringenti e formalistiche norme previste dal cpc e dalla L. n.890/82, applicabili ogniqualvolta la notificazione avviene con l'intervento di un ufficiale notificatore, anche se egli si avvale del servizio postale, e non si applicano invece le meno rigide regole previste dal Regolamento postale, che si applicano soltanto in caso di notificazione di atti amministrativi, effettuata direttamente a mezzo del servizio postale, senza l'ausilio di un ufficiale notificatore
(ufficiale giudiziario, messo notificatore, ecc.).
Orbene, nella relata di notifica in data 1.12.2022 l'ufficiale della riscossione notificatore ha attestato che l'atto
(cartella di pagamento) fu consegnata al portiere dello stabile, e, in ossequio alla normativa vigente, ha affermato di aver inviato la prescritta comunicazione di avvenuta notificazione (CAN), mediante invio di raccomandata. Tuttavia di tale raccomandata non vi è traccia alcuna nella relata, ossia non è affatto indicato il numero della raccomandata che si assume essere stata spedita (vi è solo il codice a barre con l'indicazione della cartella n.02820210020869979000 da notificare). L'ente resistente ha poi prodotto in giudizio la copia della comunicazione (CAN), ma anche essa è priva di qualunque riferimento numerico e cronologico alla raccomandata a mezzo della quale la missiva doveva essere inviata al ricorrente. Ha infine depositato la distinta o elenco delle raccomandate, tra le quali ve ne è una intestata anche al ricorrente Ricorrente_1, per dimostrare di aver provveduto all'invio della CAN a mezzo raccomandata. Senonché tale elenco di raccomandate non risulta affatto “postalizzato”, vale a dire che l'elenco è privo di qualsiasi elemento che consenta di affermare che esso è stato consegnato all'ufficio postale;
infatti, come è stampato sulla distinta medesima, si tratta di un "documento ad uso interno", il quale
è privo di qualunque attestazione da parte delle Poste relativa alla presentazione e all'accettazione delle suddette missive da spedire ai contribuenti a mezzo raccomandata, atteso che mancano, data, firma e attestazione di ricezione da parte dell'ufficio postale.
Ha fatto rilevare poi il ricorrente con le memorie che la distinta delle raccomandate riporta per il ricorrente Ricorrente_1 l'indicazione di un "documento 028AN202212064551999 che non ha nulla a che vedere con i fatti di cui è causa non essendovi alcun documento così denominato tra i file e/o prodotti dalla resistente", e quindi del tutto diverso da quello per il quale doveva essere inviata la CAN.
In conclusione, alla luce degli elementi probatori prodotti in giudizio e delle circostanze esaminate, si deve ritenere che il processo notificatorio della cartella non si è ritualmente concluso, per la mancata dimostrazione da parte dell'ente della riscossione dell'invio della CAN a mezzo raccomandata e della sua ricezione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In accoglimento del ricorso deve quindi essere dichiarata la nullità della (sola) intimazione impugnata, restando del tutto estranee al presente giudizio le vicende relative alla cartella ed agli atti di accertamento, non impugnati con il ricorso introduttivo e la cui cognizione è al vaglio di altri giudici.
In applicazione del principio della soccombenza le spese di lite vanno poste in soldo a carico degli enti resistenti ed a favore del ricorrente;
le stesse sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione impugnata;
b) condanna gli enti resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in E.1.000,00 oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari Avv. Difensore_1 e Avv. Difensore_2
.
Così deciso in Caserta, il 12.1.2026.
Il Presidente est.