Sentenza 14 marzo 2003
Massime • 1
L'"exceptio inadimpleti contractus" di cui all'art. 1460, benché, di regola, presupponga che le reciproche prestazioni siano contemporaneamente dovute, è tuttavia opponibile alla parte che debba adempiere entro un termine diverso e successivo, qualora questa abbia dichiarato di non volere adempiere, ovvero sia certo o altamente probabile che essa non sia in grado di adempiere, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento.
Commentario • 1
- 1. La tutela preventiva del credito e gli adeguati assetti di cui all’art. 2086, secondo comma, c.c.Accesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 16 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2003, n. 3787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3787 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. TRIFONE RA - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ATES SRL, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante LO Lorenzo, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, difesa dagli avvocati LUIGI VOCCOLA, ANTONIO BERTOLI con studio in 35131 PADOVA CORSO DEL POPOLO 8, il primo per procura speciale per AR RA IO Diliberto di Padova del 10/06/02 rep. n. 3738 ed il secondo per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AL RT SA (già MIATELLO ODINO), in persona del curatore Dott. Fernando Bisaglia, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, difeso dall'avvocato ALBERTO DI MAURO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1390/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione 2^ Civile, emessa il 25/05/98 e depositata il 28/07/98 (R.G. 1517/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Massimo MARZI (per delega Avv. Alberto DI MAURO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. AT conveniva innanzi al tribunale di Padova LO DI, proponendo nei di lui confronti azione di risoluzione di contratto di vendita di automezzi con ritenzione della caparra e pagamento della penale (lire 30.000.000).
A fondamento dell'azione deduceva l'inadempimento del convenuto consistente nel non avere versato lire 30.000.000, restituito i libretti di circolazione degli automezzi, saldato il prezzo residuo. Il convenuto svolgeva eccezione di inadempimento, sostenendo che il trasferimento degli automezzi autorizzati al trasporto merci per conto terzi non poteva avvenire a causa di ostacoli di natura amministrativa, sicché l'obbligazione della società venditrice era destinata a non ricevere in massima parte attuazione;
proponeva inoltre domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e di condanna della stessa al risarcimento dei danni.
Il tribunale accoglieva la domanda dell'attrice, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto e condannando lo stesso al pagamento della somma di lire 10.000.000. Alla opposta conclusione perveniva la corte di appello di Venezia, la quale rigettava la domanda di risoluzione della società attrice ed accoglieva l'analoga domanda del convenuto, condannando la società alla restituzione dell'acconto (lire 20.000.000). La corte riteneva che la sospensione dei pagamenti era giustificata, dal momento che la venditrice aveva lasciato inadempiuto l'obbligo assunto contrattualmente di rinnovare l'autorizzazione al trasporto merci e l'iscrizione nell'albo dei trasportatori;
che era, quindi, fondata l'eccezione di inadempimento, non essendo esigibile il pagamento dal compratore in una situazione che lo esponeva al rischio di pagare un prezzo che poteva non essere dovuto per la sopravvenuta inidoneità di alcuni automezzi alla destinazione naturale;
che era correlativamente infondata la domanda di risoluzione proposta dalla società venditrice e fondata era, invece, la corrispondente domanda del compratore.
La srl AT ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da memoria;
LO DI - ora fallimento RT sas e soci - ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando erronea applicazione degli artt. 1453 e 1460 c.c. nonché vizi di motivazione, la società ricorrente deduce che la corte di merito 1) non ha applicato il principio, secondo il quale l'eccezione di inadempimento non è invocabile quando siano stabiliti termini diversi per l'adempimento delle parti e non è ancora scaduto il termine concernente l'adempimento della parte, contro la quale viene invocata l'eccezione, sicché la stessa non si può considerare inadempiente;
2) non ha, conseguentemente, rilevato che, essendo tenuto per primo (a pagare la tassa di proprietà degli automezzi fin dal 3.7.1989, a restituire i libretti di circolazione ai primi di luglio, a versare lire 30.000.000 entro il 30.7.1989, a pagare il prezzo residuo entro il 30.9 successivo), il compratore non poteva invocare l'eccezione; 3) non ha considerato che le autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi già esistevano, sicché non vi era inadempimento della venditrice;
4) non ha valutato che non sono ravvisabili i presupposti dell'eccezione qualora, come nella specie, sussista l'eventualità che una parte delle prestazioni future non sia eseguita;
5) non ha tenuto presente che in caso di controprestazione futura l'eccezione di inadempimento è consentita solo se, diversamente dal caso concreto, vi sia già la certezza che la prestazione medesima non sarà adempiuta;
6) non ha considerato che, ove ricorrente, l'inadempimento è parziale, riguarda due automezzi non essenziali nell'economia del contratto, dipende da "factum principis".
Il ricorso è infondato.
Il rimedio previsto dall'art. 1460 c.c. presuppone la simultaneità delle prestazioni, per cui, qualora siano stabilii termini diversi, non può avvalersene la parte tenuta per prima, attesa l'inesistenza di un inadempimento dell'altra su cui fondare il potere di rifiutare la propria prestazione, e neppure la parte tenuta per seconda, stante l'inesigibilità della prestazione da lei dovuta in funzione dell'inattuazione del sinallagma.
Il rimedio è nondimeno accordato alla parte tenuta per prima allorquando la parte tenuta per seconda abbia preventivamente dichiarato di non volere adempiere o risulti certo o fortemente probabile l'eventualità del suo inadempimento (Cass. 28.11.1984 n. 6196), con il risultato di ampliare la portata dell'art. 1460 c.c. al fine di non lasciare prive di tutela situazioni che ne sono meritevoli.
Nella specie la corte di merito ha ritenuto - con accertamento di fatto non censurato ed incensurabile per congruità e correttezza di motivazione- che già nel luglio (epoca in cui il compratore avrebbe dovuto incominciare ad adempiere) si era delineato l'inadempimento della venditrice, con evidente superamento delle questioni concernenti la simultaneità delle prestazioni.
La corte di merito non si è posta la questione se l'eccezione è data anche quando l'inadempimento non sia imputabile, ma, ove se la fosse posta, non avrebbe potuto che risolverla affermativamente. L'eccezione di inadempimento prescinde, difatti, dalla colpa della parte inadempiente, rimanendo legata al fatto obiettivo dell'inadempimento in relazione alla sua funzione di conservare l'equilibrio di interessi tradottosi nella complessa posizione (di creditore e di debitore insieme) rivestita dalle parti (Cass. 16.12.1981 n. 6670, che chiarisce come l'eccipiente sia tenuto a provare solo il fatto obiettivo dell'inadempimento). Non risulta dedotta nel giudizio di appello ed è perciò inammissibile la questione concernente la parzialità dell'inadempimento.
La corte di merito ha, peraltro, valutato che l'inadempimento della venditrice è rilevante e siffatta valutazione, assorbente della questione della parzialità, si risolve in un apprezzamento di fatto, come tale demandato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass.
8.9.1994 n. 7701). In conclusione, il ricorso va rigettato;
concorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 luglio 2002. Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2003