Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2003, n. 3787
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Sentenza 14 marzo 2003

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L'"exceptio inadimpleti contractus" di cui all'art. 1460, benché, di regola, presupponga che le reciproche prestazioni siano contemporaneamente dovute, è tuttavia opponibile alla parte che debba adempiere entro un termine diverso e successivo, qualora questa abbia dichiarato di non volere adempiere, ovvero sia certo o altamente probabile che essa non sia in grado di adempiere, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento.

Commentario1

  • 1La tutela preventiva del credito e gli adeguati assetti di cui all’art. 2086, secondo comma, c.c.Accesso limitato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2003, n. 3787
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3787
Data del deposito : 14 marzo 2003

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